Language of document : ECLI:EU:C:2012:240

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 aprile 2012 (*)

«Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona la cui patente di guida sia stata ritirata nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Nella causa C‑419/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania), con decisione del 16 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2010, nel procedimento

Wolfgang Hofmann

contro

Freistaat Bayern,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per W. Hofmann, da W. Säftel, Rechtsanwalt;

–        per il Freistaat Bayern, da M. Niese, Oberlandesanwalt presso quest’ultimo;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione) (GU L 403, pag. 18, e – rettifica – GU 2009, L 19, pag. 67).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra il sig. Hofmann, cittadino tedesco titolare di una patente di guida rilasciata nella Repubblica ceca, e il Freistaat Bayern, in merito ad una decisione che ha negato all’interessato il diritto di far uso della sua patente di guida nel territorio della Repubblica federale di Germania.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Ai sensi del secondo considerando della direttiva 2006/126:

«Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (...)».

4        In forza dell’ottavo considerando di detta direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

5        Il quindicesimo considerando di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

6        In conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

7        L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della stessa direttiva così dispone:

«1.      Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(...)

e)      alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

(...)

5.       a)      Si può essere titolari di un’unica patente di guida;

b)      uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

c)      gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un’altra patente di guida;

d)      per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell’UE delle patenti di guida.

Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti».

8        L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 è redatto come segue:

«Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro».

9        L’articolo 13 di detta direttiva così dispone:

«1.      Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2.      Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva».

10      L’articolo 15 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa».

11      L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), [e] paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, [e] agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.      Essi applicano tali disposizioni a decorrere da[l] 19 gennaio 2013».

12      L’articolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126 così dispone:

«La direttiva 91/439/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1),] è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII, parte B, per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale».

13      L’articolo 18 della direttiva 2006/126 è formulato nel seguente modo:

«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da[l] 19 gennaio 2009».

14      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

15      In base all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva:

«1.      Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)      alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».       

16      L’articolo 8, paragrafi 2 e 4, di detta direttiva prevede quanto segue:

«2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(...)

4.      Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro».

 La normativa nazionale

17      L’articolo 28, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis‑Verordnung)], del 18 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2214), nella versione risultante dal regolamento del 7 gennaio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 29), così recita:

«I titolari di un valido permesso di guida dell’[Unione europea] o dello [Spazio economico europeo (SEE)], aventi la propria residenza normale ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, nella Repubblica federale di Germania, sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai paragrafi 2‑4 del presente articolo – a condurre autoveicoli in Germania nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso. (...)».

18      L’articolo 28, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai titolari di una patente di guida dell’[Unione] o del SEE,

(...)

3.      se la patente di guida dell’interessato è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, se al predetto è stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva, oppure se la patente di guida non gli è stata revocata soltanto perché nel frattempo egli vi ha rinunciato;       

(...)

Nei casi di cui al primo periodo, punti 2 e 3, l’autorità competente può emettere un atto amministrativo attestante la mancanza di permesso di guida. Il primo periodo, punti 3 e 4, trova applicazione solo qualora le misure ivi menzionate siano state inserite nel registro centrale della circolazione stradale e non siano state cancellate ai sensi dell’articolo 29 del codice della strada tedesco (Straßenverkehrsgesetz)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      Con ordinanza penale dell’8 maggio 2007, passata in giudicato, il sig. Hofmann è stato condannato dall’Amtsgericht Memmingen (Tribunale distrettuale di Memmingen) al pagamento di una sanzione pecuniaria per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, la patente di guida gli è stata ritirata ed è stato pronunciato nei suoi confronti un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo di 15 mesi, vale a dire sino al 7 agosto 2008. Al riguardo, dagli atti presentati alla Corte risulta che il sig. Hofmann, prima di ottenere la restituzione della patente al termine del periodo di divieto, doveva chiedere il rilascio di una nuova patente all’autorità tedesca competente, che era tenuta a decidere se occorresse subordinare la restituzione della patente ad un nuovo esame di guida al fine di stabilire la capacità di guida dell’interessato, o ad un test medico-psicologico obbligatorio per verificare la sua idoneità alla guida degli autoveicoli.

20      In occasione di un controllo stradale effettuato il 17 marzo 2009, le autorità tedesche hanno constatato che il sig. Hofmann possedeva una patente di guida ceca rilasciata il 19 gennaio 2009, su cui era indicato Lazany (Repubblica ceca) quale luogo di residenza del rispettivo titolare. Detta patente è stata sequestrata dalla polizia tedesca durante un ulteriore controllo stradale effettuato il 25 marzo 2009 ed è stata trasmessa all’autorità tedesca competente per il rilascio delle patenti di guida.

