Language of document : ECLI:EU:F:2012:172

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

5 dicembre 2012 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/147/09 – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di cittadinanza rumena – Conoscenza approfondita della lingua ufficiale della Romania – Minoranza di lingua ungherese in Romania – Non ammissione alla prova orale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Portata»

Nella causa F‑29/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis,

BA, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), inizialmente rappresentata da S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati, successivamente da S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, inizialmente rappresentata da B. Eggers e da P. Pecho, in qualità di agenti, successivamente da B. Eggers, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2011, BA ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione del direttore dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 10 dicembre 2010, recante rigetto del suo reclamo, e della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/147/09 di non ammetterla alla prova orale del concorso.

 Contesto normativo

2        L’art. 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») stabilisce quanto segue:

«1. Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

(…)

5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

3        L’articolo 27 dello Statuto dispone:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

4        L’art. 28 dello Statuto dispone quanto segue:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

a)      essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione, salvo deroga concessa dall’autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;

(…)

f)      avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

5        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto:

«1. Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

(…)

f)      eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), nella versione applicabile al caso di specie:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

7        L’articolo 2 del regolamento n. 1 stabilisce:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

8        Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1:

«I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato».

9        L’articolo 6 del regolamento n. 1 dispone:

«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

10      L’articolo 8 del regolamento n. 1 prevede:

«Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

(…)».

11      Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria (GU L 67, pag. 1):

«Fino al 31 dicembre 2010 sono inoltre organizzati concorsi generali per l’assunzione di funzionari aventi quale lingua principale una delle undici lingue ufficiali attuali. Tali concorsi coprono simultaneamente tutte queste lingue».

12      Il regolamento (CE, Euratom) n. 1760/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006, che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 335, pag. 5), così dispone:

«(…)

(1) In occasione dell’imminente adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea è opportuno adottare misure particolari e temporanee di deroga allo statuto (…).

(2) Considerate le dimensioni relative degli Stati aderenti ed il numero di persone potenzialmente interessate, è opportuno che tali misure, pur se temporanee, restino in vigore per un congruo periodo. A tal fine appare idonea la scadenza del 31 dicembre 2011.

(3) Considerata la necessità di procedere alle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo l’adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima della data effettiva di adesione,

(…)

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 2011 i posti vacanti possono essere coperti, limitatamente ai posti previsti a tale scopo e tenendo conto delle deliberazioni di bilancio, mediante nomina di cittadini della Bulgaria e della Romania, dopo la data effettiva dell’adesione dei rispettivi paesi, in deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto.

2. Le nomine sono decise:

a)      per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell’adesione;

b)      escluso il personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell’allegato III dello statuto.

(…)».

13      Il 21 gennaio 2009 è stato pubblicato il bando di concorso generale EPSO/AD/147/09, indetto dall’EPSO in particolare per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (AD 5) di cittadinanza rumena nel settore dell’amministrazione pubblica europea (GU C 14 A, pag. 1), modificato con rettifica pubblicata il 13 marzo 2009 (GU C 59 A/2, pag. 2) (in prosieguo: il «bando di concorso»).

14      Il titolo I, parte B, punto 2, lettera c), del bando di concorso, intitolato «Conoscenze linguistiche», prevede:

«Lingua principale (lingua 1)

I candidati devono avere:

(…)

–        una conoscenza approfondita della lingua rumena (...)

Seconda lingua (lingua 2)

I candidati devono avere una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco.

(…)».

15      Il titolo III, punto 1, del bando di concorso, intitolato «Prove scritte – Valutazione», prevede:

«Le prove scritte a) e b) si svolgeranno in francese, in inglese o in tedesco (lingua 2).

a)      Prova costituita da una serie di quesiti a scelta multipla diretti a valutare le conoscenze specifiche dei candidati nel settore prescelto.

