Language of document : ECLI:EU:C:2013:685

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 ottobre 2013 (*)

«Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Incidente stradale – Decesso dei genitori del richiedente minorenne – Diritto del figlio al risarcimento – Danno immateriale – Risarcimento – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria»

Nella causa C‑277/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 16 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 1° giugno 2012, nel procedimento

Vitālijs Drozdovs, rappresentato da Valentīna Balakireva

contro

Baltikums AAS,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per V. Drozdovs, rappresentato da V. Balakireva, da N. Frīdmane, advokāte;

–        per la Baltikums AAS, da G. Radiloveca, advokāte;

–        per il governo lettone, da A. Nikolajeva e I. Kalniņš, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da F. Wannek e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per il governo lituano, da R. Janeckaitė, A. Svinkūnaitė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Sauka e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), nonché dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Drozdovs, rappresentato dalla sig.ra Balakireva, e la Baltikums AAS (in prosieguo: la «Baltikums»), società di assicurazioni, in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dei danni morali subiti dal sig. Drozdovs derivanti della morte dei suoi genitori in un incidente stradale.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’articolo 1 della prima direttiva così enuncia:

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(...)

2.      persona lesa: ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli;

(...)».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva prevede quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

5        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva così recita:

«1.       L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2.       Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino:

–        per i danni alle persone, ad almeno [EUR] 350 000 quando vi sia una sola vittima; quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero,

–        per i danni alle cose, ad almeno [EUR] 100 000 per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di [EUR] 500 000 per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di [EUR] 600 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni».

6        L’articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33; in prosieguo: la «terza direttiva»), dispone che «l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

 Il diritto lettone

7        L’articolo 15 della legge relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di autoveicoli, [Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 65 (3013)], nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la legge «OCTA»), intitolato «Limite della responsabilità dell’assicuratore», così disponeva:

«(1)      In caso di sinistro, l’assicuratore che ha preso in carico l’assicurazione della responsabilità civile del proprietario del veicolo che ha causato l’incidente o il consorzio delle imprese di assicurazione degli autoveicoli (qualora sia il Fondo di garanzia che debba corrispondere l’indennizzo) risarcisce il danno, nei limiti della responsabilità dell’assicuratore:

1)      sino a 250 000 lats [lettoni (LVL)] per ciascuna vittima di un danno alla persona;

2)      sino a [LVL] 70 000 per danno alle cose, a prescindere dal numero dei terzi, vittime del sinistro.

(2)      I terzi possono richiedere un risarcimento, secondo il diritto comune, per i danni non risarciti ai sensi della presente legge o che superino i limiti della responsabilità dell’assicuratore».

8        L’articolo 19 della legge OCTA, intitolato «Danni alle persone», così enunciava:

«(1)      Si considerano danni materiali causati alle vittime implicate in un incidente stradale:

1)      le spese per cure mediche;

2)      l’incapacità lavorativa temporanea;

3)      l’invalidità lavorativa definitiva;

4)      la morte.

(2)      Per danni immateriali si intendono i danni collegati a dolori e patimenti psicologici, vale a dire:

1)      il trauma fisico subito dalla vittima;

2)      la mutilazione o l’invalidità della vittima;

3)      il decesso della persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge;

4)      l’invalidità del gruppo 1 della persona dalla quale si dipende, di una persona a carico o del coniuge.

(3)      L’importo e le modalità di calcolo dei risarcimenti assicurativi dei danni materiali e immateriali causati alle persone sono fissati dal Consiglio dei Ministri».

9        L’articolo 23 della legge OCTA, intitolato «Danni conseguenti al decesso della vittima», così recitava:

«(1)      Hanno diritto a un risarcimento assicurativo in caso di morte della persona dalla quale dipendono:

1)      i figli, anche adottivi:

a)      fino alla loro maggiore età,

(...)».

10      L’articolo 5 del codice civile, nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (Civillikums, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, n. 1), nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), disponeva quanto segue:

«Quando una controversia è decisa secondo equità o secondo diritto, il giudice statuisce ai sensi dei principi generali di diritto».

