Language of document : ECLI:EU:C:2005:190

Ordonnance de la Cour

ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 marzo 2005 (1)

«Intervento»

Nella causa C-318/04,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, presentato il 27 luglio 2004,

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Kuijper, F. Benyon, C. Docksey e A. van Solinge, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,



LA CORTE (Grande Sezione),



composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente



Ordinanza



1
Con il ricorso in oggetto il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (GU L 235, pag. 11).

2
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 ottobre 2004, il garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «garante»), rappresentato dal sig. H. Hijmans, in qualità di agente, ha chiesto di intervenire nella causa C‑318/04 a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

3
Il suddetto ricorso è stato presentato sul fondamento dell’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), e dell’art. 93 del regolamento di procedura.

4
Ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 45/2001:

«Il garante europeo della protezione dei dati può:

(…)

h)
adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;

i)
intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee».


Osservazioni presentate dinanzi alla Corte

5
Il garante rileva che all’art. 286, n. 2, CE, ai sensi del quale il Consiglio dell’Unione europea istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l’applicazione degli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, è stata data attuazione mediante il regolamento n. 45/2001.

6
Il garante sostiene che il mandato conferito in forza di tale regolamento mira anche a garantire, nell’ambito del trattamento dei dati personali, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in tutte le politiche della Comunità.

7
Dal momento che il garante non figura nell’elenco dell’art. 7, n. 1, CE quale istituzione della Comunità e che, pertanto, tale disposizione così come l’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia non possono costituire il fondamento giuridico della sua domanda, l’intervento del garante sarebbe fondato sull’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001.

8
Ogni altra interpretazione di quest’ultima norma avrebbe come conseguenza o di annullare la stessa in quanto contraria allo Statuto della Corte di giustizia o di privare della sua essenza il diritto del garante.

9
L’unico limite al diritto d’intervento conferito al garante deriverebbe dalle funzioni attribuite a quest’ultimo. Nella fattispecie, quest’ultimo ritiene che la controversia riguardi azioni comunitarie nell’ambito del trattamento dei dati personali. La Commissione – e il Consiglio nella causa C‑317/04 – avrebbero operato nel contesto della politica esterna della Comunità. Inoltre, dai motivi invocati dal Parlamento emergerebbe che le azioni delle istituzioni interessate hanno un’incidenza reale, o almeno presunta, sull’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

10
Il 25 novembre 2004 la Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di intervento del garante, osservazioni ai sensi delle quali essa conclude per il rigetto della domanda in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto ingiustificata.

11
Rileva che l’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001, che rientra nel diritto derivato, non può derogare all’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, il quale ha efficacia di diritto primario allo stesso titolo del Trattato CE.

12
In subordine la Commissione sostiene non possa ritenersi che il garante dimostri di avere un interesse sufficiente alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Infatti, il garante in questione avrebbe il compito di verificare il trattamento dei dati da parte di un’istituzione o di un organismo comunitario, mentre la presente causa riguarderebbe l’adozione di un provvedimento legislativo riguardante il trattamento di dati da parte delle compagnie aeree, in particolare la trasmissione alle autorità statunitensi dei dati PNR conservati nei sistemi di prenotazione di tali compagnie, dati che non sono in alcun caso trattati da un’istituzione o un organismo comunitario.

13
Il 23 novembre 2004 il Parlamento ha presentato osservazioni scritte in merito alla domanda di intervento del garante, ai sensi delle quali conclude che tale domanda risulta legittima in relazione alle funzioni del garante, come descritte segnatamente dall’art. 41, n. 2, del regolamento n. 45/2001.


Sulla domanda d’intervento

14
La domanda di intervento è stata presentata sul fondamento dell’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001, secondo cui il garante può intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.

15
Tale disciplina è stata adottata sul fondamento dell’art. 286, n. 2, CE, ai sensi del quale il Consiglio istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l’applicazione alle istituzioni e agli organismi comunitari degli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni. Adottando l’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001, il Consiglio non ha ecceduto le competenze che gli sono attribuite in forza dell’art. 286, n. 2, CE, considerato che tale misura mira a garantire l’effetto utile della suddetta disposizione del Trattato.

16
Certamente, come osserva lo stesso garante, il suo diritto d’intervento è circoscritto entro i limiti che discendono dai compiti ad esso conferiti.

17
Ora, il fatto che la presente causa attenga a un provvedimento legislativo riguardante il trattamento dei dati personali da parte delle compagnie aeree non implica che si tratti di una situazione estranea ai compiti del garante.

18
Infatti, conformemente all’art. 41, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 45/2001, il garante ha il compito non solo di sorvegliare e assicurare l’applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati da un’istituzione o da un organismo comunitario, ma altresì di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni relative al trattamento di dati personali. Tale funzione consultiva non riguarda esclusivamente i trattamenti dei dati personali effettuati da tali istituzioni o organi. A tali fini il garante esercita le funzioni previste dall’art. 46 del suddetto regolamento e le competenze che gli sono attribuite dall’art. 47 dello stesso regolamento.

19
Da tutto quanto sopra esposto emerge che la domanda di intervento del garante deve essere accolta.


Sulle spese

20
Poiché la domanda d’intervento del garante è stata accolta, le spese connesse al suddetto intervento sono riservate.




Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede:

1)
Il garante europeo della protezione dei dati è ammesso a intervenire nel procedimento C‑318/04 a sostegno delle conclusioni del Parlamento europeo.

2)
Sarà stabilito un termine affinché il garante europeo della protezione dei dati possa esporre i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

3)
Una copia di tutti gli atti del procedimento sarà consegnata dal cancelliere al garante europeo della protezione dei dati.

4)
Le spese connesse all’intervento del garante europeo della protezione dei dati sono riservate.


Firme


1
Lingua processuale: il francese.