(…)

b)      Prova su un tema a scelta, nel settore prescelto (…)

c)      Redazione di una breve nota, nella lingua principale (lingua 1) del candidato, in cui vengono esposti gli argomenti e le conclusioni della prova scritta b). Tale prova è diretta a saggiare la padronanza, da parte del candidato, della sua lingua principale in base alla qualità sia della redazione sia della presentazione.

      Tale prova è valutata da 0 a 10 punti (punteggio minimo richiesto: 8 punti).

(…)».

16      Inoltre, l’allegato del bando di concorso precisa:

«(…)

Domanda di riesame

Presentare, entro il termine di dieci giorni di calendario a decorrere dalla data di trasmissione in via telematica della lettera di notifica della decisione, una domanda di riesame sotto forma di lettera motivata (…)».

 Fatti

17      La ricorrente, in possesso delle cittadinanze rumena e ungherese, appartiene alla minoranza ungherese di Romania.

18      Ella ha presentato la sua candidatura, nella sua qualità di cittadina rumena, al concorso generale EPSO/AD/147/09, indetto dall’EPSO in particolare per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori di cittadinanza rumena nel settore dell’«Amministrazione pubblica europea». Dopo aver superato i test di accesso, la ricorrente è stata ammessa a sostenere le prove scritte.

19      Con lettera del 21 aprile 2010, l’EPSO ha comunicato alla ricorrente i suoi risultati alle prove scritte. Quest’ultima ha ottenuto punteggi superiori al minimo richiesto per quanto riguarda le prove a) e b), per le quali era utilizzata la lingua 2 (il francese, l’inglese o il tedesco) scelta dal candidato, lingua della quale era richiesta una «conoscenza soddisfacente» dal bando di concorso. Per contro, la ricorrente ha ottenuto un punteggio eliminatorio di 6/10 alla prova c), per la quale era utilizzata la lingua 1 (il rumeno), di cui il bando di concorso richiedeva una «conoscenza approfondita».

20      In risposta ad una domanda di riesame presentata il 21 aprile 2010, l’EPSO ha informato la ricorrente, con lettera del 18 giugno 2010, che, dopo aver riesaminato la sua copia della prova scritta c), la commissione giudicatrice confermava la sua decisione di non ammetterla alla prova orale.

21      Con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2010, la ricorrente ha richiesto che si procedesse ad un nuovo esame della sua situazione, in quanto essa si riteneva vittima di una discriminazione in base al fatto di aver dovuto sostenere la prova scritta c) in rumeno e non in ungherese, che è tuttavia la sua lingua materna.

22      Con lettera del 20 settembre 2010, registrata dall’EPSO il giorno seguente, la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contestando la decisione della commissione giudicatrice di attribuirle il punteggio di 6/10 per la prova scritta c), nonché la legittimità del bando di concorso.

23      Con lettera del 10 dicembre 2010, il direttore dell’EPSO, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti

24      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        per quanto necessario, annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso di attribuire alla ricorrente il punteggio eliminatorio di 6/10 per la prova scritta c);

–        organizzare una nuova prova scritta c);

–        condannare la Commissione europea alle spese.

25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto del ricorso

26      Col suo primo capo della domanda, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

27      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

28      Nella fattispecie, il reclamo del 20 settembre 2010, respinto dall’APN il 10 dicembre 2010, era diretto contro la decisione della commissione giudicatrice di attribuire alla ricorrente il punteggio di 6/10 alla prova scritta c). La decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, in quanto essa si limita a confermare la decisione adottata il 18 giugno 2010, previo riesame da parte della commissione giudicatrice con una motivazione che riporta sostanzialmente, ma in maniera più piena, la motivazione della detta decisione (sentenza del Tribunale del 1° giugno 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07, punto 43).

29      D’altro canto, qualora una parte, la cui domanda di ammissione ad un concorso indetto dalle istituzioni dell’Unione sia stata respinta, chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice previo riesame che costituisce l’atto lesivo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto (sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

30      Nella fattispecie, conformemente all’allegato del bando di concorso, la ricorrente ha chiesto, il 21 aprile 2010, il riesame della decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammetterla alla prova orale.

