Language of document : ECLI:EU:C:2013:17

Causa C‑360/11

Commissione europea

contro

Regno di Spagna

«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Articoli 96 e 98, paragrafo 2 — Allegato III, punti 3 e 4 — “Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari” — “Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi”»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013

1.        Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione derogatoria — Interpretazione restrittiva

2.        Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme

3.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi — Prodotto farmaceutico — Nozione — Nozione ricomprendente quella di medicinale — Prodotti utilizzabili per la produzione dei medicinali — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1238/2010, allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98 e allegato III, punto 3)

4.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi — Apparecchi medici — Nozione — Apparecchi destinati a un uso generale, umano e veterinario — Esclusione

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98 e allegato III, punto 4)

5.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi — Apparecchi medici destinati ad alleviare invalidità degli essere umani — Nozione — Apparecchi utilizzati per gli animali — Apparecchi non riservati all’uso personale — Esclusione

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98 e allegato III, punti 3 e 4)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

3.        La nozione di «prodotto farmaceutico» che può essere assoggettato ad aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del punto 3 dell’allegato III della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, pur ricomprendendo la nozione di «medicinale» ai sensi della direttiva 2001/83, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, ha un significato più ampio rispetto a quest’ultima. Tale interpretazione è conforme alla nozione di «prodotto farmaceutico», utilizzata al capitolo 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1238/2010, il quale menziona quali prodotti farmaceutici non solo i medicinali, ma anche altre preparazioni e prodotti farmaceutici, come ovatte, garze, bende e prodotti simili.

Risulta inoltre dal punto 3 dell’allegato III della direttiva 2006/112 che i beni devono essere «normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari». Ne consegue che il citato punto 3 riguarda soltanto i prodotti finiti, che possono essere utilizzati direttamente dal consumatore finale, ad esclusione dei prodotti utilizzabili per la produzione dei medicinali, i quali di norma devono essere ulteriormente trasformati.

Tale interpretazione è corroborata dalla finalità dell’allegato III della direttiva 2006/112, consistente nel rendere meno onerosi, e dunque più accessibili al consumatore finale, sul quale, in definitiva, grava l’imposta sul valore aggiunto, taluni beni ritenuti particolarmente necessari.

(v. punti 43, 44, 46-48)

4.        Il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non consente di applicare un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto a una categoria di beni consistenti in dispositivi medici, materiale, apparecchi e strumenti che sono utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali.

Tale disposizione, da un lato, non comprende tutti i dispositivi medici, il materiale, gli apparecchi e gli strumenti indipendentemente dall’uso cui sono destinati e, dall’altro, riguarda soltanto l’uso umano ed esclude l’uso veterinario. Infatti, non solo le categorie di cui all’allegato III della direttiva 2006/112 devono essere interpretate restrittivamente dato che la disposizione di diritto dell’Unione in questione ha carattere di misura di deroga, ma le nozioni utilizzate in tale allegato devono essere interpretate conformemente al senso abituale delle espressioni di cui trattasi.

(v. punti 59, 63, 64)

5.        Risulta chiaramente dal tenore letterale del punto 4, seconda frase, dell’allegato III della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che tale disposizione permette di applicare un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto solo agli apparecchi medici, al materiale ausiliario e agli altri strumenti normalmente destinati ad alleviare o curare disabilità fisiche degli esseri umani.

Il termine «invalidi», utilizzato nella suddetta frase di tale disposizione, si riferisce non già agli animali colpiti da un’invalidità fisica, bensì esclusivamente alle persone.

Inoltre, dal senso stesso dei termini «personale» ed «esclusivo» figuranti al citato punto 4 emerge che quest’ultimo non contempla gli strumenti e gli accessori essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all’uso personale ed esclusivo degli invalidi. Infatti, l’obiettivo consistente nell’alleviare il costo per il consumatore finale di taluni beni essenziali non consente di giustificare l’applicazione di un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto ai dispositivi medici di uso generale utilizzati dagli ospedali e dai professionisti dei servizi sanitari. L’applicazione di un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto nel caso di un bene utilizzabile per scopi diversi da quelli previsti al punto 4 è quindi legata, per ogni operazione di cessione, alla concreta destinazione d’uso scelta dall’acquirente.

(v. punti 73, 85-87 e dispositivo)