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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 – Achab / CESE

(Causa F-21/12)1

(Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto – Ripetizione dell’indebito)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène e G. Boudot, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione recante soppressione del beneficio dell’indennità di dislocazione per il ricorrente e con la quale si procede al recupero retroattivo di tale indennità

Dispositivo

La decisione del Comitato economico e sociale europeo del9 giugno 2011 è annullata nella parte in cui ordina la ripetizione degli importi corrispondenti all’indennità di dislocazione versati al sig. Achab a partire dal 1° luglio 2010.

Il ricorso è respinto per il resto.

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Achab.

Il sig. Achab sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 GU C 133, del 5.5.2012, pag. 30.