Language of document : ECLI:EU:C:2014:296

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 30 aprile 2014 (1)

Causa C‑101/13

U

contro

Stadt Karlsruhe

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)]

«Passaporti – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri – Effetto giuridico del rinvio al documento n. 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, prima parte (passaporti leggibili a macchina) – Identificatore primario, identificatore secondario ed elementi di dati anagrafici facoltativi – Normativa di uno Stato membro che preveda che il cognome alla nascita del titolare debba comparire alla pagina dei dati anagrafici del passaporto, nella casella riservata all’identificatore primario, anche qualora esso non faccia giuridicamente parte del nome di tale persona – Iscrizione di un’abbreviazione non tradotta nella casella riservata all’identificatore primario»





I –    Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (Germania) di cui è investita la Corte è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra un cittadino tedesco, il sig. «U», e la Stadt (città di) Karlsruhe (Germania), in merito al rifiuto di quest’ultima di modificare la presentazione del suo cognome alla nascita nel suo passaporto tedesco.

2.        La legislazione tedesca applicabile prevede infatti che il passaporto contenga, segnatamente, per quanto riguarda la designazione del suo titolare, i suoi «cognome e cognome alla nascita», «nomi» e «titolo di dottore». Da ciò risulta, nella fattispecie, che il cognome alla nascita del ricorrente nel procedimento principale compare sul suo passaporto a fianco del suo cognome, benché, secondo il giudice a quo, il cognome alla nascita non faccia giuridicamente parte del nome.

3.        In tale contesto il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 2252/2004»). Il citato regolamento si riferisce al documento n. 9303 (documenti di viaggio leggibili a macchina) dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) (in prosieguo: l’«ICAO») e, più precisamente, alla sua prima parte, riguardante i passaporti leggibili a macchina (in prosieguo: il «documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte») (4), che stabilisce le modalità di presentazione.

4.        Egli chiede alla Corte di chiarire, segnatamente, se e come un cognome alla nascita che non faccia più parte del cognome della persona possa essere incluso nel passaporto quale identificatore primario (casella 06 del passaporto), quale identificatore secondario (casella 07) o quale informazione complementare (casella 13), tenuto conto altresì delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

II – Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

5.        Il regolamento n. 2252/2004 aggiorna una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 ottobre 2000, con cui erano state introdotte norme minime di sicurezza per i passaporti. Detto regolamento mira a rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione (5).

6.        I considerando 8 e 9 sono così formulati:

«(8)      Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio di passaporti e documenti di viaggio si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Occorrerebbe garantire che sul passaporto non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel presente regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(9)      In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire lo scopo fondamentale costituito dall’introduzione di norme comuni di sicurezza e di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che diano effetto alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985. A norma dell’articolo 5, comma terzo del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo perseguito».

7.        L’allegato del citato regolamento mira, dal canto suo, a stabilire il livello minimo di sicurezza che i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri sono tenuti a fornire. Le disposizioni dell’allegato stesso riguardano essenzialmente la pagina contenente i dati anagrafici del passaporto (6). L’allegato rende applicabile il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, nei seguenti termini (7).

«Il passaporto o il documento di viaggio contiene una pagina contenente i dati anagrafici leggibili a macchina, conforme [al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte] e le procedure di emissione devono essere conformi alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina contenute in detto documento».

B –    Il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte

8.        Il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, riguarda i passaporti leggibili a macchina (8). Esso contiene quattro sezioni, di cui l’ultima, vale a dire la sezione IV, contiene le specifiche tecniche applicabili a siffatti passaporti. La sezione IV prevede in sostanza quanto segue.

9.        Il recto della pagina di informazioni di un passaporto leggibili a macchina è diviso in zone da I a V, che rappresentano nel loro insieme una «zona di ispezione visiva», e una zona VII corrispondente a una «zona di lettura automatica» (9). La zona II include taluni dati anagrafici (10).

10.      Il «cognome» viene indicato nel passaporto, alla pagina dei dati anagrafici, nelle caselle 06 e 07 della zona II.

11.      La casella 06 è destinata all’«identificatore primario», mentre la casella 07 è destinata all’«identificatore secondario».

12.      Nella casella 13 possono essere inseriti «[e]lementi di dati anagrafici facoltativi, quali ad esempio il numero identificativo personale o l’impronta digitale, a discrezione dello Stato o dell’organizzazione emittenti» (11).

C –    La legislazione tedesca

1.      Legislazione relativa al nome

13.      Il cognome alla nascita («Geburtsname»), vale a dire il cognome che è stato riportato nell’atto di nascita di una persona, è il cognome dei genitori o di uno dei genitori.

14.      Il cognome («Familienname») è il cognome alla nascita ovvero un cognome acquisito a seguito di un cambiamento del cognome.