31      Con lettera del 18 giugno 2010, l’EPSO ha risposto alla ricorrente nel senso che la commissione giudicatrice si era riunita l’11 giugno 2010 e aveva deciso di confermare il punteggio di 6/10 ottenuto dall’interessata alla prova scritta c), nonché la decisione di non ammetterla alla prova orale.

32      La decisione del 18 giugno 2010, comunicata il giorno stesso alla ricorrente, costituisce, nella fattispecie, l’atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

33      Risulta da quanto precede che il presente ricorso dev’essere considerato diretto all’annullamento della decisione del 18 giugno 2010 adottata previo riesame (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

34      La Commissione sostiene, in via principale, che il ricorso è manifestamente irricevibile. La ricorrente avrebbe impugnato la decisione di non ammetterla alla fase successiva del concorso, non a seguito di un errore manifesto di valutazione nella correzione della prova scritta c), ma unicamente a seguito del fatto che nel corso di tale prova essa non aveva potuto utilizzare l’ungherese, vale a dire la sua lingua materna. Poiché il bando di concorso impone lo svolgimento di tale prova unicamente in rumeno, esso costituirebbe pertanto la decisione che arreca effettivamente pregiudizio alla parte ricorrente. Dato che quest’ultima non ha proposto ricorso entro il termine impartito a decorrere dalla pubblicazione del bando di concorso, le sarebbe precluso agire.

35      La ricorrente ritiene che il bando di concorso non sia, in linea di principio, un atto lesivo e considera che, nella fattispecie, il bando di concorso non la esclude direttamente dalle prove. Per contro, essa sostiene di poter far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso, ivi comprese quelle la cui origine si trova nel bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale che le arreca pregiudizio, e, di conseguenza, di poter legittimamente contestare il bando di concorso in via incidentale.

36      D’altro canto, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha fatto valere che il reclamo era irricevibile per violazione dei termini statutari. La ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della decisione impugnata il 18 giugno 2010 e avrebbe dovuto presentare reclamo entro e non oltre il 18 settembre 2010, e non il 20 settembre 2010.

37      La ricorrente fa valere l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, ai sensi del quale, «[s]e il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo». Poiché il 18 settembre 2010 era un sabato, la ricorrente sostiene che il ricorso era ricevibile, poiché il reclamo è stato presentato il lunedì 20 settembre 2010, primo giorno lavorativo successivo alla fine del detto termine.

38      Nelle sue difese, la Commissione non sostiene che il reclamo sia stato presentato fuori termine.

 Giudizio del Tribunale

39      Alla luce della natura particolare della procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni molto strettamente connesse, un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso, ivi comprese quelle la cui origine possa essere rinvenuta nella formulazione stessa del bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale successiva, come una decisione di non ammissione alle prove (sentenza della Corte dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, punto 19, e sentenza del Tribunale del 14 aprile 2011, Clarke e a./UAMI, F‑82/08, punto 79).

40      Infatti, in una procedura del genere, non si può pretendere da un ricorrente che egli proponga altrettanti ricorsi quanti sono i possibili atti lesivi che la detta procedura comporta (sentenza Commissione/Noonan, cit., punto 17).

41      È stato altresì dichiarato che non si deve distinguere a seconda del grado di chiarezza e di precisione del bando di concorso (sentenza Commissione/Noonan, cit., punto 19).

42      Infine, è stato precisato che anche un bando di concorso può formare oggetto, in via eccezionale, di un ricorso di annullamento qualora, imponendo condizioni che escludono la candidatura del ricorrente, costituisca una decisione che arreca pregiudizio a quest’ultimo ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto (sentenza Clarke e a./UAMI, cit., punto 79).