21      Con una lettera del 20 aprile 2009, tale autorità ha comunicato al sig. Hofmann che la sua patente ceca non lo autorizzava a guidare autoveicoli in Germania. Nel caso in cui egli non fosse stato d’accordo con l’annotazione su questo documento della relativa menzione, sarebbe stata adottata una misura di accertamento.

22      Dato che il sig. Hofmann ha rifiutato una siffatta apposizione, detta autorità, con decisione del 15 luglio 2009, ha dichiarato che la patente di guida ceca dell’interessato non autorizzava la guida degli autoveicoli nel territorio tedesco e ha ordinato l’apposizione su tale documento della menzione relativa alla sua invalidità in detto territorio.

23      Il 13 agosto 2009 il sig. Hofmann ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo di Augusta) un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione.

24      Con sentenza dell’11 dicembre 2009, tale giudice ha respinto il ricorso. Il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida non osterebbe alla constatazione di un’assenza di diritto del sig. Hofmann di utilizzare in Germania la propria patente ceca, nella misura in cui l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 derogherebbe all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Lo stesso articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, non dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, che risulta dalle sentenze del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk (C‑329/06 e C‑343/06, Racc. pag. I‑4635), e Zerche e a. (da C‑334/06 a C‑336/06, Racc. pag. I‑4691). Ipotizzare eccezioni di elaborazione giurisprudenziale sarebbe contrario al rigoroso rifiuto di riconoscimento della validità di una patente imposto attualmente dall’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, alle condizioni ivi indicate. Orbene, una lotta efficace al «turismo delle patenti di guida», che costituisce uno degli obiettivi di detta direttiva, presupporrebbe il divieto di qualsiasi elusione delle disposizioni relative all’idoneità, piuttosto rigorose, vigenti in Germania dopo un ritiro della patente di guida tedesca.

25      Con appello ammesso dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Consiglio di giustizia amministrativa per la Baviera), il sig. Hofmann ha chiesto, in sostanza, l’annullamento della sentenza del Verwaltungsgericht Augsburg e della decisione dell’autorità competente per il rilascio delle patenti del 15 luglio 2009, facendo valere che, in un primo tempo, occorre verificare se l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 sia applicabile alle patenti straniere rilasciate, come nel caso di specie, il 19 gennaio 2009 o in una data successiva. Solo in un secondo momento si porrebbe la questione dell’applicabilità della giurisprudenza della Corte menzionata al punto precedente della presente sentenza alle disposizioni di tale direttiva entrate in vigore il 19 gennaio 2009.

26      Nutrendo dubbi sulla questione se si debba applicare all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 la giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 (...) debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto per essa vigente di chiedere una nuova patente, qualora la sua patente di guida sia stata ritirata nel territorio del primo Stato membro e, all’atto del rilascio della patente di guida, tale persona abbia avuto la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio».

 Procedimento dinanzi alla Corte

27      Con lettera pervenuta alla Corte il 13 settembre 2011, il giudice del rinvio ha informato quest’ultima che il sig. Hofmann era stato oggetto di un provvedimento di ritiro della patente mediante sentenza del 5 aprile 2011 dell’Amtsgericht Memmingen, passata in giudicato, e che la restituzione di tale patente era stata esclusa per un periodo di un anno e sei mesi. Secondo detto giudice, sebbene, pertanto, non occorra più pronunciarsi sulla constatazione contenuta nella decisione dell’autorità competente per il rilascio delle patenti del 15 luglio 2009, in base alla quale la patente ceca del sig. Hofmann non autorizzava la guida degli autoveicoli nel territorio tedesco, resta necessaria una pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale.

28      Infatti, da un lato, il rappresentante processuale del sig. Hofmann chiederebbe ora, in risposta alla condanna penale del suo cliente, la riforma della sentenza del Verwaltungsgericht Augsburg e la constatazione dell’illegittimità di detta decisione del 15 luglio 2009. Affinché il giudice del rinvio possa pronunciarsi sulla questione dell’illegittimità di tale decisione, sarebbe necessario che la Corte rispondesse alla questione pregiudiziale. D’altro lato, il procedimento avviato dal sig. Hofmann costituirebbe soltanto uno dei vari procedimenti il cui esito dipende dalla risposta della Corte a tale questione.

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutare, indipendentemente da qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente imposto al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro e anche se è stato rispettato il requisito della residenza normale nel territorio di quest’ultimo, il riconoscimento della validità di detta patente, qualora il suo titolare sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di ritiro di una patente precedente.

 Osservazioni preliminari

30      In via preliminare, si deve determinare se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 siano applicabili ai fatti di cui al procedimento principale.

