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Ricorso proposto il 10 novembre 2014 – Efler e altri / Commissione

(Causa T-754/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Michael Efler (Berlino, Germania), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisbona, Portogallo), Susan Vance George (Parigi, Francia), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlandia), Blanche Léonie Denise Weber (Lussemburgo, Lussemburgo), John Jephson Hilary (Londra, Regno Unito), Ileana-Lavinia Andrei (Bucarest, Romania) (rappresentante: professore B. Kempen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione concernente il rifiuto di registrazione dell’iniziativa europea dei cittadini «STOP TTIP» del 10 settembre 2014 – C (2014)6501;

condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 4 TUE, nonché degli articoli 2, punto 1) e 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 211/20111 , poiché la Commissione avrebbe ritenuto che l’iniziativa dei cittadini programmata non ricada nelle competenze della Commissione.

Le ricorrenti allegano a tale riguardo che la motivazione della Commissione, secondo la quale l’auspicata raccomandazione alla Commissione tesa alla revoca del mandato a negoziare il «Transatlantic Trade and Investment Partnership» (TTIP) non sarebbe diretta a un «atto giuridico» ai sensi dell’articolo 4 , paragrafo 11, TFUE, è errata. Infatti, sia la delega del mandato a negoziare, sia la sua revoca sarebbero decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 4 TFUE, e al contempo «atti giuridici» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TFUE.

I ricorrenti sostengono inoltre che è altresì errata l’ulteriore motivazione della Commissione, in forza della quale mediante l’iniziativa dei cittadini contro l’« Accordo economico e commerciale globale » (CETA) e il TTIP, non può essere richiesto alla Commissione di non raccomandare al Consiglio di adottare i diversi accordi negoziati e che nemmeno può pretendersi che la Commissione proponga una decisione di non adozione degli accordi negoziati. Infatti dagli articoli 11, paragrafo 4 TUE, 2, punto 1) e 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 non deriverebbe in alcun modo che debbano essere considerate inammissibili le iniziative dei cittadini dirette all’annullamento di atti giuridici esistenti o alla non approvazione di atti legislativi proposti.

I ricorrenti asseriscono, inoltre, che la mancata registrazione dell’iniziativa dei cittadini «STOP-TTIP» è illegittima anche in ragione del fatto che l’iniziativa dei cittadini programmata in ogni caso non esula «manifestamente» dall’ambito di competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi fondamentali della buona amministrazione ai sensi dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della parità di trattamento ai sensi dell’articolo 20 della medesima Carta.

Secondo i ricorrenti la Commissione non ha rispettato tali principi fondamentali respingendo nel caso dei ricorrenti la registrazione dell’iniziativa dei cittadini diretta contro gli accordi TTIP e CETA, benché avesse in precedenza registrato un’iniziativa diretta alla risoluzione dell’accordo sulla libertà di circolazione con la Svizzera («iniziativa Swiss-Out»).

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1 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU. L 65, pag. 1).