Language of document : ECLI:EU:C:2017:209

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 marzo 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto dell’Unione – Diritti conferiti ai soggetti dell’ordinamento – Violazione da parte di un giudice – Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale di ultimo grado»

Nella causa C‑3/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2016, nel procedimento

Lucio Cesare Aquino

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Lucio Cesare Aquino, da M. Verwilghen e H. Vandenberghe, advocaten;

–        per il governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da E. Matterne, D. Lindemans e F. Judo, advocaten;

–        per la Commissione europea, da J.‑P. Keppenne e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e degli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Lucio Cesare Aquino al Belgische Staat (Stato belga) in merito a una domanda diretta a far valere una responsabilità extracontrattuale.

 Contesto normativo

3        L’articolo 18 del Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State (regio decreto recante disciplina del procedimento in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato), del 30 novembre 2006 (Belgisch Staatsblad, 1o dicembre 2006, pag. 66844), è formulato nel seguente modo:

«1.      Qualora l’uditore (ufficio d’istruzione) concluda nel senso dell’irricevibilità o del rigetto del ricorso, la relazione è notificata dal cancelliere capo al ricorrente, che dispone di trenta giorni per chiedere la prosecuzione del procedimento al fine di essere sentito.

Se il ricorrente non chiede di essere sentito, il cancelliere capo trasmette il fascicolo alla sezione, affinché dichiari la rinuncia agli atti (…). La relazione dell’uditore è notificata insieme alla sentenza alle parti che non l’abbiano ancora ricevuta.

Se il ricorrente chiede di essere sentito, il consigliere fissa con ordinanza la data in cui le parti dovranno comparire.

Il cancelliere capo menziona il presente paragrafo in sede di notifica al ricorrente della relazione che conclude nel senso dell’irricevibilità o del rigetto del ricorso.

2.      Qualora l’uditore non concluda nel senso dell’irricevibilità o del rigetto del ricorso, il presidente di sezione o il consigliere da esso delegato fissa direttamente con ordinanza la data dell’udienza in cui sarà esaminato il ricorso».

4        L’articolo 21, settimo comma, delle gecoördineerde wetten op de Raad van State (leggi coordinate sul Consiglio di Stato), del 12 gennaio 1973 (Belgisch Staatsblad, 21 marzo 1973, pag. 3461), nella versione applicabile al procedimento principale, applicabile sia ai ricorsi di annullamento sia ai ricorsi in cassazione contro le decisioni dei giudici amministrativi, dispone quanto segue:

«Sussiste una presunzione di rinuncia agli atti in capo al ricorrente qualora esso non presenti alcuna domanda di prosecuzione del procedimento entro un termine di trenta giorni dalla notifica della relazione dell’uditore o dalla comunicazione ai sensi della quale è applicato l’articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, e nella quale è proposto il rigetto o la dichiarazione di irricevibilità del ricorso».

5        L’articolo 39/60, secondo comma, della Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (legge in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri), del 15 dicembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980)», prevede quanto segue:

«Le parti e i loro avvocati possono esprimere le loro osservazioni oralmente in udienza. Non possono essere dedotti motivi diversi da quelli esposti nell’atto introduttivo d’istanza o nella nota».

6        L’articolo 39/67 della legge del 15 dicembre 1980 così recita:

«Le decisioni del [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri)] non possono essere oggetto di opposizione, di opposizione di terzo, o di revisione. Esse possono solo essere oggetto del ricorso in cassazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Il ricorrente nel procedimento principale, che ha la cittadinanza italiana, vive in Belgio dal 1970.

8        Con sentenza dello hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), del 23 novembre 2006, il ricorrente nel procedimento principale è stato condannato a una pena detentiva di sette anni, senza beneficio di sospensione condizionale.

9        Il 9 novembre 2011 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato domanda di iscrizione presso il comune di Maasmechelen (Belgio). Il 23 febbraio 2012 il Dienst Vreemdelingenzaken (Ufficio stranieri, Belgio) gli ha notificato la decisione di diniego del soggiorno con l’ordine di lasciare immediatamente il territorio nazionale per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, datata 22 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione del 22 febbraio 2012»).

10      Il 6 marzo 2012 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio). Il 15 maggio 2012, avvalendosi della giurisprudenza della Corte nella materia di cui trattasi, l’interessato ha chiesto a tale giudice di proporre una questione pregiudiziale tendente all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34).