15.      Un cognome può infatti essere modificato a seguito di un matrimonio, in applicazione del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, in prosieguo: il «BGB») (12), ovvero a seguito di una domanda di cambiamento di cognome formulata in base alla legge sul cambiamento del nome del 5 gennaio 1938 (Namensänderungsgesetz) (13). Emerge dalla decisione di rinvio che, salvo specifica indicazione, il cognome alla nascita non fa più parte giuridicamente del cognome a seguito del cambiamento (14), a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente in altri Stati membri (15). Dal tenore letterale delle questioni pregiudiziali risulta che la presente causa attiene a quest’ultima fattispecie.

16.      Si deve inoltre rilevare che ai sensi del diritto tedesco ogni persona deve disporre di un cognome e di almeno un nome proprio («Vorname»), in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, punto 1, della legge del 19 febbraio 2007, sullo stato civile (Personenstandsgesetz) (16). Inoltre, i titoli nobiliari fanno parte del nome in base al diritto costituzionale della Repubblica di Weimar (17). Per contro, un titolo accademico, quale «Doktor», non fa parte del nome in senso proprio, ma rappresenta un elemento accessorio che viene registrato nello stato civile e menzionato nel passaporto a fianco del cognome. Il diritto al nome è tutelato in base all’articolo 12 del BGB.

2.      La legislazione relativa al passaporto

17.      Dall’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della legge sui passaporti (Passgesetz), del 19 aprile 1986 (18), risulta che i tedeschi che entrano o escono dal territorio cui si applica detta legge hanno l’obbligo di essere muniti di un passaporto valido e di declinare le proprie generalità mediante lo stesso.

18.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, della legge sui passaporti «il passaporto contiene, in prossimità della fotografia d’identità del suo titolare, la firma di quest’ultimo, il nome dell’autorità che lo ha rilasciato, la data di rilascio del passaporto e la sua data di scadenza, nonché esclusivamente le seguenti indicazioni sulla persona del suo titolare:

1. Cognome e cognome alla nascita,

2. Nomi,

3. Titolo di dottore,

4. Nome religioso, nome d’arte. (…)».

19.      Ai sensi della nota 6 dell’allegato 11 al regolamento d’esecuzione della legge sui passaporti (Passverordnung), del 19 ottobre 2007 (19), «quando vi sia un cognome alla nascita, ad esso è attribuita almeno una linea completa. Tale linea inizia con la sequenza di cinque caratteri “GEB.” o “geb.”». Detta espressione, che significa «nat[o/a]» in tedesco, non è menzionata in altre lingue.

III – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

20.      Nel procedimento principale il ricorrente, sig. U, chiede la modifica della presentazione del suo nome alla nascita nel suo passaporto tedesco (20). Il suo cognome è «F.» e i suoi nomi sono «S.P.». Egli possiede il titolo di dottore. Il suo cognome alla nascita è «E.» e non fa parte del suo cognome. Nella casella indicata con «Name/Surname/Nom» del suo passaporto è riportato quanto segue, su due righe:

«DR F.

GEB. E.».

21.      Il ricorrente nel procedimento principale ritiene che il proprio nome sia presentato in maniera erronea sul suo passaporto e che ciò generi malintesi quando egli deve recarsi all’estero per ragioni professionali. Egli afferma che l’inclusione nel suo passaporto, nella casella utilizzata per il cognome, del suo cognome alla nascita preceduto dall’abbreviazione «GEB.», la quale non farebbe parte del suo cognome, farebbe sì che nell’ambito dei suoi rapporti d’affari con soggetti privati e in occasione del rilascio di visti, egli sia stato denominato, ad esempio, «Mr. Geb E.», «Mr. E. F.», «DR F. GEB E.» oppure «S. E. Dr F.».

22.      Per tale ragione egli ha chiesto una modifica dei dati del suo passaporto, affinché la presunta indicazione erronea sia soppressa e affinché risulti in maniera inequivocabile, anche per le persone non tedesche, che il suo nome è «Dr F.». Egli non precisa tuttavia come ciò possa essere effettuato, se sopprimendo il cognome alla nascita, se creando una apposita casella («Geburtsname/Birthname/Nom de naissance») o se in un qualsiasi altro modo. Del pari, egli non chiede che l’iscrizione del suo cognome alla nascita sia di per sé stessa espunta dal suo passaporto, ma semplicemente che sia cancellata l’indicazione erronea del passaporto.

23.      Ciò premesso, con decisione del 26 febbraio 2013, pervenuta alla Corte il 28 febbraio 2013, il Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai sensi dell’allegato al [regolamento n. 2252/2004], le modalità di emissione della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri debbano soddisfare tutti i requisiti obbligatori riportati [nel documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte].

2)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni di cui [al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte], sezione IV, punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore primario nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

3)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al [documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte], sezione IV, punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

4)      In caso di risposta affermativa alla seconda o terza questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della [Carta] e dell’articolo 8 della [CEDU], a indicare nella definizione della casella della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto in cui è riportato il cognome alla nascita che in tale casella viene inserito anche il cognome alla nascita.

5)      In caso di riposta negativa alla quarta questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal suo nome e cognome, e nel quale ai sensi della normativa nazionale in materia di passaporti le definizioni delle caselle sulla pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto figurino anche in lingua inglese e francese e nella casella 06 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto si debba riportare in una riga a sé stante anche il cognome alla nascita preceduto dall’abbreviazione «geb.» di «geboren» (nato), sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta (…) e dell’articolo 8 della CEDU, a riportare l’abbreviazione «geb.» di «geboren» anche in lingua inglese e francese.