11      L’articolo 1635 del codice civile così enunciava:

«Ogni danno ingiusto, vale a dire ogni fatto illecito, attribuisce a chi ne è stata la vittima il diritto di chiedere un risarcimento a colui che l’ha posto in essere, nei limiti in cui tale azione gli possa essere imputata».

12      L’articolo 2347 del codice civile prevedeva quanto segue:

«Se una persona cagiona, con un atto che le è imputabile e che è illecito, un danno fisico a un’altra persona, essa deve risarcire a quest’ultima persona le spese mediche e, secondo la valutazione del giudice, gli eventuali mancati guadagni.

Chi esercita un’attività di elevata pericolosità per chi gli stia attorno (trasporto, industria, lavori di costruzione, sostanze pericolose, etc.) è obbligato a risarcire i danni conseguenti da tale pericolosità se non può dimostrare che il danno sia stato dovuto a forza maggiore, a colpa della vittima o a grave negligenza. Qualora il controllo della fonte di pericolosità sia sfuggito al proprietario, al detentore o all’utilizzatore, senza che ciò corrisponda a un suo errore, a causa del fatto illecito di un’altra persona, quest’ultima è responsabile del danno cagionato. Se anche il detentore (proprietario, possessore, utilizzatore) ha agito in modo illecito, è possibile invocare la responsabilità per il danno cagionato tanto della persona che ha utilizzato l’oggetto, fonte di elevata pericolosità, quanto del suo detentore, secondo il grado di colpa di ciascuno».

13      Ai sensi dell’articolo 22 del codice di procedura penale [Kriminālprocesa likums, Latvijas Vēstnesis, 2005, n. 74 (3232)], intitolato «Diritto al risarcimento del danno subito»:

«Il diritto di chiedere e ottenere di diritto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali è garantito alla persona che ha subito un danno derivante da un fatto illecito, compresi i danni morali, le lesioni fisiche e i danni ai beni».

14      Gli articoli 7 e 10 del decreto n. 331 del Consiglio dei Ministri, relativo all’importo e alle modalità di calcolo dei risarcimenti assicurativi per i danni morali cagionati alle persone (Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem), del 17 maggio 2005 [Latvijas Vēstnesis, 2005, n. 80 (3238); in prosieguo: il «decreto»)], che attuano l’articolo 19, paragrafo 3, della legge OCTA, enunciano quanto segue:

«Articolo 7

L’importo dei risarcimenti assicurativi per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge è pari a [LVL] 100 per ciascun richiedente e per persona ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della legge relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di autoveicoli.

(...)

Articolo 10

L’importo totale dei risarcimenti assicurativi è limitato a [LVL] 1 000 per ciascuna vittima d’incidente stradale se tutti i danni di cui ai punti 3, 6, 7 e 8 sono risarciti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il 14 febbraio 2006 i genitori del sig. Drozdovs sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Riga (Lettonia). Il sig. Drozdovs, che è nato il 25 agosto 1995, è stato, di conseguenza, posto sotto la tutela della sig.ra Balakireva (in prosieguo: la «tutrice»).

16      Tale incidente è stato causato dal conducente di un’auto assicurata con la Baltikums. L’autore del predetto incidente, che si trovava in stato di ubriachezza, che guidava a eccessiva velocità un veicolo in cattive condizioni dal punto di vista tecnico e che aveva effettuato, al momento di detto incidente, una manovra di sorpasso pericolosa, è stato condannato con sentenza penale a sei anni di pena detentiva e alla sospensione della patente di guida per autoveicoli per cinque anni.

17      Il 13 dicembre 2006 la tutrice ha informato la Baltikums dell’incidente e ha invitato quest’ultima a corrispondere gli indennizzi previsti, tra cui quello dovuto a titolo di danni morali, che era stato calcolato in LVL 200 000. Il 29 gennaio 2007 la Baltikums ha versato, conformemente all’articolo 7 del decreto, una somma di LVL 200 a titolo di risarcimento delle sofferenze psicologiche sopportate dal sig. Drozdovs, nonché un importo di LVL 4 497,47 a titolo di danni patrimoniali, che non è oggetto di controversia.