31      Il sig. Hofmann rileva che dall’articolo 16, paragrafo 2, e dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, in base al quale qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni di tale direttiva, emerge che la data di entrata in vigore dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di quest’ultima è stata fissata al 19 gennaio 2013.

32      Per contro, la Commissione europea e il governo tedesco ritengono che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 siano applicabili ai fatti del procedimento principale. La Commissione sottolinea, in particolare, che questa direttiva è entrata in vigore il 19 gennaio 2007 e che l’elemento determinante, nell’ambito del presente procedimento, è il rilascio di una patente ceca il 19 gennaio 2009. Il governo tedesco, da parte sua, fa valere che l’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva non osta all’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della medesima direttiva alle patenti rilasciate prima del 19 gennaio 2013. Ciò risulterebbe, segnatamente, dal fatto che quest’ultima disposizione, conformemente all’articolo 18, secondo comma, della direttiva 2006/126, è applicabile a decorrere dal 19 gennaio 2009. Per contro, l’articolo 13 di detta direttiva sarebbe applicabile, a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima, solo a partire dal 19 gennaio 2013. La Repubblica federale di Germania non avrebbe nemmeno trasposto in via anticipata l’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva.

33      Al riguardo va constatato che, sebbene la direttiva 91/439 sia stata abrogata solo a decorrere dal 19 gennaio 2013, gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, conformemente al suo articolo 18, secondo comma, sono tuttavia applicabili a partire dal 19 gennaio 2009 (v. sentenza del 1° marzo 2012, Akyüz, C‑467/10, punto 31).

34      Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la patente ceca del sig. Hofmann, ottenuta il 19 gennaio 2009, è stata sequestrata dalla polizia tedesca il 25 marzo 2009 e che l’interessato è stato informato dall’autorità tedesca competente per il rilascio delle patenti, con lettera del 20 aprile 2009, che detta patente non lo autorizzava a guidare autoveicoli in Germania. Tale autorità, con decisione del 15 luglio 2009, ha successivamente ordinato l’apposizione su questo documento della menzione relativa alla sua invalidità nel territorio tedesco.

35      Ne consegue che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 sono applicabili ratione temporis ai fatti del procedimento principale.

36      L’argomento del sig. Hofmann secondo cui, in sostanza, l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/126 osta all’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della stessa direttiva non può inficiare questa conclusione.

37      Infatti, ad eccezione delle disposizioni previste all’articolo 18, secondo comma, della direttiva 2006/126 di cui fa parte l’articolo 11, paragrafo 4, della medesima, le altre disposizioni della medesima, segnatamente il suo articolo 13, sono applicabili soltanto, conformemente all’articolo 17, primo comma, di detta direttiva, a partire dal 19 gennaio 2013.

38      Inoltre, come fa valere il governo tedesco, quand’anche si interpretasse l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/126 nel senso che, in generale, una patente rilasciata prima del 19 gennaio 2013 non potrebbe essere revocata né in alcun modo limitata, non sarebbe più possibile applicare l’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, relativamente al quale l’articolo 18, secondo comma, della stessa prevede, tuttavia, espressamente un’applicazione a partire dal 19 gennaio 2009.

39      In ogni caso, come osserva il governo tedesco, la collocazione dell’articolo 13 nel testo della direttiva 2006/126 rivela che il paragrafo 2 di tale articolo 13 non si riferisce ai provvedimenti di restrizione, di sospensione o di ritiro di una patente di guida, bensì unicamente ai diritti acquisiti per la guida di categorie di veicoli particolari.

40      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la direttiva 2006/126 introduce un modello di patente di guida comunitario unico, che mira a sostituire le diverse patenti di guida esistenti negli Stati membri. L’articolo 4 di tale direttiva fissa e definisce le diverse categorie di patenti di guida con le quali gli Stati membri, che hanno definito, ciascuno, le proprie categorie di patenti di guida, devono stabilire equivalenze.

41      Pertanto, l’articolo 13 della direttiva 2006/126, intitolato «Equivalenze dei modelli di patente non comunitari», è volto soltanto a disciplinare la questione delle equivalenze tra i diritti acquisiti prima dell’attuazione di tale direttiva e le varie categorie di patenti di guida da essa definite.

42      Tale analisi è confermata dall’esame dei lavori preparatori della direttiva 2006/126, dai quali risulta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che l’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva è stato aggiunto su iniziativa del Parlamento europeo, che ha giustificato questa aggiunta, precisando che lo scambio delle precedenti patenti di guida non doveva in nessun caso significare una perdita o una restrizione dei diritti acquisiti per quanto concerne l’autorizzazione a guidare diverse categorie di veicoli.