11      Con decisione del 24 agosto 2012 il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), ha respinto il ricorso del quale era stato investito in quanto irricevibile, poiché non conteneva alcun motivo. In particolare, tale giudice non ha accolto la domanda del ricorrente nel procedimento principale tendente a che fosse posta alla Corte una questione pregiudiziale, in ragione del fatto che tale domanda era stata proposta appena prima dell’udienza e che l’interessato non aveva dedotto alcun motivo idoneo a dimostrare che tale domanda non avrebbe potuto essere formulata in precedenza.

12      Il 24 settembre 2012, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto impugnazione contro tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio). Dopo che l’uditore ha concluso nel senso dell’irricevibilità dell’impugnazione per l’assenza di motivi ricevibili, l’interessato ha omesso di chiedere, nel termine previsto, la prosecuzione del procedimento al fine di essere sentito. Di conseguenza, il 4 aprile 2013 il Raad van State (Consiglio di Stato) ha constatato, sulla base dell’articolo 21, settimo comma, delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato, la sussistenza di una presunzione di rinuncia agli atti in capo al ricorrente nel procedimento principale.

13      Nel frattempo, il 27 giugno 2010, il ricorrente nel procedimento principale aveva avviato un procedimento dinanzi allo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio) al fine di farsi concedere una sorveglianza elettronica. Con decisione del 2 marzo 2012, detto giudice aveva respinto la domanda. Con altra decisione, in data 23 maggio 2012, il medesimo giudice aveva anche respinto una domanda del ricorrente nel procedimento principale tendente alla concessione della libertà condizionale.

14      Il ricorrente nel procedimento principale ha quindi adito lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) con un’impugnazione contro tale ultima decisione. Egli vi sosteneva, in particolare, che tale decisione era stata adottata in violazione degli articoli 16 e 28 della direttiva 2004/38 e chiedeva che fosse interrogata la Corte su tale questione. Con sentenza del 19 giugno 2012, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha respinto l’impugnazione sottolineando di non essere tenuto ad avviare un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, poiché i motivi dedotti dal ricorrente nel procedimento principale non erano ricevibili per ragioni inerenti alla procedura dinanzi ad esso.

15      Lo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles), con decisione del 21 novembre 2012, ha autorizzato la sorveglianza elettronica del ricorrente nel procedimento principale e, con decisione del 14 agosto 2013, gli ha concesso la libertà condizionale richiesta.

16      In precedenza, il 6 settembre 2012 il ricorrente nel procedimento principale aveva presentato una nuova domanda di iscrizione presso il comune di Maasmechelen. Il 22 aprile 2013 quest’ultimo gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido fino al 3 aprile 2018.

17      Il 31 agosto 2012 il ricorrente nel procedimento principale ha adito il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles) affinché esso voglia:

–        ingiungere allo Stato belga di ritirare la decisione del 22 febbraio 2012, poiché tale decisione era contraria alle disposizioni della direttiva 2004/38;

–        dichiarare che il strafuitvoeringsrechtbank van de nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles), nella sua decisione del 23 maggio 2012, e lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione), nella sua sentenza del 19 giugno 2012, hanno erroneamente qualificato come «precario» il suo diritto di soggiorno e, altresì erroneamente, gli hanno negato la concessione di una libertà condizionale;

–        condannare lo Stato belga al pagamento di un’indennità pari a EUR 25 000 in ragione della violazione del diritto dell’Unione da parte dello strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles), dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione), nonché del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), in ragione del fatto che tali giudici, che hanno statuito in ultima istanza, avevano violato il diritto dell’Unione e non avevano rispettato l’obbligo ad essi incombente di adire la Corte in via pregiudiziale.

18      Con decisione del 27 maggio 2013, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles) ha respinto tale ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. Il ricorrente nel procedimento principale ha quindi interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

19      Per quanto riguarda la decisione del 22 febbraio 2012 lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) ha constatato che essa era basata esclusivamente sull’esistenza di condanne penali anteriori del ricorrente nel procedimento principale, in violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Tale giudice ha pertanto condannato lo Stato belga a pagare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a risarcimento del danno morale risultante da tale decisione.

20      Per quanto riguarda il danno risultante dall’asserita violazione del diritto dell’Unione da parte del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), il giudice del rinvio osserva che il ricorrente nel procedimento principale aveva invitato tale giudice a proporre una questione pregiudiziale alla Corte in una memoria depositata fuori termine e che tale domanda era stata respinta in quanto tardiva con sentenza del 24 agosto 2012. Il giudice del rinvio ricorda altresì che il ricorso in cassazione proposto contro tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato) è stato respinto per rinuncia agli atti.

21      Lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) rileva che si pone quindi la questione se, per ognuno dei tre giudici citati dal ricorrente nel procedimento principale, siano soddisfatti i requisiti per la sussistenza di una responsabilità dello Stato belga.