43      In altri termini, anche ammettendo, per le sole esigenze del ragionamento, che il bando di concorso potesse essere contestato dalla ricorrente mediante ricorso di annullamento, tale circostanza, da sola, non comporta né la preclusione, per la ricorrente, dell’azione contro la decisione impugnata né, ad abundantiam, l’irricevibilità dei motivi diretti, se del caso, a rimettere in discussione la legittimità del bando di concorso.

44      D’altro canto, il reclamo non era tardivo.

45      Infatti, poiché la decisione adottata dalla commissione giudicatrice previo riesame costituisce l’atto lesivo, è anche tale decisione, adottata previo riesame, che fa decorrere il termine di reclamo e di ricorso (sentenza Časta/Commissione, cit., punto 27).

46      È pacifico tra le parti che la ricorrente è venuta a conoscenza della decisione impugnata il 18 giugno 2010 e che il reclamo contro tale decisione è stato presentato il 20 settembre 2010.

47      Orbene, l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, al quale fa riferimento la ricorrente, non è applicabile al procedimento precontenzioso.

48      In mancanza, nello Statuto stesso, di norme specifiche riguardanti i termini di cui al suo articolo 90, occorre fare riferimento al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1) (ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2009, Sevenier/Commissione, F‑62/08, punto 27). L’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento dispone che, se l’ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

49      Nella fattispecie, poiché l’ultimo giorno del termine, il 18 settembre 2010, era un sabato, il termine è scaduto il 20 settembre 2010. Il reclamo non era dunque tardivo.

50      Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere considerato ricevibile.

 Nel merito

51      La ricorrente precisa che essa fa valere, a sostegno del suo ricorso, la violazione:

–        dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione;

–        dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1, 5 e 6, dello Statuto;

–        dell’articolo 2 TUE;

–        dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

–        degli articoli 3, 4, 5, 10 e 19 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 (in prosieguo: la «Convenzione quadro»).

 Sui motivi relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e alla violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1, 5 e 6, dello Statuto

52      Questi due motivi devono essere esaminati congiuntamente.

–       Argomenti delle parti

53      La ricorrente sostiene che il fatto di non aver potuto sostenere la prova scritta c) nella sua lingua principale, cioè l’ungherese, costituisce una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

54      Ella ricorda che la sua lingua materna e principale è l’ungherese, che è una lingua ufficiale dell’Unione europea. Pur non essendo una lingua ufficiale della Romania, l’ungherese sarebbe nondimeno la lingua di comunicazione di cui tale paese riconosce l’uso alla minoranza ungherese. La Romania si conformerebbe così all’obiettivo perseguito dalle istituzioni europee di protezione delle minoranze nazionali. La ricorrente considera che nel corso del tempo la minoranza ungherese di Romania non ha cessato di acquisire nuovi diritti, tra cui quello, per i suoi membri, di seguire la loro formazione scolastica in lingua ungherese. La ricorrente sottolinea che essa ha conseguito i suoi diplomi di studi primari, secondari e universitari in lingua ungherese e che il diploma conseguito al termine del suo percorso formativo le conferisce in Romania gli stessi diritti riconosciuti alle persone che hanno conseguito lo stesso diploma in lingua rumena.

55      Di conseguenza, il fatto di non aver potuto sostenere la prova scritta c) in ungherese l’avrebbe oggettivamente sfavorita rispetto ai suoi concittadini che avevano seguito un percorso scolastico e universitario in rumeno.

56      Ella considera che, nelle circostanze del caso di specie, dovrebbe essere offerta ai candidati la possibilità di scegliere tra le lingue parlate in Romania qualora si tratti di lingue ufficiali dell’Unione.

57      A sostegno di questo argomento, la ricorrente fa valere il fatto che il bando di concorso generale EPSO/AD/53/06 (GU C 172 A, pag. 3), riservato ai cittadini ciprioti in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 401/2004, imponeva la conoscenza approfondita della lingua greca in quanto lingua principale, prevedendo nel contempo la possibilità, in via eccezionale, per i cittadini ciprioti la cui lingua principale non fosse il greco, di scegliere una delle altre lingue ufficiali dell’Unione, mentre in tal caso la seconda lingua doveva essere diversa dalla lingua principale prescelta.