 Risposta della Corte

43      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., segnatamente, sentenze del 19 febbraio 2009, Schwarz, C‑321/07, Racc. pag. I‑1113, punto 75; del 19 maggio 2011, Grasser, C‑184/10, Racc. pag. I‑4057, punto 19, e Akyüz, cit., punto 40).

44      Come già dichiarato dalla Corte al punto 40 della citata sentenza Akyüz, lo stesso vale per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, il cui tenore letterale è identico a quello dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439.

45      Inoltre, la Corte ha considerato in più occasioni che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/439, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida (v. citate sentenze Schwarz, punto 76, e Grasser, punto 20).

46      Allorché le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, le suddette condizioni (v., in particolare, citate sentenze Schwarz, punto 77, e Grasser, punto 21).

47      Dette considerazioni sono pienamente trasponibili al sistema predisposto dalla direttiva 2006/126, la quale, come emerge dal punto 44 della presente sentenza, ha riaffermato il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri in termini identici a quelli della direttiva 91/439.

48      Quanto alla direttiva 91/439, la Corte ha tuttavia affermato, da un lato, che gli articoli 1, paragrafo 2, 7, paragrafo 1, lettera b), nonché 8, paragrafi 2 e 4, di quest’ultima non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, qualora risulti acclarato, non in funzione di informazioni provenienti dallo Stato membro ospitante, bensì sulla base delle annotazioni figuranti sulla patente di guida stessa o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il requisito di residenza normale previsto al suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non è stato rispettato (v., in tal senso, citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 72, e Grasser, punto 33). Si deve rilevare altresì che la Corte ha dichiarato che il fatto che il titolare della patente suddetta non sia stato oggetto, da parte dello Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva è privo di rilevanza al riguardo (v. sentenza Grasser, cit., punto 33).

49      D’altro lato, la Corte ha statuito che gli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto (v. citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 65, nonché Schwarz, punto 83, e ordinanza del 3 luglio 2008, Möginger, C‑225/07, punto 38).

50      La Corte ha considerato, al riguardo, che detto articolo 8, paragrafo 4, non può, per contro, essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente ad una persona che è stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente rilasciata da tale Stato membro la validità di qualsiasi patente che possa esserle stata rilasciata successivamente, cioè dopo il periodo di divieto, da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Kapper, C‑476/01, Racc. pag. I‑5205, punto 76; Wiedemann e Funk, cit., punto 63, nonché Schwarz, cit., punto 85, e ordinanza del 6 aprile 2006, Halbritter, C‑227/05, punto 28).

51      Così, qualora una persona sia stata oggetto, in uno Stato membro, di un provvedimento di revoca della sua patente di guida, l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 non consente, in linea di principio, a detto Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro alla stessa persona indipendentemente da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida (v., in tal senso, citate sentenze Kapper, punto 76; Wiedemann e Funk, punto 64, nonché Schwarz, punto 86, e citate ordinanze Halbritter, punto 27, e Möginger, punto 44).

52      Considerata la differenza nel testo esistente tra l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 e la corrispondente disposizione della direttiva 2006/126, vale a dire l’articolo 11, paragrafo 4, della medesima, occorre determinare se queste due disposizioni debbano ora essere interpretate diversamente, con la conseguenza che le condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 48‑51 della presente sentenza per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 non sarebbero applicabili ad una situazione come quella del sig. Hofmann, che è disciplinata dalla direttiva 2006/126.

53      Infatti, sebbene l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439 preveda che uno Stato membro possa rifiutare il riconoscimento della validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, ad una persona che sia stata oggetto nel suo territorio di una restrizione, di una sospensione, di una revoca o di un annullamento del diritto di guidare, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 stabilisce, da parte sua, che «[u]no Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro». Pertanto, il tenore letterale di quest’ultima disposizione impone attualmente agli Stati membri di rifiutare il riconoscimento di una siffatta patente, mentre l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 riconosceva loro un potere discrezionale al riguardo.

54      Su tale punto, il sig. Hofmann ritiene che dall’identità dei termini utilizzati si possa facilmente dedurre che l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 contiene le stesse eccezioni al principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida di quelle già esistenti in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439, come interpretato dalla Corte. Essendo rimasta invariata la formulazione del principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida che figura all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, non vi sarebbe alcun motivo di imporre un’evoluzione della giurisprudenza relativa a tale principio. Il fatto di aver limitato il potere discrezionale degli Stati membri per rifiutare di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro non inciderebbe sulle condizioni di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126.

