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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 settembre 2018 – Caseificio Cirigliana Srl e a. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a.

(Causa C-569/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti in primo grado e odierne appellanti: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Resistenti in primo grado e odierni appellati: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Questione pregiudiziale

Stabilisca la Corte se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 1151/2012/UE1 , recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all’interno dell’Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale (dell’art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) sia stabilita una restrizione nell’attività di produzione della mozzarella di bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana.

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1     Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).