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Ricorso presentato il 12 maggio 2006 - Gualtieri / Commissione

(Causa F-53/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione adottata dal Direttore Generale del Personale e dell'Amministrazione il 30 gennaio 2006, con la quale è stato rigettato il reclamo n. R/783/05, registrato il 17 ottobre 2005, avente ad oggetto la richesta di annullamento della decisione adottata dalla DG ADMIN, comunicata il 5 settembre 2005, con la quale è stata rigettata la domanda della ricorrente di vedersi riconoscere l'indennità giornaliera completa;

annullare la decisione comunicata il 5 settembre 2005;

annullare tutte le comunicazioni della convenuta ricevute ogni mese e relative alla determinazione dell'indennità in questione;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005, l'indennità giornaliera e l'indennità mensile previste dalla decisione della Commissione sugli esperti nazionali distaccati (END);

in via subordinata, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le citate indennità a decorrere dal 2 febbraio 2005, data della separazione di fatto della ricorrente dal marito e della cessazione della convivenza, o, in ulteriore subordine, dal 4 luglio 2005, data di deposito presso il tribunale di Bruxelles della convenzione di divorzio, e fino al 31 dicembre 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, esperto nazionale distaccato presso la Commissione, lamenta l'illegittimità della riduzione al 25% dell'indennità giornaliera prevista dalle norme sugli END e l'omessa corresponsione dell'ulteriore indennità mensile ugualmente prevista da dette norme.

La ricorrente sostiene anzitutto che, negli atti propedeutici all'assunzione dell'incarico, le indennità in questione, aventi natura retributiva, erano espressamente indicate in misura integrale, nonostante ella avesse dichiarato di essere coniugata con un dipendente di ruolo dell'Unione europea residente a Bruxelles. Ella aggiunge che il rapporto di lavoro si era perfezionato il 7 gennaio 2004 su queste basi e che le condizioni economiche non potevano essere unilateralmente modificate.

La ricorrente denuncia altresì l'illegittimità, ai sensi dell'art. 241 CE, dell'art. 20, comma 3, della decisione sugli END. Tale disposizione, da un lato, attuerebbe una discriminazione in danno degli appartenenti alla famiglia legale rispetto ai soggetti che optano per un'unione di fatto. Dall'altro lato, essa provocherebbe una disparità di trattamento, poiché non consentirebbe alla ricorrente di percepire le retribuzioni aggiuntive in misura pari a quella spettante ad altri END, coniugati o meno. La disposizione in parola violerebbe l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli artt. 2, 3, 13 et 141 CE, nonché la direttiva direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 1.

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1 - GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.