55      Del pari, la Commissione rileva che, sebbene le nuove disposizioni non lascino più liberi gli Stati membri di rifiutare il riconoscimento di una patente, bensì impongano loro di opporre un rifiuto qualora ne sussistano i presupposti, le condizioni in cui il riconoscimento di una patente poteva essere rifiutato in forza delle disposizioni precedenti o deve esserlo attualmente non sono cambiate. A parere di detta istituzione, dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 non può essere dedotta una caducità delle sentenze pertinenti della Corte relative alle condizioni che prevalevano quando era in vigore la direttiva 91/439. Sebbene tutti i lavori preparatori della direttiva 2006/126 evidenzino l’obbligo introdotto recentemente di non rilasciare e di non riconoscere una patente di guida, non si farebbe assolutamente riferimento ad una modifica delle condizioni sottese ad un provvedimento di non rilascio o di non riconoscimento di una patente.

56      Se così non fosse, un cittadino dell’Unione potrebbe ottenere una patente solo nello Stato membro in cui quest’ultima sia stata precedentemente limitata, sospesa o revocata, e ciò senza limitazione temporale per tale restrizione.

57      Il Freistaat Bayern sostiene, per contro, che dette condizioni sono state elaborate dalla giurisprudenza della Corte emessa sul fondamento della direttiva 91/439 e che questa giurisprudenza è applicabile solamente alle patenti di guida rilasciate prima del 19 gennaio 2009.

58      Inoltre, a differenza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439, l’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2006/126 imporrebbe attualmente ad uno Stato membro, senza lasciargli alcun potere discrezionale, di rifiutare il rilascio di una nuova patente ad un interessato che sia stato oggetto, in un altro Stato membro, di un provvedimento di limitazione, sospensione o revoca.

59      Il Freistaat Bayern ne deduce che la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 non può essere trasposta all’articolo 11, paragrafo 4, primo e secondo comma, della direttiva 2006/126. A suo parere, nella vigenza di quest’ultima, se uno Stato membro si rifiuta di riconoscere una patente rilasciata ad un interessato da un altro Stato membro quando quest’ultimo è stato oggetto di un provvedimento di limitazione, di sospensione o di revoca nel suo territorio, detto Stato rifiuta di riconoscere un atto contrario al diritto dell’Unione. Infatti, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2006/126, quest’altro Stato membro non sarebbe stato autorizzato a procedere ad un siffatto rilascio. L’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva costituirebbe quindi una lex specialis rispetto all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva e imporrebbe agli Stati membri di rifiutare di riconoscere le patenti di guida che non sono state rilasciate in conformità al diritto dell’Unione.

60      I lavori preparatori della direttiva 2006/126 confermerebbero tale analisi. La formulazione del suo articolo 11, paragrafo 4, primo e secondo comma, discenderebbe da un emendamento proposto dalla commissione dei trasporti e del turismo del Parlamento europeo, volto manifestamente a reagire alla citata sentenza Kapper e a fornire una risposta alla medesima per via legislativa.

61      Il governo tedesco sottolinea, da parte sua, che, secondo il suo tenore letterale, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non riguarda un’eventuale violazione del requisito della residenza normale nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente né la scadenza di un eventuale periodo di divieto di rilascio di una nuova patente. Sebbene nelle versioni in lingua francese («à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait») e inglese di tale disposizione («to a person whose driving licence is restricted, suspended or withdrawn in the former State’s territory») sia utilizzato il tempo presente, il tenore di quest’ultima consentirebbe perfettamente una sua applicazione ad una persona cui sarebbe stata revocata la patente in forza del diritto tedesco e nei confronti della quale sarebbe scaduto il periodo di divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente. Nell’ipotesi in cui la patente tedesca non fosse stata ancora restituita a detta persona, quest’ultima continuerebbe ad essere «oggetto di un provvedimento di revoca».

62      L’aggiunta di condizioni di applicazione che non sono state espressamente previste all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non può essere giustificata, a parere del governo tedesco, sulla base di un’«interpretazione restrittiva» della medesima disposizione. Una disposizione non dovrebbe essere oggetto di una siffatta interpretazione solo perché costituisce un’eccezione, nel caso di specie, al principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida sancito all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

63      Il governo tedesco aggiunge che l’obbligo incombente ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità della patente nei casi previsti all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 consente di garantire la sicurezza stradale e, di conseguenza, di tutelare il diritto alla vita, il diritto all’integrità della persona e il diritto di proprietà, sanciti, rispettivamente, agli articoli 2, 3 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che hanno lo stesso valore giuridico delle libertà fondamentali alle quali contribuisce il principio di riconoscimento reciproco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126.

