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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Cuarta (Spagna) il 9 giugno 2016 – Industrias Químicas del Vallés, S.A./ Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

(Causa C-325/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Cuarta

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, S.A.

Convenute: Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se la data di scadenza prevista dalla direttiva 2010/28/UE 1 con la locuzione «entro il 31 dicembre 2010» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o «entro tale data» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ugualmente riferita al 31 dicembre 2010, congiuntamente con il termine di sei mesi di cui al considerando 8 della direttiva 2010/28/UE, costituisca un termine perentorio in ragione del fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414/CEE 2 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo deve essere effettuato conformemente alla direttiva stessa.

Nel caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se la decisione concernente detta proroga debba essere adottata a prescindere da disposizioni procedurali specifiche riguardanti la richiesta e la concessione della stessa, oppure se tale decisione rientri nella sfera di competenza degli Stati membri, i quali devono decidere conformemente alla loro normativa nazionale, in quanto sono i destinatari delle disposizioni che disciplinano il procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

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1 Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil (GU L 104, pag. 57).

2 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).