58      Secondo la ricorrente, la discriminazione deriverebbe anche dal fatto che, per la partecipazione al concorso controverso nel caso di specie, la Commissione ha imposto nel contempo la condizione della cittadinanza e quella della lingua dello Stato membro interessato. La ricorrente considera che, se si rivelasse necessario assumere cittadini che parlino il rumeno, non occorrerebbe limitare l’assunzione alle sole persone in possesso della cittadinanza rumena. Se l’obiettivo fosse, invece, l’assunzione di cittadini rumeni, il solo criterio avrebbe dovuto essere quello della cittadinanza.

59      La ricorrente sottolinea che, in applicazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, spetterebbe in ogni caso alla Commissione dimostrare, da una parte, che la decisione di far sostenere la prova scritta c) in lingua rumena non configura una violazione del principio di parità di trattamento e, dall’altra, che la limitazione eventuale di tale principio è oggettivamente e ragionevolmente giustificata.

60      Per quanto riguarda la questione di stabilire se la differenza di trattamento sia giustificata, in particolare dall’obiettivo fatto valere dalla Commissione di raggiungere un equilibrio geografico ragionevole, la ricorrente ritiene che non sia legittimo escludere i candidati rumeni che fanno parte della minoranza ungherese per il motivo che la Romania non ha dichiarato l’ungherese come lingua ufficiale ai sensi del regolamento n. 1.

61      Ella ritiene che la Commissione non spieghi come le esigenze del servizio imporrebbero l’utilizzazione esclusiva della lingua rumena da parte dei vincitori del concorso EPSO/AD/147/09 nominati funzionari.

62      Inoltre, dovrebbe essere operata una distinzione tra «l’interesse del servizio» e «l’interessse generale nell’ambito della politica del personale». Se l’assunzione di funzionari rumeni fosse motivata dalla necessità di comunicare con gli ambienti economici e sociali degli Stati membri, sarebbe appropriato procedere all’assunzione di persone facenti parte della minoranza ungherese per comunicare con gli operatori economici e sociali collegati con tale minoranza.

63      Infine, la ricorrente precisa di rispondere alle prescrizioni dell’articolo 28 dello Statuto, che, a suo parere, non aggiunge alcun requisito di conoscenza di una lingua corrispondente alla cittadinanza di cui il funzionario è in possesso.

64      La Commissione ritiene invece che la ricorrente non sia stata vittima di alcuna disparità di trattamento e che, in ogni caso, i requisiti linguistici del concorso siano giustificati dall’interesse del servizio, rispondano agli obiettivi d’interesse generale nell’ambito della politica del personale e siano proporzionati.

65      In primo luogo, la Commissione sottolinea che occorre distinguere le «lingue dell’Unione», vale a dire le lingue da utilizzare in applicazione del regolamento n. 1, dalle «lingue parlate in uno Stato membro». Infatti, in applicazione degli articoli 27 e 28 dello Statuto e del regolamento n. 1, nessun candidato ad un concorso potrebbe esigere l’uso, alle prove scritte del detto concorso, di una lingua diversa dalle lingue dell’Unione pertinenti in forza del regolamento n. 1.

66      Le istituzioni dispongono, inoltre, di un ampio potere discrezionale nella determinazione delle lingue ufficiali da utilizzare nell’ambito dei loro organi e, di conseguenza, nella scelta delle lingue la cui conoscenza può essere richiesta ai candidati ad un concorso. Al riguardo, d’altro canto, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto consente appunto all’APN di specificare le conoscenze linguistiche richieste per la natura particolare dei posti da coprire.

67      Inoltre, la Commissione fa valere il fatto che, sino ad ora, la Romania non ha dichiarato l’ungherese quale altra lingua dell’Unione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1.