64      Detto governo ritiene altresì che la genesi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva riveli che i suoi autori hanno inteso ridare priorità agli sforzi diretti a intensificare la lotta al «turismo delle patenti di guida» e, pertanto, a rafforzare la sicurezza stradale, rispetto al principio di riconoscimento reciproco, corroborato dalla nozione di libera circolazione, che prevaleva fino ad allora nella giurisprudenza della Corte. Per contro, non emergerebbe affatto una volontà ipotetica delle istituzioni che hanno partecipato all’adozione di detta direttiva di far dipendere l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di quest’ultima da una violazione del requisito della residenza normale nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente o dalla non scadenza del periodo di divieto di ottenere una nuova patente.

65      Al riguardo occorre tuttavia considerare che la differenza di formulazione esistente tra l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 e l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 non è tale da rimettere in discussione le condizioni, come elaborate dalla giurisprudenza della Corte, nelle quali il riconoscimento di una patente poteva essere negato in forza delle disposizioni della direttiva 91/439, e attualmente deve esserlo ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/126.

66      Invero, fatta eccezione per la trasformazione in un obbligo di ciò che in precedenza costituiva solamente una mera facoltà di mancato riconoscimento, e per la distinzione tra restrizione, sospensione e revoca, da un lato, e annullamento, dall’altro, il tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non ha subìto alcuna modifica sostanziale rispetto a quello dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439.

67      Se è certamente vero che talune versioni linguistiche dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, segnatamente la versione tedesca di quest’ultimo [«einer Person (...), deren Führerschein (...) eingeschränkt, ausgesetzt oder entzogen worden ist»], sono formulate in modo tale da non escludere che i provvedimenti menzionati in tale disposizione abbiano esaurito i loro effetti, resta cionondimeno il fatto che numerose altre versioni linguistiche dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, come quella francese e quella inglese («à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait» e «to a person whose driving licence is restricted, suspended or withdrawn in the former State’s territory»), esprimono l’idea secondo cui detti provvedimenti devono essere in atto al momento del rilascio di una patente ad una persona la cui patente sia oggetto, nel territorio di uno Stato membro, di uno di tali provvedimenti affinché detto Stato membro si trovi obbligato a rifiutare il riconoscimento di tale patente.

68      Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, da un lato, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (v., in particolare, sentenze del 3 aprile 2008, Endendijk, C‑187/07, Racc. pag. I‑2115, punto 23; del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, Racc. pag. I‑7523, punto 38, e del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C‑230/09 e C‑231/09, Racc. pag. I‑3097, punto 60). D’altro lato, le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e, pertanto, in caso di divergenze tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze Endendijk, cit., punto 24; del 29 aprile 2010, M e a., C‑340/08, Racc. pag. I‑3913, punto 44, e Kurt und Thomas Etling e a., cit., punto 60).

69      In ogni caso, si deve constatare che la versione tedesca dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439 utilizza il passato [«einer Person (...), auf die (...) eine der in Absatz 2 genannten Maßnahmen angewendet wurde»], senza che tale circostanza abbia impedito alla Corte di considerare che uno Stato membro non può far valere detta disposizione per rifiutare di riconoscere indefinitamente, ad una persona che sia stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca, la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata successivamente da un altro Stato membro.

70      Se è pur vero che dai lavori preparatori della direttiva 2006/126 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso rafforzare la lotta al «turismo delle patenti di guida» trasformando la facoltà di non riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro in un obbligo, al fine di garantire un riconoscimento reciproco dei provvedimenti di restrizione, di sospensione o di revoca, da detti lavori preparatori non emerge, per contro, che sono state rimesse in discussione le condizioni in cui uno Stato membro è autorizzato o, nel caso della presente direttiva, è obbligato a non riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro, quali elaborate dalla giurisprudenza della Corte.

71      Inoltre, la Corte ha più volte ribadito che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale di reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente (v., segnatamente, sentenze del 20 novembre 2008, Weber, C‑1/07, Racc. pag. I‑8571, punto 29; Schwarz, punto 84, e ordinanza del 2 dicembre 2010, Scheffler, C‑334/09, Racc. pag. I‑12379, punto 63). Orbene, tale constatazione resta valida per quanto riguarda l’obbligo che figura attualmente nell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Infatti, questo obbligo costituisce, anch’esso, una deroga al principio generale di reciproco riconoscimento delle patenti, ribadito all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

72      Va aggiunto che il primo e il secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 distinguono le ipotesi di rilascio e di riconoscimento di una patente ad una persona la cui patente sia oggetto in un altro Stato membro di una restrizione, di una sospensione o di un ritiro. Fatta eccezione per tale distinzione, i summenzionati primo e secondo comma sono formulati in modo simile. Pertanto, se è vero che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che questa disposizione prevede un obbligo per uno Stato membro di non riconoscere qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro ad una persona la cui patente sia oggetto di un provvedimento di restrizione, di sospensione o di ritiro nel primo Stato membro, un’interpretazione simile deve essere adottata in relazione all’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva, che prevede anch’esso un obbligo di non rilasciare una patente ad una siffatta persona.

