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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 7 marzo 2016 – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A. / Banco Santander Totta S.A.

(Causa C-136/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.

Resistente: Banco Santander Totta S.A.

Questioni pregiudiziali

Se, in una controversia tra due imprese nazionali di uno Stato membro relativa a taluni contratti, l’esistenza in tali contratti di una clausola attributiva di giurisdizione a favore di un altro Stato membro costituisca elemento di estraneità sufficiente a dar luogo all’applicazione dei regolamenti (CE) n. 44/20011 e n. 1215/20122 ai fini della determinazione della competenza internazionale o sia necessario verificare anche l’esistenza di altri elementi di estraneità.

Se si possa derogare all’applicazione della clausola attributiva di giurisdizione quando la scelta del giudice di uno Stato membro diverso da quello della nazionalità delle parti causa gravi inconvenienti ad una di esse in assenza di un interesse apprezzabile dell’altra parte che giustifichi tale scelta.

Nell’ipotesi in cui venga deciso che sono necessari altri elementi d’estraneità al di là della clausola attributiva di giurisdizione:

Se i contratti di «swap» conclusi tra la Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. (SMD) e il Banco Santander Totta presentino elementi di estraneità sufficienti per dar luogo all’applicazione dei regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 1215/2012 ai fini della determinazione della competenza internazionale per la risoluzione di controversie relative ad essi quando:

a)    si tratti di entità nazionali di uno Stato membro, il Portogallo, che hanno concluso in Portogallo due contratti di «swap» composti da un ISDA Master Agreement e due “Confirmation”, negoziati dalla Regione Autonoma di Madeira in nome della SMD;

b)    in questa negoziazione, la Regione Autonoma di Madeira, assistita dal Banco BPI, S.A. e da uno studio legale, ha invitato più di una banca internazionale, una delle quali era la JP Morgan, a presentare proposte;

c)    il Banco Santander Totta, S.A. è totalmente detenuto dal Banco Santander, la cui sede sociale si trova in Spagna;

d)    il Banco Santander Totta, S.A., ha agito in qualità di banca internazionale con controllate in vari Stati membri e sotto il marchio unico Santander;

e)    il Banco Santander Totta, S.A., è stato considerato nell’ISDA Master Agreement una Multibranch Party che può effettuare e ricevere pagamenti in qualsiasi transazione attraverso le sue controllate a Londra o in Lussemburgo;

f)    ai termini dell’ISDA Master Agreement concluso, le parti possono, in determinati casi, trasferire i loro diritti e le loro obbligazioni a favore di altri uffici di rappresentanza o controllate;

g)    le parti nei contratti di «swap» hanno indicato la legge inglese quale legge applicabile e hanno stipulato clausole di giurisdizione attribuendo competenza esclusiva e totale ai giudici inglesi;

h)    i contratti sono stati redatti in inglese e la terminologia e i concetti utilizzati sono anglosassoni;

i)    i contratti di «swap» sono stati conclusi con l’obiettivo di coprire il rischio di variazione del tasso d’interesse di due contratti di finanziamento, entrambi redatti in inglese e conclusi con istituti stranieri (uno con sede in Olanda e l’altro in Italia), nei quali è previsto che i pagamenti ai mutuatari devono essere effettuati sul conto corrente della banca HSBC Bank pic, a Londra, in date definite con riferimento al fuso orario di Londra, e che sono assoggettati alla legge inglese e ai giudici inglesi;

j)    il Banco Santander Totta, S.A. ha agito come intermediario del mercato internazionale, avendo concluso contratti simmetrici di copertura nel contesto del mercato internazionale.

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1     Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2     Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).