Language of document : ECLI:EU:T:2011:42

Causa T‑385/07

Fédération internationale de football association (FIFA)

contro

Commissione europea

«Diffusione radiotelevisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Decisione della Commissione che considera compatibili con il diritto comunitario misure nazionali adottate ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Insussistenza di un margine di discrezionalità per gli Stati membri — Ricorso dell’originario titolare dei diritti di trasmissione di un evento ai quali si riferisce detta decisione — Incidenza diretta

(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis; decisione della Commissione 2007/479)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale — Presupposti — Decisione della Commissione che considera compatibili con il diritto comunitario misure nazionali adottate ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Ricorso dell’originario titolare dei diritti di trasmissione di un evento ai quali si riferisce detta decisione — Ricorrente identificabile al momento dell’adozione di detta decisione — Ricorrente sul quale l’atto incide individualmente

(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis; decisione della Commissione 2007/479)

3.      Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Facoltà per gli Stati membri di imporre restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali sancite dal diritto dell’Unione — Giustificazione — Garanzia del diritto all’informazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, diciottesimo e ventunesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis, n. 1)

4.      Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Eventi di particolare rilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, diciottesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)

5.      Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Determinazione degli eventi di rilevante importanza per la società — Competenza degli Stati membri

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, ventunesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis, nn. 1 e 2)

6.      Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giustificazione sulla base di ragioni imperative di interesse generale — Valutazione alla luce dei principi generali del diritto — Inammissibilità di misure non conformi ai diritti fondamentali

(Artt. 46 CE e 55 CE)

7.      Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Procedure nazionali di determinazione degli eventi di rilevante importanza per la società

(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis, n. 1)

1.      Il meccanismo di mutuo riconoscimento previsto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, messo in moto da una decisione della Commissione che ritiene compatibili con il diritto comunitario misure adottate da uno Stato membro in conformità al detto art. 3 bis, n. 1, pone a carico degli Stati membri l’obbligo di salvaguardare le conseguenze giuridiche derivanti dalle suddette misure. In particolare, gli Stati membri devono assicurarsi del rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nello Stato membro in questione degli eventi di particolare rilevanza per la società iscritti nell’elenco allegato alla suddetta decisione, come definite dallo Stato membro interessato nell’ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Orbene, l’obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dallo Stato membro autore di dette misure e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel suddetto Stato membro originariamente detenuti dall’organizzatore di un evento. Una siffatta decisione incide quindi direttamente sulla situazione giuridica degli organizzatori di detti eventi, per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da questi ultimi, e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato. Una siffatta decisione riguarda quindi direttamente tali organizzatori.

(v. punti 39-42)

2.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e che, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

Orbene, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo di calcio, questa costituisce un evento ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, nel senso che è organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere questi diritti e che ciò era vero anche al momento dell’adozione della decisione 2007/479 della Commissione, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552. Il suddetto organizzatore della Coppa del mondo era perfettamente identificabile al momento dell’adozione di detta decisione, ed essa quindi lo riguarda individualmente.

(v. punti 43-45)

3.      L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a ragioni imperative di interesse generale, l’esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.

La libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario e configura un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.

Orbene, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552, le misure previste dall’art. 3 bis di quest’ultima direttiva sono volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

Di conseguenza, in quanto riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Tali misure devono altresì essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.


(v. punti 52, 55-58)

4.      L’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, al quale si riferisce il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 che modifica la direttiva 89/552, non procede ad un’armonizzazione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Ne consegue che il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso che l’iscrizione della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale ‘considerando’ non può essere inteso nel senso che in tutti i casi è valida l’iscrizione della Coppa del mondo nel suo insieme in un simile elenco, indipendentemente dall’interesse che le partite di tale competizione suscitino nello Stato membro interessato.

Nonostante detta mancanza di armonizzazione degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza per la società, la menzione della Coppa del mondo al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 implica che la Commissione non possa considerare l’iscrizione di partite di tale competizione nell’elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le ha comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società. Tuttavia, l’eventuale conclusione della Commissione secondo cui l’iscrizione della Coppa del mondo nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite «non prime» non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato.

(v. punti 59-60, 95)

5.      Disponendo che spetta agli Stati membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 che modifica la direttiva 89/552, l’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità a questo riguardo.

Quando un evento riveste particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la Commissione non commette alcun errore di diritto omettendo, nel contesto del controllo da essa esercitato in forza dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, di opporsi alla sua iscrizione nell’elenco redatto dallo Stato membro in questione per il motivo che un altro evento, di rilevanza eventualmente ancora maggiore per tale società, non vi sia incluso.

Infatti, per quanto concerne la scelta tra più eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 97/36, gli Stati membri non possono essere direttamente o indirettamente obbligati a iscrivere nei loro elenchi eventi diversi rispetto a quelli che essi decidono di includervi e a derogare alle norme del Trattato in misura maggiore rispetto a quanto essi intendano fare.

(v. punti 94, 114-115)

6.      Quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari. In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quale il diritto di proprietà, possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a ragioni imperative di interesse generale, come l’accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società.

(v. punto 138)

7.      Le procedure poste in essere dagli Stati membri, conformemente all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, per adottare l’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo alle persone interessate, così da evitare che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi sia esercitato in modo arbitrario. Infatti, sebbene sia vero che l’iscrizione di un evento nell’elenco esige, ai sensi dell’art. 3 bis, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia il fatto che la previa determinazione dei criteri specifici in base ai quali viene valutata tale rilevanza costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono a questo fine le autorità nazionali.

(v. punto 152)