73      A tal proposito, dai lavori preparatori della direttiva 2006/126 risulta che la volontà del legislatore dell’Unione è stata quella di rafforzare il principio dell’unicità delle patenti e di evitare che una persona la cui patente sia oggetto di un provvedimento di restrizione, di sospensione o di ritiro in uno Stato membro possa ottenere il rilascio di una patente in un altro Stato membro o il riconoscimento della validità di una patente siffatta [v., in tal senso, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione), del 21 ottobre 2003, COM(2003) 621 def., presentata dalla Commissione, pag. 6].

74      Ciò non significa tuttavia che una persona la cui patente sia oggetto di un provvedimento di restrizione, di sospensione o di ritiro in uno Stato membro non possa mai più ottenere una nuova patente in un altro Stato membro, anche dopo la scadenza del periodo di divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente che ha accompagnato, eventualmente, un siffatto provvedimento nel primo Stato membro.

75      Orbene, l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 proposta dal Freistaat Bayern e dal governo tedesco si tradurrebbe nell’imposizione, in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2006/126, di un divieto permanente, non limitato nel tempo, di rilascio di una nuova patente da parte di uno Stato membro ad una persona la cui patente sia stata oggetto in passato di una restrizione, di una sospensione o di un ritiro in un altro Stato membro.

76      In tale contesto occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126, una patente può essere rilasciata solo dallo Stato membro nel cui territorio il richiedente ha la residenza normale. Così, l’unica possibilità, per una persona la cui patente sia stata ritirata in uno Stato membro e che ha successivamente trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, di ottenere una nuova patente in conformità alle direttive 91/439 e 2006/126 è quella di rivolgersi alle autorità competenti del nuovo Stato membro di residenza.

77      Interpretare l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 nel senso che una persona siffatta non potrebbe più ottenere una patente nel nuovo Stato membro di residenza, anche dopo la scadenza di un eventuale periodo di divieto di sollecitare una nuova patente, equivarrebbe, pertanto, a pregiudicare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21 TFUE e di cui la direttiva 2006/126 intende facilitare l’esercizio.

78      Inoltre, come dichiarato dalla Corte riguardo alla direttiva 91/439, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 2006/126 (v., in tal senso, sentenza Kapper, cit., punto 77, nonché ordinanza Halbritter, cit., punto 28).

79      Tuttavia, va precisato che, all’udienza, il Freistaat Bayern e il governo tedesco hanno sostanzialmente fatto valere che, affinché una persona la cui patente sia stata ritirata in uno Stato membro possa ottenere il rilascio di una nuova patente in un altro Stato membro in conformità alla direttiva 2006/126 e il riconoscimento da parte degli altri Stati membri di questa nuova patente, sarebbe necessario che lo Stato membro di rilascio cooperi con lo Stato membro che ha proceduto a detto ritiro. Secondo detto governo, lo Stato membro di rilascio dovrebbe essere informato da questo altro Stato membro dei motivi che hanno condotto a tale ritiro e sarebbe tenuto a verificare se questi ultimi siano cessati.

80      Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

81      Indubbiamente, l’obbligo che figura attualmente nell’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2006/126 comporta una cooperazione tra gli Stati membri per verificare, da un lato, se il richiedente una patente sia già titolare di una patente rilasciata in un altro Stato membro, qualora, come prevede l’articolo 7, paragrafo 5, lettera c), di detta direttiva, esistano ragionevoli motivi per supporlo e, dall’altro, se tale richiedente sia soggetto, in caso di ritiro della sua patente in un altro Stato membro, ad un periodo di divieto di sollecitare una nuova patente. L’articolo 15 della medesima direttiva ribadisce, inoltre, la necessità di un’assistenza reciproca e di uno scambio di informazioni tra Stati membri.

82      Tuttavia, il fatto di imporre, come requisito per il rilascio di una patente da parte dello Stato membro di residenza del richiedente, un obbligo assoluto per le autorità competenti di consultarsi e di verificare sistematicamente la cessazione dei motivi che hanno condotto precedentemente al ritiro di una patente esigerebbe la creazione di un sistema complesso che consenta di determinare se il richiedente una patente non sia stato oggetto, anche molto tempo prima, di un provvedimento di ritiro della patente in nessun altro Stato membro. In ogni caso, un sistema siffatto non è previsto espressamente dalla direttiva 2006/126. Sebbene la rete dell’Unione europea delle patenti sia atta a facilitare l’attuazione di un sistema del genere, tale rete, tuttavia, non è ancora operativa e non può costituire uno strumento utile al riguardo per quanto concerne gli eventuali provvedimenti di ritiro che sarebbero stati adottati negli altri Stati membri in un passato lontano.

