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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Lussemburgo) il 19 dicembre 2018 – EU / Caisse pour l'avenir des enfants

(Causa C-801/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parti

Appellante: EU

Appellata: Caisse pour l'avenir des enfants

Questioni pregiudiziali

Se gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro (nella specie la Caisse pour l’avenir des enfants, nel Lussemburgo) siano tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell’articolo 45 TFUE, della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 1 , e del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 2 , in particolare il suo articolo 4, a erogare le prestazioni familiari a un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di condizioni di concessione di detti sussidi, i suddetti enti competenti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro (il Lussemburgo) e un paese terzo (il Brasile), riconoscono il diritto alle prestazioni familiari a favore dei propri cittadini e residenti.

In caso di risposta affermativa e laddove il principio sancito nella succitata giurisprudenza Gottardo 3 sia esteso al contesto delle prestazioni familiari, se l’ente competente in materia di previdenza sociale e più in particolare in materia di prestazioni familiari – nella specie, la Caisse pour l’avenir des enfants, l’ente nazionale competente per le prestazioni familiari nel Granducato di Lussemburgo – possa dedurre una giustificazione oggettiva fondata sugli oneri finanziari e amministrativi enormemente pesanti sostenuti dall’amministrazione interessata, per giustificare una disparità di trattamento tra i cittadini dei paesi parti contraenti (della convenzione bilaterale di cui trattasi) e altri cittadini di paesi membri dell’Unione europea.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2 GU L 166, pag. 1.

3 Sentenza del 15 gennaio 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.