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Impugnazione proposta il 3 agosto 2015 dalla Diputación Foral de Bizkaia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 maggio 2015, causa T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia / Commissione

(Causa C-426/15 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (rappresentante: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere la domanda presentata in primo grado;

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento in cassazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: Errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 108 TFUE, punto 3, prima frase (obbligo di comunicazione previa) e, in concreto, del termine “istituire” che compare in tale disposizione in connessione con il termine “concedere” di cui all’articolo 107 TFUE, punto 1, posto che il Tribunale conferma la dichiarazione della Commissione (articolo 2 della decisione impugnata) 1 nel senso che l’aiuto notificato progettato negli accordi è illegale, dal momento che sarebbe stato concesso il 15 dicembre 2006, in violazione dell’obbligo di comunicazione previa. Errore di diritto per non aver applicato il principio di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato in base al quale ogni valutazione per determinare il momento in cui un aiuto statale si considera “concesso” dev’essere effettuata alla luce dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile al caso analizzato. Errore di diritto per aver applicato indebitamente il concetto di “aiuto illegale” stabilito all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 2 . Violazione del principio di legalità.

Secondo motivo: Errore di diritto del Tribunale per aver confermato la sussistenza di un “aiuto illegale” nell’accordo sui terreni («Convenio sobre suelos») in base alla stipula di un termine di dodici mesi. Errore di diritto per aver indebitamente omesso di applicare il principio di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato in base al quale ogni valutazione per determinare il momento in cui un aiuto statale si considera “concesso” dev’essere effettuata alla luce dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile al caso analizzato.

Terzo motivo: Errore di diritto per non aver ritenuto che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, abbia violato il principio generale di buona amministrazione. Errore di diritto per non aver constatato la violazione dei diritti e garanzie procedurali della Diputación in qualità di parte interessata nel procedimento previsto all’articolo 108 TFUE, punto 2. Errore di diritto per aver implicitamente considerato che la comunicazione della Commissione del 15 aprile 2010 fornisce una risposta soddisfacente agli obblighi derivanti dal suddetto principio generale. Snaturamento di elementi di prova essenziali. Violazione del diritto fondamentale a un processo equo. Assenza di difesa processuale.

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1     Decisione C(2012) 4194 final della Commissione, del 27 giugno 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

2     Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU L 83, pag. 1).