68      La Commissione ricorda che il concorso EPSO/AD/147/09 è un «concorso “ampliamento”», indetto proprio in applicazione del regolamento n. 1760/2006, il quale deroga per un periodo transitorio, per le esigenze di assunzione di cittadini rumeni, alle norme dello Statuto, in particolare all’articolo 27 che vieta di riservare gli impieghi vacanti ai cittadini di uno Stato membro determinato. Sarebbe stato necessario assumere, nei termini più brevi, personale in possesso della cittadinanza rumena e che padroneggiasse la lingua rumena, per rispondere alle esigenze del servizio create dall’adesione della Romania e, in particolare, per comunicare nella lingua dell’Unione da utilizzare nelle relazioni con la Romania.

69      Di conseguenza, la Commissione sostiene che il requisito della conoscenza del rumeno nel bando di concorso controverso risponde ad obiettivi di carattere generale derivanti dall’applicazione del regolamento derogatorio n. 1760/2006 e si giustifica oggettivamente con l’interesse del servizio, in particolare alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto.

70      La Commissione precisa infine che ai candidati al detto concorso si richiede che essi possiedano una buona padronanza della lingua rumena e non una padronanza perfetta di quest’ultima, il che lascerebbe de facto ai candidati rumeni di lingua materna diversa dal rumeno la possibilità di superare la prova scritta c).

–       Giudizio del Tribunale

71      In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 1, sul quale la Commissione fonda gran parte della sua argomentazione, non dovrebbe contravvenire alle disposizioni dei Trattati, di qualsiasi altra superiore regola di diritto o di qualsiasi principio generale di diritto.

72      Orbene, anche supponendo, per le sole esigenze del ragionamento, che una siffatta eccezione di illegittimità si colleghi strettamente al reclamo e non sia tardiva, si deve necessariamente constatare che essa non è accompagnata da alcuna precisazione che consenta al Tribunale di esaminarne la fondatezza.

73      In forza dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Secondo una giurisprudenza costante, tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, punto 29).

74      Pertanto, in assenza di ogni indicazione quanto ai motivi per i quali il regolamento n. 1 contravverrebbe alle disposizioni dei Trattati, l’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1 sollevata dalla ricorrente è irricevibile alla luce dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura.

75      Quanto al motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, si deve ricordare che il principio di parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, punto 23). Pertanto, si configura una violazione del principio di parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, quando a due categorie di persone al servizio dell’Unione le cui situazioni di fatto e di diritto non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata (sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2010, Pleijte/Commissione, F‑91/08, punto 36).

76      Poiché la ricorrente ritiene che, nella fattispecie, vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento a seguito di un trattamento uguale di situazioni diverse, occorre verificare se le situazioni del caso di specie siano diverse sotto un profilo di fatto e di diritto.

77      Certamente, è pacifico tra le parti in causa che la lingua materna e principale della ricorrente, in possesso delle cittadinanze rumena e ungherese, è, in realtà, l’ungherese. Tuttavia, la lingua materna e principale della ricorrente non è la lingua nazionale della Romania. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’ungherese non beneficia neppure, nell’ordinamento giuridico rumeno, di un riconoscimento legale in quanto lingua ufficiale. A questo proposito, nel corso dell’udienza, la Commissione ha sottoposto all’attenzione del Tribunale taluni documenti riguardanti alcuni atti legislativi rumeni riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi delle persone appartenenti alle varie e numerose minoranze nazionali esistenti in Romania. Tra tali atti figura, in particolare, la legge rumena n. 188/1999, il cui articolo 54, relativo all’assunzione di dipendenti pubblici, dispone che, per occupare un impiego pubblico in Romania occorre soddisfare i requisiti seguenti: «a) essere cittadino rumeno e avere la propria residenza in Romania; b) conoscere la lingua rumena, scritta e orale». Inoltre, il fatto che l’ungherese sia una lingua ufficiale dell’Unione è, nel caso di specie, inconferente, trattandosi, infatti, di un «concorso “ampliamento”», eccezionalmente riservato, sulla base del regolamento n. 1760/2006, ai soli cittadini dello Stato membro interessato. È del resto proprio a causa della sua qualità di cittadina rumena che la ricorrente ha presentato la sua candidatura ed è stata ammessa a partecipare al detto concorso. Discende da quanto precede che la situazione della ricorrente non è diversa da quella degli altri candidati al concorso di cui trattasi.