6)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni ai cui al [documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte], sezione IV, punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale dato personale facoltativo nella casella 13 della pagina dei dati personali leggibile a macchina del passaporto».

24.      Osservazioni scritte sono state depositate dal ricorrente nel procedimento principale nonché dal governo tedesco e dalla Commissione europea, tutti rappresentati all’udienza tenutasi il 15 gennaio 2014.

IV – Analisi

A –    Rilievi introduttivi

25.      Osservo anzitutto che il nome di una persona è un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui tutela è garantita dall’articolo 7 della Carta, nonché dall’articolo 8 della CEDU. Infatti, anche se l’articolo 8 di tale convenzione non lo menziona esplicitamente, il nome di una persona riguarda in ugual modo la vita privata e familiare di quest’ultima in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad una famiglia (21).

26.      La menzione in un determinato contesto del cognome alla nascita deve essere inoltre obiettivamente giustificata ai sensi dell’articolo 8 della Carta, articolo che sancisce un diritto fondamentale alla tutela dei dati di carattere personale, ipotesi che mi sembra ricorrere qualora ciò sia necessario ai fini dell’identificazione di un individuo. Rilevo a tal proposito che in Germania non esiste alcun sistema completo di identificazione delle persone, basato su un numero di sicurezza sociale o su un numero identificativo personale, per cui il cognome alla nascita è il solo elemento «permanente» del nome idoneo a consentire la distinzione tra persone aventi gli stessi nomi e nati lo stesso giorno, nella stessa città, se non addirittura nello stesso comune.

27.      Quanto alla specifica questione di quali tipi di dati personali possano essere riportati nel passaporto, nella causa Schwarz (22) la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2252/2004 sull’inclusione di dati biometrici nel passaporto con riferimento alle disposizioni della Carta.

28.      Nel caso in esame non è pertanto necessario esaminare approfonditamente la più generale questione se la Carta autorizzi o meno l’indicazione del cognome alla nascita di una persona nel suo passaporto, qualora questo non faccia parte del cognome della persona ai sensi delle norme del diritto applicabile. Ciò posto, rilevo come una siffatta menzione potrebbe ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo di consentire all’interessato di rinunciare al suo precedente cognome, eventualmente aggravando il rischio di discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza o sull’origine etnica.

29.      In secondo luogo, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte, va precisato che la fattispecie in esame differisce da varie altre cause recenti relative ai nomi di persone su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, in particolare in situazioni transfrontaliere, quali Garcia Avello (23), Grunkin e Paul (24), Sayn-Wittgenstein (25) nonché Runevič-Vardyn e Wardyn (26). Tali cause, che sollevavano questioni generali relative alla libera circolazione di persone ovvero alla cittadinanza europea, non forniscono direttamente alcuna risposta alle questioni sollevate nella presente causa. Tuttavia, i problemi con i quali il sig. U afferma di doversi confrontare potrebbero sorgere in seno all’Unione europea qualora quest’ultimo dovesse impiegare il proprio passaporto come documento di viaggio per gli Stati membri non facenti parte dello spazio Schengen.

30.      In terzo luogo, nella presente causa, la Corte è chiamata a precisare se ed eventualmente con quali modalità un’informazione richiesta dalla legislazione tedesca, quale il cognome alla nascita, possa essere inclusa nel passaporto, tenuto conto delle disposizioni del regolamento n. 2252/2004 e del documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, cui esso si riferisce.

31.      Rammento che il sig. U non si oppone alla menzione del suo cognome alla nascita nel passaporto, ma si limita a chiedere che le indicazioni del passaporto siano chiare e inequivocabili.

32.       Va osservato che la Corte dovrà pronunciarsi, nella fattispecie, tenendo conto di un documento adottato da un’organizzazione internazionale che è stato reso applicabile in seno all’Unione mediante il rinvio operato dal regolamento n. 2252/2004. Orbene, i documenti adottati dall’ICAO, quale il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, mirano ad uniformare, in una certa misura, le prassi nazionali. Tale peculiare contesto non deve essere dimenticato nell’interpretare il documento stesso.

33.      Per quanto riguarda i documenti di viaggio, deve peraltro rilevarsi la distinzione tra passaporti e carte d’identità, poiché i primi sono oggetto di una disciplina dell’Unione, a differenza di queste ultime. Infatti, benché sia le carte d’identità che i passaporti siano stati oggetto di risoluzioni del Consiglio, solo per i passaporti sono state adottate disposizioni vincolanti, nell’ambito del regolamento n. 2252/2004. Alle carte d’identità si applica solo una risoluzione del 2006 adottata dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio (27). Per contro, l’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 2252/2004 afferma espressamente di non essere applicabile alle stesse. Questo spiega le differenze di presentazione del cognome alla nascita che possono essere osservate, a livello degli Stati membri, nei passaporti e nelle carte d’identità (28).

