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Ricorso proposto il 31 luglio 2007 - Labate / Commissione

(Causa F-77/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (rappresentante: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 6 ottobre 2006 e 18 ottobre 2004;

disporre che la Commissione paghi al ricorrente le somme previste dall'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e dall'art. 9 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la "Regolamentazione sui rischi");

disporre ogni altro eventuale legittimo provvedimento;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sig.ra Kay Labate, ricorrente, vedova di un ex funzionario della Commissione europea, il sig. Mario Labate, per parte propria e sulla base dei diritti derivanti dal coniugio, contesta le decisioni della Commissione che rifiutano di riconoscere il tumore al polmone di suo marito come malattia professionale.

Il sig. Labate è stato funzionario della Commissione per 29 anni, durante i quali egli è stato esposto, secondo quanto affermato dalla ricorrente, ad una ingente quantità di fumo passivo da tabacco. Egli è stato dichiarato invalido permanente a seguito della scoperta del tumore ai polmoni a causa del quale è in seguito deceduto. L'interessato aveva presentato una richiesta di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale. Pur riconoscendo l'esposizione del sig. Labate al fumo passivo e non trovando altra causa scatenante del tumore ai polmoni che lo ha colpito, la Commissione medica constatava tuttavia nella sua decisione che non si poteva asserire con certezza l'esistenza di un collegamento tra tale malattia e le attività professionali dell'interessato. La Commissione ha coerentemente respinto la richiesta, basandosi sulla constatazione della Commissione medica secondo cui il collegamento tra la malattia del sig. Labate e le sue attività professionali non era sufficientemente accertato.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato in diritto concludendo che l'art. 73 dello Statuto del personale non riguardasse anche la fattispecie del tumore del quale il sig. Labate soffriva. Essa asserisce che il livello di "certezza" richiesto dalla Commissione medica fosse irragionevolmente ed eccessivamente rigoroso nonché contrario alla giurisprudenza.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione medica non ha riferito la possibilità che il fumo passivo cui il sig. Labate era esposto potesse aver aggravato il tumore di cui egli soffriva, come previsto all'art. 3 della Regolamentazione sui rischi. Inoltre, la Commissione non ha risolto la questione secondo cui, malgrado il fumo passivo non sia di per sé elencato in tale articolo, diversi specifici elementi cancerogeni del fumo passivo da tabacco sono elencati e quindi previsti dall'art. 73 dello Statuto del personale. La ricorrente asserisce che la Commissione medica ha erroneamente intrapreso l'esame di questioni relative alle prove eccedendo così le sue competenze, in luogo di limitarsi ad accertare la situazione in fatto sotto il profilo medico.

Da ultimo, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione conteneva una motivazione inadeguata e che il tempo da essa impiegato per emanarla è stato eccessivo e in contrasto con il principio di buona amministrazione. Se la decisione fosse stata adottata prima del decesso del sig. Labate e avesse riconosciuto il collegamento tra la malattia di quest'ultimo e il lavoro da esso esercitato, l'interessato avrebbe ricevuto otto anni di stipendio in risarcimento.

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