Causa C-443/15
David L. Parris
contro
Trinity College Dublino e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court)
«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età – Regime pensionistico nazionale – Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile – Presupposto – Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime – Unione civile – Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 – Relazione stabile accertata – Articolo 6, paragrafo 2 – Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016
1. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Regime pensionistico nazionale che prevede il versamento di una pensione di reversibilità al coniuge o al partner registrato dell’affiliato – Inclusione – Presupposti
(Art. 157 TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78)
2. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Pensione di reversibilità concessa nell’ambito di un regime previdenziale professionale – Normativa nazionale che subordina il diritto dei partner registrati superstiti degli affiliati a beneficiare di siffatta prestazione alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato – Diritto nazionale che non permette all’affiliato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età – Insussistenza di discriminazione
(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2)
3. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Pensione di reversibilità concessa nell’ambito di un regime previdenziale professionale – Normativa nazionale che subordina il diritto dei partner registrati superstiti degli affiliati a beneficiare di siffatta prestazione alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato – Diritto nazionale che non permette all’affiliato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età – Insussistenza di discriminazione – Facoltà per gli Stati membri di fissare, per i regimi professionali di sicurezza sociale, le età per poter accedere o per avere titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2 e 6, § 2]
4. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’effetto combinato dell’orientamento sessuale e dell’età – Pensione di reversibilità concessa nell’ambito di un regime previdenziale professionale – Normativa nazionale che subordina il diritto dei partner registrati superstiti degli affiliati a beneficiare di siffatta prestazione alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato – Diritto nazionale che non permette all’affiliato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età – Insussistenza di discriminazione
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1, 2 e 6, § 2]
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 33-40)
2. L’articolo 2 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.
Infatti, gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno il matrimonio per persone del medesimo sesso o una forma alternativa di riconoscimento legale della loro relazione, nonché, eventualmente, di prevedere la data dalla quale decorreranno gli effetti di un tale matrimonio o di una tale forma alternativa.
Di conseguenza, il diritto dell’Unione, ed in particolare la direttiva 2000/78, non obbliga lo Stato membro interessato né a prevedere, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sulle unioni civili, il matrimonio o una forma di unione civile per le coppie omosessuali, né a riconoscere effetti retroattivi alla legge sulle unioni civili e alle disposizioni adottate in applicazione di tale legge, né, ancora, per quanto riguarda la pensione di reversibilità, a prevedere misure transitorie per le coppie dello stesso sesso nelle quali l’affiliato avesse già compiuto i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della medesima legge.
(v. punti 59, 60, 62, dispositivo 1)
3. Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.
Effettivamente, una normativa di questo tipo accorda un trattamento meno favorevole agli affiliati che abbiano contratto un matrimonio o un’unione civile successivamente al loro sessantesimo compleanno rispetto a quelli che lo abbiano fatto prima di raggiungere l’età di 60 anni, e, di conseguenza, istituisce una differenza di trattamento direttamente fondata sul criterio dell’età.
Nondimeno, tale regime fissa un’età per poter accedere alle pensioni di vecchiaia e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.
A tal riguardo, subordinando l’acquisizione del diritto all’erogazione di una prensione di reversibilità alla condizione che l’affiliato abbia contratto un matrimonio o un’unione civile prima dell’età di 60 anni, la disposizione in argomento non fa altro che stabilire un limite di età ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione. In altri termini, la normativa nazionale fissa un’età per poter accedere alla pensione di reversibilità derivante dal regime previdenziale interessato.
(v. punti 67, 68, 74, 75, 78, dispositivo 2)
4. Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’effetto combinato dell’orientamento sessuale e dell’età una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.
A tal riguardo, se è vero che una discriminazione può essere fondata su più di uno dei motivi indicati all’articolo 1 della direttiva 2000/78, non esiste alcuna nuova categoria di discriminazione che risulti dalla combinazione di alcuni di tali motivi, quali l’orientamento sessuale e l’età, e che possa essere constatata quando sia stata esclusa una discriminazione sulla base dei medesimi motivi, considerati in modo separato.
(v. punti 80, 82, dispositivo 3)