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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-627/10)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica di Slovenia, con riguardo alla realizzazione del primo pacchetto ferroviario, non soddisfa le prescrizioni dettate dall'art. 6, n. 3, e dall'allegato II della direttiva 91/440/CEE 1, come modificata, nonché dall'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE 2, quelle dettate dagli artt. 6, nn. 2-5, 7, n. 3, 8, n. 1, e 11 della medesima direttiva 2001/14/CE; e quelle stabilite dall'art. 30, n. 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia non soddisfa le prescrizioni dettate dall'art. 6, n. 3, e dall'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché dall'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, a motivo del fatto che il gestore dell'infrastruttura, che fornisce a sua volta servizi di trasporto ferroviario, dirige il traffico dei treni ed è pertanto coinvolto nel processo decisionale relativo all'assegnazione delle linee ferroviarie ovvero nell'assegnazione delle capacità di infrastruttura.

Ad avviso della Commissione, la Repubblica di Slovenia non ha inoltre rispettato gli obblighi impostile dall'art. 6, nn. 2-5, della direttiva 2001/14/CE, in quanto essa non ha garantito un meccanismo di incentivi per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.

La Commissione afferma poi che la Repubblica di Slovenia non ha adempiuto gli obblighi impostile dall'art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, a motivo del fatto che tale Stato membro non ha previsto un metodo di calcolo atto a garantire che i diritti per il pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura e per l'accesso ai servizi sulla linea siano uguali al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

Inoltre, secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia ha contravvenuto agli obblighi su di essa gravanti in forza dell'art. 11 della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha introdotto un sistema di miglioramento dell'efficienza mediante il quale le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano incentivati a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

Oltre a ciò, la Repubblica di Slovenia sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto la sua normativa non impone di verificare se uno specifico segmento di mercato consenta maggiorazioni ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell'infrastruttura.

Infine, secondo la Commissione, la Repubblica di Slovenia è incorsa in una violazione degli obblighi derivanti dall'art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE a motivo del fatto che non ha istituito un organismo di regolamentazione che sia indipendente sul piano decisionale dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ovvero dal richiedente.

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1 - Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).