78      Inoltre, il concorso EPSO/AD/147/09 si distingue nettamente dal concorso EPSO/AD/53/06 indetto esclusivamente a beneficio dei cittadini ciprioti, concorso che la ricorrente fa valere a sostegno della sua argomentazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 401/2004, dovevano essere indetti concorsi generali ai fini dell’assunzione di funzionari aventi come lingua principale una delle undici lingue ufficiali dell’Unione alla data di adozione del regolamento n. 401/2004 e tali concorsi coprivano contemporaneamente tutte tali lingue. Poiché una delle lingue ufficiali della Repubblica di Cipro è il turco, che tuttavia non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, era necessario, come precisato dalla Commissione all’udienza, prevedere una lingua alternativa al greco, che è l’altra lingua ufficiale di tale Stato membro. La lingua scelta è stata allora l’inglese, che era anche una delle tre lingue che potevano essere scelte per la seconda prova scritta. Nelle circostanze del caso di specie, la Commissione era tenuta a provvedere all’organizzazione di concorsi generali secondo le modalità fissate dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 401/2004. Orbene, nessuna disposizione paragonabile all’articolo 2 del regolamento n. 401/2004 figura invece nel regolamento n. 1760/2006, sul fondamento del quale è stato indetto il concorso EPSO/AD/147/09 controverso nel caso di specie.

79      In ogni caso, anche se il fatto di sostenere la prova scritta c) in rumeno avesse potuto comportare uno svantaggio per la ricorrente rispetto ai candidati di lingua materna rumena, occorre ricordare che disparità di trattamento, giustificate sulla base di criteri oggettivi, ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito, non costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento. Al riguardo occorre altresì ricordare che, tra i criteri che possono giustificare una disparità di trattamento tra funzionari, figura l’interesse del servizio (sentenza Pleijte/Commissione, cit., punto 57).

80      Orbene, il regolamento n. 1760/2006, la cui legittimità non è stata rimessa in discussione nel corso del presente procedimento, fornisce il fondamento giuridico che autorizza, eccezionalmente e in deroga alle norme statutarie applicabili, l’assunzione di cittadini rumeni attraverso concorsi riservati a questi ultimi. Se è vero che tale regolamento, a differenza del regolamento n. 401/2004, non contiene alcuna indicazione in materia di scelta della lingua, è tuttavia pacifico che la Romania ha scelto come lingua ufficiale ai sensi del regolamento n. 1 solo il rumeno. Peraltro, il rumeno è, secondo la Costituzione rumena, la sola lingua ufficiale di tale Stato.

81      L’imposizione di una prova in rumeno nel concorso EPSO/AD/147/09 deve pertanto essere considerata legittima, in quanto giustificata da esigenze superiori derivanti appunto dall’adesione della Romania all’Unione europea. Le esigenze di cui trattasi si basano dunque su criteri oggettivi e ragionevoli e la disparità di trattamento, nell’organizzazione di un «concorso “ampliamento”», limitata ad un periodo di tempo transitorio, successivo all’adesione del detto Stato, appare proporzionata allo scopo perseguito.

82      Discende da quanto precede che i servizi amministrativi dell’Unione, quali l’EPSO, chiamati a organizzare, sulla base di un regolamento derogatorio, quale il regolamento n. 1760/2006, concorsi riservati ai cittadini della Romania in quanto Stato che aveva appena aderito all’Unione non potrebbero, senza violare il principio di parità di trattamento, impiegare una lingua diversa dalla sola lingua ufficiale di tale paese, qualora si tratti dello svolgimento di talune prove scritte di selezione dirette appunto a verificare la conoscenza approfondita della detta lingua. Diversa sarebbe la situazione se tale Stato membro, per quanto riguarda la sua partecipazione all’azione delle istituzioni dell’Unione, riconoscesse formalmente, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1, una lingua minoritaria esistente nel suo territorio che, senza essere una lingua ufficiale di tale Stato, fosse tuttavia una lingua ufficiale dell’Unione.