34.      Rilevo infine come la terza e la quarta questione presentino in realtà carattere teorico, in quanto si riferiscono a scelte legislative che il legislatore tedesco non ha effettuato. Tuttavia, può risultare utile per il giudice del rinvio ottenere una soluzione a tali questioni qualora gli fosse necessaria l’interpretazione delle norme rilevanti del diritto dell’Unione in vista di una interpretazione conforme della legge sui passaporti. Per tale ragione considero ricevibili le questioni citate.

B –    Sull’effetto giuridico del rinvio operato dal regolamento n. 2252/2004 al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte

35.      Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere se, in conformità all’allegato al regolamento n. 2252/2004, la pagina di dati anagrafici parzialmente leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri debba essere conforme e soddisfare tutte le specifiche obbligatorie previste dal documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte.

36.      A tal proposito il giudice del rinvio osserva giustamente che il regolamento n. 2252/2004 persegue anzitutto l’obiettivo di incrementare la sicurezza dei documenti di viaggio nell’Unione, introducendo taluni dati biometrici (presentazione biometrica dell’immagine del volto e impronte digitali). Il giudice del rinvio ritiene che in base al tenore letterale dell’allegato a detto regolamento, gli Stati membri siano tenuti a tener conto di tutte le specifiche del documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte.

37.      Ritengo che dall’allegato in parola emerga che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina debba essere conforme al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte. Inoltre, la modalità con cui è riportato il nome riveste un’importanza decisiva al fine di stabilire l’identità di una persona, il che rappresenta l’obiettivo principale del passaporto e condiziona la sicurezza del documento. A ciò si aggiunge l’aspetto inerente all’armonizzazione dei passaporti nelle relazioni internazionali, che riveste un’importanza particolare sotto il profilo della sicurezza. Così, il cognome e il nome quali elementi del passaporto di modello uniforme sono stati presi in considerazione nelle varie risoluzioni sin dal 1981 (29).

38.      È certamente vero che a livello internazionale il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, rappresenta una mera raccomandazione priva di carattere imperativo. Emerge tuttavia dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2252/2004, letto in combinato disposto con il suo allegato, che l’Unione ha fatto proprie tali raccomandazioni e le ha adottate in diritto derivato sotto forma di disposizioni vincolanti (30). In altre parole, il legislatore dell’Unione ha fatto in modo di giungere ad una maggiore uniformità, il che si spiega alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento nell’ambito dell’istituzione del mercato interno e dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Detto obiettivo di uniformità è palesato altresì dal fatto che lo strumento scelto è un regolamento e non, ad esempio, una direttiva o una raccomandazione.

39.      Ne consegue che le specifiche relative ai passaporti leggibili a macchina di cui al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, rappresentano una parte vincolante del regolamento n. 2252/2004 e costituiscono pertanto regole obbligatorie in forza del diritto dell’Unione, senza tuttavia farne parte. Una simile fattispecie, ove il diritto dell’Unione attribuisce un effetto giuridico vincolante alle disposizioni di atti del diritto internazionale o di standard internazionali o europei, non è unica (31).

40.      Propongo quindi alla Corte di risolvere la prima questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che, in conformità all’allegato al regolamento n. 2252/2004, la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte.

C –    Sulla facoltà di uno Stato membro di prevedere l’iscrizione del cognome alla nascita nelle caselle 06 (identificatore primario) o 07 (identificatore secondario) del passaporto

41.      Con la sua seconda e terza questione, che devono essere trattate congiuntamente, il giudice del rinvio intende chiarire se il cognome alla nascita del ricorrente possa essere inserito nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici del passaporto quale identificatore primario (seconda questione) ovvero nella casella 07 quale identificatore secondario (terza questione), nell’ipotesi in cui il cognome alla nascita non faccia più parte del cognome legale della persona di cui trattasi in base al diritto nazionale applicabile.

42.      Il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, stabilisce un quadro standardizzato per quanto riguarda gli elementi che devono comparire in un passaporto nonché la loro forma di presentazione.

43.      Il nome della persona è riportato nelle caselle 06 e 07. Il contenuto della casella 06 (identificatore primario) (32) e della casella 07 (identificatore secondario) (33) sono descritti in tale documento.

44.      Intendo riflettere a tal proposito muovendo da un esempio concreto: nel caso di una persona denominata Anna Maria Eriksson, la casella 06 conterrebbe quindi il cognome (Eriksson) e la casella 07 i nomi propri (Anna Maria). Si deve tuttavia rilevare che tale documento contiene altri esempi che riflettono la moltitudine di nomi che possono esistere nei 191 Stati dell’ICAO e che devono essere riportati sui passaporti seguendo le indicazioni fornite da tale documento (34).