22      Per quanto riguarda lo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles), il giudice del rinvio constata che da nessun atto del procedimento emerge che il ricorrente nel procedimento principale abbia chiesto a tale tribunale di proporre una questione pregiudiziale alla Corte. Le successive decisioni adottate da tale giudice, che sono tutte divenute definitive, non sono state oggetto di una procedura di cancellazione, con la conseguenza che l’interessato non avrebbe potuto subirne alcun danno. Non sussiste quindi fondamento per la responsabilità dello Stato belga in ragione dell’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di detto tribunale.

23      Per quanto riguarda il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), il giudice del rinvio rileva che la sentenza del 24 agosto 2012 ha respinto la domanda tendente ad adire la Corte in via pregiudiziale, per il motivo che tale domanda era stata presentata in un atto processuale ricevuto appena prima dell’udienza e che non era dedotta alcuna ragione per dimostrare che tale domanda non avrebbe potuto essere formulata in precedenza.

24      Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che il ricorso proposto contro tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato) non è stato esaminato né nel merito né per quanto riguarda la sua ricevibilità poiché, non essendo stata richiesta la prosecuzione del procedimento entro il termine legale successivamente alla notifica della relazione dell’uditore, è stata constata l’esistenza di una presunzione legale di rinuncia agli atti in capo al ricorrente nel procedimento principale. Si pone allora la questione se, in circostanze del genere, detta sentenza debba essere considerata come proveniente da un organo giurisdizionale di ultimo grado, in ragione del fatto che l’impugnazione non ha dato luogo ad una valutazione nel merito. La domanda del ricorrente nel procedimento principale tendente a che il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), proponesse alla Corte un rinvio pregiudiziale sarebbe, infatti, stata respinta per il motivo che essa era stata formulata in un atto processuale che, in ragione della sua data di deposito, non aveva potuto essere preso in considerazione.

25      Il giudice del rinvio rileva che una responsabilità dello Stato belga per violazione del diritto dell’Unione può sorgere in ragione di un eventuale errore commesso nell’esercizio della funzione giurisdizionale se si tratta di una violazione manifesta. Un rifiuto di avviare un procedimento pregiudiziale potrebbe dare luogo ad una tale violazione del diritto dell’Unione.

26      Secondo il giudice del rinvio andrebbe determinato se, nelle circostanze del procedimento principale, il rifiuto dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione) di accogliere la domanda di proporre una questione pregiudiziale alla Corte costituisca una violazione dell’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, letti congiuntamente, della Carta.

27      Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se il procedimento che si è svolto dinanzi al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) abbia violato l’articolo 47, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nella parte in cui esso ha statuito che una norma di procedura ostava all’accoglimento della domanda tendente a porre una questione pregiudiziale alla Corte. Tale domanda, infatti, sarebbe stata respinta in ragione del fatto che era stata formulata in un atto processuale che, a causa della data del suo deposito, non poteva essere preso in considerazione.

28      Rimarrebbe in ultimo la questione se tale rigetto sia avvenuto in violazione dell’articolo 267 TFUE.

29      Alla luce di quanto sopra, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia nelle cause Köbler (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513) e Traghetti del Mediterraneo (sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391), sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali che comportano una violazione del diritto dell’Unione, si debba considerare come giudice di ultima istanza il giudice la cui decisione non è stata valutata nell’ambito di un ricorso per cassazione in quanto, in applicazione di una norma di diritto processuale nazionale, è stabilita una presunzione assoluta che il denunciante, che ha presentato una memoria nel procedimento per cassazione, abbia rinunciato agli atti.

2)      Se sia compatibile con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, anche alla luce del combinato disposto degli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta, che un giudice nazionale che ai sensi di questa disposizione del trattato FUE è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, respinga una domanda di pronuncia pregiudiziale per il solo motivo che la domanda è formulata in una memoria che, ai sensi del diritto processuale applicabile, non deve esser presa in considerazione in quanto presentata tardivamente.

3)      Se, nel caso in cui il giudice ordinario supremo non accolga una richiesta di presentare una questione pregiudiziale, occorra presumere che si configuri una violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta, allorché tale giudice respinge la domanda con l’unica motivazione che la questione non viene presentata “dato che la motivazione non è ricevibile per ragioni inerenti alla procedura dinanzi al [giudice nazionale]”».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice, avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, possa cionondimeno essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

31      Va ricordato in limine che, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto ad adire la Corte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 6).

32      Infatti, l’obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale, stabilito dall’articolo 267, terzo comma, TFUE rientra nell’ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Corte (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 54).