83      Inoltre, la persona che presenta una domanda di rilascio della patente in uno Stato membro può essere stata oggetto, in passato, in un altro Stato membro, di un provvedimento di ritiro della patente per vari motivi, segnatamente per quelli di cui trattasi nel procedimento principale, ma anche per altre infrazioni al codice della strada, anche minori. Orbene, la verifica della cessazione di taluni di questi motivi di ritiro potrebbe risultare difficile da realizzare, e la direttiva 2006/126 non fornisce, peraltro, alcuna indicazione in merito.

84      In tale contesto occorre ricordare altresì che la Corte ha dichiarato, riguardo alla direttiva 91/439, che uno Stato membro ospitante che assoggetta il rilascio di una patente di guida a requisiti nazionali più severi, in particolare dopo la revoca di una patente precedente, non può rifiutare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro per il solo motivo che il titolare di questa nuova patente l’ha ottenuta in applicazione di una normativa nazionale che non impone gli stessi requisiti di detto Stato membro ospitante (v. sentenza Wiedemann e Funk, cit., punto 54). Tale interpretazione vale anche per quanto concerne la direttiva 2006/126, la quale, al pari della direttiva 91/439, realizza un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni per il rilascio di una patente di guida (v., in tal senso, sentenza Akyüz, cit., punto 53) e la cui chiave di volta rimane, come rilevato al punto 78 della presente sentenza, il principio di riconoscimento reciproco delle patenti rilasciate dagli Stati membri.

85      Peraltro, la conclusione secondo cui le condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte, richiamata ai punti 48‑51 della presente sentenza, per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439 restano applicabili per quanto concerne l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 è confermata dal particolare regime di revoca di una patente, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2006/126.

86      Infatti, quest’ultima disposizione, al pari dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/439, prevede che uno Stato membro possa rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro. Di conseguenza, uno Stato membro non è tenuto a procedere ad un siffatto rifiuto.

87      Orbene, nessuna disposizione della direttiva 2006/126 né i lavori preparatori della medesima indicano che la revoca di una patente si riferisce unicamente, come sostenuto in udienza dal Freistaat Bayern, dal governo tedesco e dalla Commissione, ad elementi di forma relativi al rilascio della patente. Inoltre, non si può escludere che, in determinati Stati membri, la revoca di una patente possa costituire un provvedimento relativo all’idoneità a guidare, più severo di un ritiro o di una sospensione, che può sanzionare, segnatamente, la guida in stato di ebbrezza di cui trattasi nel procedimento principale.

88      Pertanto, sarebbe paradossale interpretare l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 nel senso che, in caso di restrizione, di sospensione o di ritiro di una patente da parte di uno Stato membro, non sarebbe più possibile per il titolare di quest’ultima, in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva, ottenere una patente in un altro Stato membro, mentre una possibilità siffatta esisterebbe sempre in caso di revoca di una patente.

89      Nel caso di specie, dalle considerazioni precedenti emerge che, poiché la patente è stata rilasciata al sig. Hofmann dalle autorità ceche il 19 gennaio 2009, come risulta dai punti 19 e 20 della presente sentenza, dopo la scadenza del periodo di divieto di richiedere una nuova patente che ha accompagnato il provvedimento di ritiro della patente pronunciato in Germania nei confronti dell’interessato, le autorità tedesche non hanno il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità della patente rilasciata in queste condizioni.

90      Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare, sulla base delle informazioni menzionate al punto 48 della presente sentenza e tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame (v., in tal senso, sentenza Akyüz, cit., punto 75), se il sig. Hofmann avesse la propria residenza normale nella Repubblica ceca al momento del rilascio della sua patente. Se così non fosse, le autorità tedesche avrebbero il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità di tale patente. Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultima è basata sull’ipotesi secondo cui è stato rispettato il requisito della residenza normale nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

91      Alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente imposto al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro e anche se è stato rispettato il requisito della residenza normale nel territorio di quest’ultimo, rifiuti il riconoscimento della validità di tale patente, qualora detto titolare sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di ritiro di una patente precedente.

 Sulle spese

92      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente imposto al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro e anche se è stato rispettato il requisito della residenza normale nel territorio di quest’ultimo, rifiuti il riconoscimento della validità di tale patente, qualora detto titolare sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di ritiro di una patente precedente.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.