83      Inoltre, l’imposizione della «conoscenza approfondita del rumeno», in quanto lingua principale del concorso controverso nel caso di specie, il quale è riservato a cittadini rumeni, non è né arbitraria né manifestamente contraria all’interesse del servizio.

84      Infatti, è già stato dichiarato che, quando le necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono, l’amministrazione può legittimamente specificare la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente (sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, punto 26, e sentenza del Tribunale del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione, F‑7/07, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

85      Orbene, come la Commissione ha precisato nel corso del presente procedimento, la conoscenza del rumeno è utile, se non necessaria, per il fatto che gli amministratori così assunti partecipano a compiti diversi «all’interno dell’istituzione e, se del caso, in rapporto con gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e con le altre istituzioni [dell’Unione]». Tali precisazioni giustificano in termini oggettivi e ragionevoli l’imposizione di una prova in rumeno nell’ambito di uno dei primi «concorsi “ampliamento”» indetti dopo l’adesione della Romania all’Unione.

86      Di conseguenza, risulta da quanto precede che, in forza del regolamento n. 1760/2006, l’amministrazione aveva il diritto di indire un concorso destinato, in parte, unicamente ai cittadini rumeni e di imporre a tali candidati, nell’interesse del servizio, la conoscenza approfondita della loro lingua nazionale, ossia il rumeno, sola lingua ufficiale della Romania ai sensi del regolamento n. 1.

87      Pertanto, nulla fa pensare che il fatto di esigere una conoscenza approfondita del rumeno nell’ambito del concorso controverso nel caso di specie sia manifestamente in contrasto con l’interesse del servizio o dia luogo ad una differenziazione arbitraria.

88      I motivi relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e alla violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1, 5 e 6, dello Statuto devono dunque essere respinti.

 Sui motivi relativi alla violazione dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 21 della Carta e degli articoli 3, 4, 5, 10 e 19 della Convenzione quadro

89      Nella misura in cui il ricorso possa essere inteso nel senso che addebita alla Commissione il fatto di aver violato l’articolo 2 TUE e l’articolo 21 della Carta imponendo una prova in lingua rumena nell’ambito del concorso EPSO/AD/147/09, occorre, in assenza di ogni discriminazione (v. punti da 75 a 88 supra), respingere questo motivo in quanto infondato, senza che sia necessario affrontare la questione, sollevata all’udienza, di stabilire se l’articolo 2 TUE possa avere efficacia diretta e far sorgere un diritto soggettivo in capo alla ricorrente.

90      Per quanto riguarda il riferimento agli articoli 3, 4, 5, 10 e 19 della Convenzione quadro figurante nel ricorso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto fatti valere. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, già indicati al punto 73 della presente sentenza, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

91      Pertanto, il solo riferimento, nel ricorso, agli articoli 3, 4, 5, 10 e 19 della Convenzione quadro, in mancanza di ogni deduzione al riguardo, non può essere considerato sufficiente alla luce del regolamento di procedura. Esso deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul terzo capo della domanda

92      In sostanza, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di indire una nuova prova di concorso scritta c).

93      Poiché il giudice dell’Unione è incompetente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza del Tribunale del 5 luglio 2011, V/Parlamento, F‑46/09, punto 63 e giurisprudenza ivi citata), occorre dichiarare irricevibile la domanda fondata su tale capo.

94      Alla luce di quanto precede, si deve respingere in toto il ricorso in quanto infondato.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

96      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza della ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la Commissione ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      BA sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Kreppel

Perillo

Barents

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


*Lingua processuale: il francese.