45.      Il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, elenca in una tabella (35) gli elementi di dati per la «zona di ispezione visiva» della pagina di informazioni del passaporto leggibile a macchina. Detta tabella contiene disposizioni riguardanti il nome di cui alle rubriche «06/07/II», «06/II» e «07/II». Il nome sarà, se possibile, diviso in due parti: la prima parte rappresenta la parte del nome che lo Stato di emissione definisce quale identificatore primario («ad esempio cognome, cognome da nubile più cognome da coniugata, patronimico») e la seconda parte rappresenta gli altri elementi del nome che lo Stato di emissione considera come identificatore secondario («ad esempio nomi propri, iniziali»). L’identificatore primario si compone degli elementi dominanti del nome. Tale parte del nome deve essere riportata nella casella 06. L’identificatore secondario è composto dagli altri elementi del nome e dev’essere riportato nella casella 07 (36).

46.      A mio avviso, il regolamento n. 2252/2004 e il documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, mirano effettivamente a creare una certa uniformità di presentazione nell’ambito dei nomi, il cui regime è assai variabile da un paese all’altro. Un passaporto ha infatti la funzione essenziale di consentire alle autorità degli altri paesi di identificare un cittadino straniero, ancorché esso sia frequentemente utilizzato anche come documento identificativo a livello nazionale. Una tale identificazione può risultare essenziale per varie ragioni, segnatamente in caso di naturalizzazione, di immigrazione o di domanda d’asilo (37).

47.      È possibile che uno Stato membro preveda che il cognome alla nascita permanga giuridicamente come una parte del nome, anche dopo l’acquisizione di un altro cognome a seguito di matrimonio o di un cambiamento di cognome. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la Repubblica federale di Germania non si trova in tale situazione. Pertanto, uno Stato membro che non abbia adottato disposizioni in tal senso non può citare il cognome alla nascita nella casella 06, a fianco del cognome, e a mio avviso neppure nella casella 07. Infatti, se è vero che lo Stato possiede un certo margine discrezionale ai fini della classificazione degli elementi del nome legale tra identificatore primario e identificatori secondari, non ha tuttavia la facoltà di far comparire, nell’ambito dell’identificatore primario o degli identificatori secondari, elementi che non fanno parte del nome legale in base al suo stesso ordinamento giuridico interno. Ciò riguarda, eventualmente, tanto il cognome alla nascita quanto l’abbreviazione «GEB.», i quali, secondo le norme del diritto tedesco, sono attualmente riportati nella casella riservata all’identificatore primario.

48.      Tale interpretazione è avvalorata dalle disposizioni relative all’inclusione dei titoli accademici e di altre indicazioni analoghe previste dal documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte. Infatti, la sola eccezione ammessa è quella riguardante il caso in cui «un prefisso o un suffisso sono considerati dallo Stato interessato come facenti legalmente parte del nome» (38) (il corsivo è mio).

49.      Deve aggiungersi che il regolamento n. 2252/2004 non impedisce ad uno Stato membro di accogliere diverse nozioni di nome legale, operando ad esempio una distinzione tra il nome ai sensi del diritto civile e il nome ai sensi del diritto amministrativo. Ciò potrebbe ampliare il suo margine discrezionale in merito alla scelta dell’identificatore primario. Questa ipotesi non mi sembra tuttavia ricorrere nel caso della Repubblica federale di Germania.

50.      Così, per quanto riguarda la casella 06, si pone la questione del margine discrezionale degli Stati membri in merito alla determinazione dell’identificatore primario in presenza di un cognome composto da più termini, tale da non rientrare nello spazio previsto per detta casella nell’ambito del passaporto.

51.      Inoltre, per le donne coniugate deve essere effettuata in tale contesto la menzione del cognome da nubile qualora la legislazione nazionale consenta di mantenere il cognome da nubile e di aggiungervi il cognome del coniuge, formando in tal modo un nome composto, ovvero preveda che il cognome di una donna coniugata consista, da un punto di vista giuridico, nel suo cognome da nubile e nel suo cognome da coniugata. Per contro tale criterio non può giustificare l’inclusione di un elemento non facente giuridicamente parte del nome.

52.      Quanto alla casella 07, anch’essa è a mio avviso riservata agli elementi facenti parte del nome legale e in particolare ai nomi propri, ovvero, nel caso di nomi assai lunghi, alle loro iniziali, come espressamente previsto dal documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte.

53.      Aggiungo che un orientamento restrittivo riguardo agli elementi che possono essere inclusi nelle caselle 06 e 07 si giustifica altresì per il fatto che il contenuto delle due caselle citate deve essere riprodotto, fatta salva la trascrizione in base alle regole uniformi nel documento stesso, nella zona leggibile a macchina della parte inferiore della pagina del passaporto. Mi sembra che la legislazione tedesca preveda contenuti diversi per le caselle 06 e 07, da un lato, e per la zona leggibile a macchina, dall’altro, e ciò in maniera non rispondente ai requisiti di cui al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte (39).

Conclusione parziale

54.      Alla luce delle considerazioni che precedono propongo quindi di risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l’allegato al regolamento n. 2252/2004, letto in combinato disposto con il punto 8.6 della sezione IV del documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, deve essere interpretato nel senso che qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona è composto dai suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non è autorizzato a prevedere l’iscrizione del cognome alla nascita, né a titolo di identificatore primario nella casella 06, né a titolo di identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

55.      Ciò posto, rilevo come la quarta questione sia stata formulata dal giudice del rinvio unicamente per il caso in cui la seconda o la terza questione siano risolte in senso affermativo. Poiché così non è, non occorre risolvere tale questione.