33      Del resto, tale obbligo di adire la Corte, stabilito dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, ha, segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 29).

34      Come ha ripetutamente sottolineato la Corte, un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione l’ultima istanza dinanzi alla quale i soggetti dell’ordinamento possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell’Unione. Gli organi giurisdizionali di ultimo grado sono incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 34, e del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31).

35      A tale proposito, dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che, conformemente all’articolo 39/67 della legge del 15 dicembre 1980, le decisioni del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) possono essere oggetto del ricorso in cassazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato.

36      Ne deriva che il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) non può essere considerato come organo giurisdizionale di ultimo grado, poiché le sue decisioni possono essere controllate da un organo giurisdizionale superiore dinanzi al quale i soggetti dell’ordinamento possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell’Unione, Di conseguenza, le decisioni da esso adottate non provengono da un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

37      La circostanza che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 18 del regio decreto del 30 novembre 2006, che disciplina il procedimento in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato, sussista una presunzione assoluta di rinuncia agli atti in capo a un ricorrente che abbia proposto un ricorso per cassazione contro una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) allorché non chiede la prosecuzione del procedimento entro un termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relazione dell’uditore che conclude nel senso dell’irricevibilità o del rigetto del ricorso, non ha alcun effetto sul fatto che le decisioni del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) possono essere contestate dinanzi a un organo giurisdizionale superiore e, quindi, non provengono da un organo giurisdizionale di ultimo grado.

38      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice, avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non può essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

 Sulla seconda questione

39      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un giudice di respingere una domanda tendente a proporre alla Corte una pronuncia pregiudiziale per il solo motivo che tale domanda è stata formulata in una memoria che, ai sensi del diritto processuale applicabile, non deve esser presa in considerazione in quanto presentata tardivamente.

40      Poiché, come deriva dalla risposta data alla prima questione, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) non può essere considerato come organo giurisdizionale di ultimo grado, e la seconda questione è fondata sulla premessa opposta, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

41      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione debba essere respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice.

42      A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del Trattato FUE (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 25).

43      Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 267 TFUE deriva che i giudici di cui al comma terzo di tale articolo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto del diritto dell’Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 26).

44      Pertanto, nell’ipotesi in cui, conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere.

45      Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 2 aprile 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, punto 42).

46      Nella presente fattispecie, come risulta dalla decisione di rinvio, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione), in ragione dell’irricevibilità dell’impugnazione proposta contro la decisione dello strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles) del 23 maggio 2012, ha dichiarato che la formulazione di una questione pregiudiziale alla Corte era priva di rilevanza, poiché la risposta a tale questione non poteva aver alcun effetto sulla soluzione della controversia.

47      Tuttavia, le norme di procedura nazionali non possono né pregiudicare la competenza che l’articolo 267 TFUE conferisce a un giudice nazionale né sollevarlo dagli obblighi ad esso incombenti in forza di tale medesima disposizione.

48      A tale proposito occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 17 marzo 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ne consegue che due condizioni cumulative, vale a dire il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, devono essere rispettate affinché uno Stato membro possa far valere il principio dell’autonomia processuale in casi disciplinati dal diritto dell’Unione (sentenza del 17 marzo 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 25).

50      Da un lato, per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve ricordare che esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno (v. in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2014, Pohl, C‑429/12, EU:C:2014:12, punto 26, e del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 30).

51      Nella fattispecie, si deve rilevare cha la Corte non dispone di alcun elemento che consenta di mettere in dubbio la conformità a tale principio delle norme di procedura di cui al procedimento principale.

52      Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, una norma di procedura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non deve essere tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29).

53      Peraltro, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni caso in cui si ponga la questione, se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto dell’Unione, dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento e dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo dinanzi ai diversi giudici nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, punto 55).

54      Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni delle parti emerge che lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione), in forza di norme di procedura interne, ha dichiarato irricevibili i motivi dedotti dal ricorrente nel procedimento principale a sostegno dell’impugnazione proposta contro la decisione dello strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell’esecuzione penale presso il tribunale di primo grado di lingua neerlandese di Bruxelles), del 23 maggio 2012, in ragione del fatto che, sebbene, con tali motivi, l’interessato abbia contestato uno degli argomenti contrari accolti da quest’ultimo giudice per respingere la sua domanda di liberazione condizionale, gli argomenti contrari accolti da detto giudice erano tali da giustificare di per sé tale decisione.

55      Di conseguenza, non risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale sia tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

56      Alla luce di tali considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non può essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

2)      Non occorre risolvere la seconda questione.

3)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.