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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 giugno 2020 – Gtflix Tv / DR

(Causa C-251/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Gtflix Tv

Resistente: DR

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 debbano essere interpretate nel senso che la persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia a fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza eDate Advertising (punti 51 e 52) [sentenza della Corte del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10], o se, in applicazione della sentenza Svensk Handel (punto 48) [sentenza della Corte del 17 ottobre 2017, causa C-194/16], essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).