56.      Del pari, la quinta questione è stata posta dal giudice del rinvio unicamente per il caso in cui la quarta questione sia risolta in senso negativo. Poiché propongo di non risolvere la quarta questione, non occorre neppure risolvere la quinta questione.

D –    Sulla facoltà di uno Stato membro di prevedere l’iscrizione del cognome alla nascita nella casella 13 del passaporto

57.      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio intende chiarire se, qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia composto dal suo nome proprio e dal suo cognome, il cognome alla nascita del ricorrente possa essere riportato nella casella 13 della pagina di dati anagrafici del passaporto quale «elemento di dati anagrafici facoltativo» (40).

58.      La Commissione rileva giustamente che tale questione pregiudiziale deve essere intesa nel senso che il giudice del rinvio è interessato alla sua soluzione solo qualora il cognome alla nascita non faccia parte del nome completo dell’interessato e non possa quindi essere iscritto nella casella 07 quale elemento dell’«identificatore secondario» (41).

59.            Dal documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, emerge che il contenuto della casella 13 è lasciato in gran parte alla discrezionalità dello Stato emittente (42), fatti salvi i considerando 8 e 9 del regolamento n. 2252/2004, che limitano le informazioni che possono essere riportate nel passaporto. Tra gli esempi citati dal documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, si tratta essenzialmente di elementi di dati riconducibili ad un interesse generale imperativo in vista dell’identificazione dell’individuo (43).

60.      Ritengo, come la Commissione, che un cognome alla nascita non facente parte del nome completo di una persona possa comparire, qualora sussista un interesse generale imperativo, quale elemento di dati anagrafici facoltativo nella casella 13 della pagina di dati anagrafici del passaporto, dovendosi però precisare che tale casella deve essere individuata mediante una designazione in varie lingue.

61.            Come ho già chiarito, date le possibilità di cambiamento di nome di cui dispongono i cittadini tedeschi e data l’assenza di sistema identificativo completo delle persone, un siffatto interesse generale imperativo potrebbe consistere nel consentire la consultazione di banche dati (ad esempio un registro dei protesti ovvero il casellario giudiziale) utilizzando il cognome alla nascita come criterio di ricerca, tenuto conto della sua relativa stabilità (44).

62.      Tuttavia, tenuto conto della seconda frase del considerando 8 del regolamento n. 2252/2004, unitamente all’interesse a che il passaporto possa essere compreso ovunque nel mondo, qualsiasi iscrizione del cognome alla nascita nella casella 13 dovrebbe rispettare i requisiti formali relativi alla designazione e al multilinguismo in conformità al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte. Orbene, quest’ultimo documento esige che le caselle destinate agli elementi di dati obbligatori nella zona di ispezione visiva siano identificate mediante una denominazione in francese, in inglese o in spagnolo (45).

63.      Come ho già rilevato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, inoltre, la menzione del cognome alla nascita nella casella 13 è ammissibile a condizione che ciò risulti giustificato in base agli articoli 7 e 8 della Carta (46). Tuttavia, in tal caso, il titolo della casella deve spiegare in francese, in inglese o in spagnolo che la casella stessa contiene il cognome alla nascita del titolare. La spiegazione non può comparire all’interno della casella stessa, in quanto ciò genererebbe un rischio di confusione.

64.      Propongo di conseguenza di risolvere la sesta questione pregiudiziale dichiarando che qualora il cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facoltà di prevedere l’iscrizione del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13.

65.            Ad abundantiam va infine rilevato che, al di fuori della pagina destinata ai dati anagrafici, vi è un altro luogo in cui tale informazione potrebbe essere riportata, qualora ciò risultasse giustificato. Infatti, il verso della pagina dei dati anagrafici o una pagina adiacente contiene una zona VI con la casella 20, prevista per «elementi di dati facoltativi supplementari», che fornisce uno spazio adeguato ove indicare eventualmente il cognome alla nascita accompagnato da una designazione di tale elemento in varie lingue. Il cognome alla nascita sarebbe in tal caso considerato come un «elemento di dati facoltativi supplementari» (47). Tuttavia, a tal proposito non è stata posta alcuna questione pregiudiziale.

V –    Conclusione

66.      In base al complesso delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania):

1)      Il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e il suo allegato, devono essere interpretati nel senso che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n. 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), prima parte (passaporti leggibili a macchina).

2)      L’allegato al regolamento n. 2252/2004, letto in combinato disposto con il punto 8.6 della sezione IV del documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte (passaporti leggibili a macchina), deve essere interpretato nel senso che:

–      qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona è composto dai suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non è autorizzato a prevedere inoltre l’iscrizione del cognome alla nascita, né a titolo di identificatore primario nella casella 06, né a titolo di identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto;

–      qualora il cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facoltà di prevedere l’iscrizione del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 385, pag. 1.


3 –      GU L 142, pag. 1, e rettifica GU L 188, pag. 127.


4 –      Si tratta del volume I (Passaporti con dati leggibili a macchina memorizzati in formato di riconoscimento ottico di caratteri), sesta edizione (2006), del citato documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte. Tale documento è disponibile sul sito Internet di tale organizzazione (http://www.icao.int), segnatamente, per quanto riguarda le lingue ufficiali dell’Unione, in francese, inglese e spagnolo.


5 –      Considerando 2.


6 –      Primo comma dell’introduzione dell’allegato.


7 –      Primo comma del punto 2 dell’allegato e considerando 3 del regolamento n. 2252/2004. V., altresì, l’ultimo comma del punto 5 dell’allegato: «La pagina dei dati anagrafici deve essere conforme alle specifiche di cui [al documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte] (…)».


8 –      Sul suo sito internet (www.icao.int), l’ICAO è definita come un’«istituzione specializzata delle Nazioni Unite creata nel 1944 dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (la Convenzione di Chicago). Di concerto con i 191 Stati firmatari della convenzione e le organizzazioni mondiali del settore aeronautico, l’ICAO opera per l’elaborazione di norme e prassi raccomandate internazionali (Standards and Recommended Practices – SARP) che gli Stati possono poi utilizzare per elaborare le loro legislazioni nazionali in materia di aviazione civile».


9 –      V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punti 5.2, 6.1, 6.2 nonché le appendici 1 e 2.


10 –      Il verso della pagina di informazioni o una pagina adiacente di un siffatto passaporto costituisce la zona VI, che può comprendere elementi di dati opzionali.


11 –      Documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.6.


12 –      V. articolo 1355, paragrafo 1, del BGB.


13 –      Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen.


14 –      Articolo 1355, paragrafo 4, del BGB. Il cognome alla nascita (Geburtsname) può tuttavia cambiare solo in caso di adozione.


15 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:311).


16 –      BGBl. 2007 I, pag. 122.


17 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:608, paragrafo 21).


18 –      BGBl. 1986 I, pag. 537, da ultimo modificato dalla legge del 30 luglio 2009, sulla lotta all’apprestamento di gravi atti di violenza a danno dello Stato (BGBl. 2009 I, pag. 2437; in prosieguo: la «legge sui passaporti»).


19 –      BGBl. 2007 I, pag. 2386, da ultimo modificata con regolamento del 25 ottobre 2010, recante modifica del regolamento di esecuzione della legge relativa ai passaporti, del regolamento relativo all’acquisizione dei dati dei passaporti e del regolamento relativo alla trasmissione nonché di altre disposizioni (BGBl. 2010 I, pag. 1440).


20 –      Su istanza del giudice del rinvio, la cancelleria della Corte ha reso anonimo il nome del ricorrente nel corso della fase scritta del procedimento mediante l’utilizzo della lettera «U». Ai fini delle presenti conclusioni, tuttavia, saranno impiegate abbreviazioni specifiche al fine di poter meglio cogliere la distinzione tra il cognome attuale (F.), i nomi propri (S. P.) e il cognome alla nascita (E.) del ricorrente nel procedimento principale.


21 –      V., segnatamente, sentenza Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 52) e Corte eur. D.U., sentenze Burghartz c. Svizzera, del 22 febbraio 1994 (serie A n. 280‑B, pag. 28, § 24), e Stjerna c. Finlandia, del 25 novembre 1994 (serie A n. 299‑B, pag. 60, § 37).


22 –      Per quanto riguarda la giustificazione, v. sentenza Schwarz (C‑291/12, EU:C:2013:670, punti 31 e seg.).


23 –      Sentenza Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539).


24 –      Sentenza Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559).


25 –      Sentenza Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806).


26 –      Sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291).


27 –      V. documento del Consiglio n. 15356/06 «Draft Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on common minimum security standards for Member States’ national identity cards» (disponibile solamente in inglese sul sito web del Consiglio), adottato in occasione della 2768esima riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni», il 4 dicembre 2006.


28 –      Per una presentazione complessiva dei documenti di viaggio ammessi in seno all’Unione (segnatamente i passaporti e le carte d’identità), v. il sito Internet http://prado.consilium.europa.eu/


29 –      La risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, sull’introduzione di un passaporto di modello uniforme negli Stati membri delle Comunità europee (GU C 241, pag. 1), definiva già il cognome e il nome quali elementi del passaporto di modello uniforme, come le risoluzioni complementari del 30 giugno 1982 (GU C 179, pag. 1), del 14 luglio 1986 (GU C 185, pag. 1), del 10 luglio 1995 (GU C 200, pag. 1), e del 17 ottobre 2000 (GU C 310, pag. 1).


30 –      V. anche considerando 3 del regolamento n. 2252/2004.


31 –      V. la mia presa di posizione nella causa McB. (C‑400/10 PPU, EU:C:2010:544, paragrafo 40) sulla relazione tra un regolamento e una convenzione internazionale, che, secondo il diritto dell’Unione, è applicabile tra gli Stati membri senza tuttavia farne parte. Per quanto riguarda l’ambito marittimo si veda, ad esempio, la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136, pag. 17), che richiama la convenzione STCW e il codice STCW, il quale è integrato unicamente mediante riferimento (v. considerando 9, 11, 21 e 24). V., anche, Rosas, A., «The Status in EU Law of International Agreements Concluded by EU Member States», Fordham International Law Journal, 5(34), 2011, pagg. da 1304 a 1345, in particolare pag. 1327.


32 –      Per quanto riguarda la casella 06: «Componente(i) principale(i) del nome del titolare, come sopra descritta. Nel caso in cui la o le componenti principali del nome del titolare (ad esempio se esso è costituito da nomi composti) non possano essere riportate interamente o nello stesso ordine, in mancanza di spazio nelle caselle 06 e/o 07 ovvero sulla base degli usi nazionali, saranno riportate la o le componenti più importanti (determinate dallo Stato o dall’organizzazione) dell’identificatore primario» (il corsivo è mio). V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.6.


33 –      Per quanto riguarda la casella 07: «Componente(i) secondaria(e) del nome del titolare, come sopra descritta. La o le componenti più importanti dell’identificatore secondario del titolare devono essere riportate interamente, fino alle dimensioni massime del quadro della casella. Le altre componenti possono essere eventualmente rappresentate da iniziali. (…)» (il corsivo è mio). V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.6.


34 –      Documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punti da 12.10.2 a 12.10.4 e appendice 5. Oltre ai nomi la cui struttura è semplice da cogliere, da un punto di vista europeo («Anna Maria Eriksson» iscritta nel passaporto come «ERIKSSON, ANNA MARIA»), i punti da 12.10.2 a 12.10.4 menzionano altresì esempi meno usuali, da un punto di vista europeo, quali ad esempio un nome senza identificatore secondario («Arkfreith», iscritto nel passaporto come «ARKFREITH»), un nome con un identificatore secondario molto lungo («Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuang», indicato sul passaporto come «NILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANG») o ancora un nome con un identificatore primario molto lungo («Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool», iscritto nel passaporto come «BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO»). Per quanto riguarda questi due ultimi esempi, ritengo che qualora all’interno di tali nomi dovesse comparire un’abbreviazione tratta dalla lingua d’origine, essa rischierebbe di essere equivocata in determinate situazioni.


35 –      Documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.6.


36 –      Tuttavia uno Stato può a suo piacimento utilizzare le caselle 06 e 07 come una casella unica.


37 –      L’assenza di precisione quanto agli strumenti di identificazione può condurre ad un’incertezza del diritto, a sua volta idonea a compromettere i diritti degli individui. Ad esempio, in Finlandia, la naturalizzazione è impossibile se l’identità del richiedente non è certa. Ciò si verifica qualora sussistano contraddizioni tra i documenti rilevanti quali il certificato di nascita e il passaporto o altri documenti di viaggio presentati, a meno che non sussistano documenti che consentano di spiegare tale incoerenza ovvero se il problema sia dovuto a differenze di grafia o a problemi di trascrizione dalla lingua d’origine.


38 –      V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 11.3: «Si raccomanda di non inserire nella [zona di ispezione visiva] i prefissi o suffissi quali titoli, qualifiche professionali o accademiche, titoli onorifici, premi assegnati o status ereditario. Tuttavia, qualora un prefisso o un suffisso siano considerati dallo Stato o dall’organizzazione emittenti come facenti legalmente parte del nome, essi possono essere riportati nella [zona di ispezione visiva] (…)».


39 –      V. articolo 4, paragrafi 1 e 2, della legge sui passaporti.


40 –      Il contenuto della casella 13 è così formulato: «Elementi di dati anagrafici facoltativi, ad esempio il numero identificativo personale o l’impronta digitale, a discrezione dello Stato o dell’organizzazione emittenti. (…)».V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.6.


41 –      Il governo tedesco ritiene che tale questione abbia carattere teorico dal momento che l’iscrizione del cognome alla nascita nella casella 13 della pagina di dati anagrafici non sarebbe prevista nel diritto interno. Tuttavia, come ho precisato sopra, la soluzione a tale questione può risultare utile per il giudice del rinvio in vista di un’interpretazione conforme della legislazione nazionale.


42 –      Ho citato un esempio di ricorso ad una siffatta possibilità in uno Stato membro nelle mie conclusioni nella causa Runevič-Vardyn e Wardyn (C‑391/09, EU:C:2010:784, nota 52).


43 –      Sentenze Schwarz (EU:C:2013:670) e Runevič-Vardyn e Wardyn (EU:C:2011:291, punto 91).


44 –      V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.


45 –      V. documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 8.4.


46 –      Sentenza Schwarz (EU:C:2013:670, punti 31 e seg.).


47 –      Documento n. 9303 dell’ICAO, prima parte, sezione IV, punto 5.2: «Verso della pagina di informazioni del [passaporto leggibile a macchina] o una pagina adiacente: Zona VI – Elementi di dati opzionali» e appendice 1 della sezione IV, tabella 1.