18      Il 13 settembre 2007 la tutrice ha proposto, nei confronti della Baltikums, un ricorso diretto al versamento di un’indennità pari a LVL 200 000 a titolo di danni morali subiti dal sig. Drozdovs. Tale ricorso, che era motivato sul fatto che la morte dei genitori ha causato al sig. Drozdovs sofferenze piscologiche a motivo della sua giovane età, si fondava sugli articoli 15, paragrafo 1, primo comma, 19, paragrafo 2, terzo comma, e 39, paragrafi 1 e 6, della legge OCTA, nonché sull’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

19      Essendo stati respinti il predetto ricorso e l’impugnazione proposta dalla tutrice, segnatamente sulla base dell’articolo 7 del decreto, quest’ultima ha proposto un ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento della sentenza pronunciata dal giudice d’appello e il rinvio della causa a tale giudice per un nuovo esame.

20      Con il predetto ricorso, la tutrice ha fatto valere in particolare che il giudice d’appello aveva erroneamente applicato l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della legge OCTA, in quanto tale disposizione dovrebbe essere interpretata in conformità, segnatamente, della prima e della seconda direttiva. Orbene, risulterebbe da tale normativa dell’Unione che uno Stato membro non può fissare limiti del risarcimento inferiori agli importi minimi previsti all’articolo 1 della seconda direttiva. Ne conseguirebbe che l’articolo 7 del decreto viola i limiti del risarcimento fissati all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della legge OCTA e dalle direttive summenzionate.

21      Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 1 della seconda direttiva fissa un importo di garanzia obbligatorio per i danni alle persone e i danni alle cose, ma non prende in considerazione direttamente i danni morali causati alle persone. Inoltre, la Corte avrebbe riconosciuto che la prima e la seconda direttiva non sono dirette ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, per cui questi ultimi rimarrebbero liberi di determinare il regime applicabile agli incidenti stradali. Se ne potrebbe dedurre che le direttive interessate non riguardino l’importo del risarcimento dei danni morali causati alle persone.

22      Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che sarebbe del pari possibile affermare che le predette direttive ostano a normative degli Stati membri che fissino un limite massimo a un regime di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Infatti, la finalità di tale assicurazione sarebbe di risarcire, almeno parzialmente, a favore delle vittime di incidenti stradali i danni che possono essere valutati in modo oggettivo, segnatamente i danni causati alle cose e alle persone, compresi i danni morali.

23      Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato che le direttive interessate vietano sia di rifiutare o di limitare in modo sproporzionato il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di incidenti stradali, sia di prevedere importi minimi di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

24      Orbene, il giudice del rinvio osserva anche che un sistema di assicurazione della responsabilità civile efficace deve mirare a conciliare i diversi interessi delle vittime di incidenti stradali, dei proprietari di autoveicoli e delle loro imprese assicuratrici. Limiti di risarcimento chiari garantirebbero alle vittime gli indennizzi previsti per i danni subiti, limiterebbero i premi assicurativi a somme ragionevoli e consentirebbero alle imprese assicuratrici di fruire di un reddito.

25      Il giudice del rinvio precisa che il legislatore nazionale ha limitato il risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria a titolo di responsabilità civile risultante da incidenti stradali fissando dei massimali e che esso ha delegato al governo il compito di stabilire le norme relative all’importo e alle modalità di calcolo del risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice dei danni non patrimoniali causati alle persone. Orbene, secondo esso, tali regole limitano in modo sproporzionato il diritto al risarcimento da parte della predetta impresa assicuratrice, segnatamente mediante la concessione di un’indennità «irrisoria» di LVL 100 prevista per la sofferenza psicologica causata dalla morte di una persona dalla quale la persona interessata dipende economicamente.

26      Ciò premesso, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il risarcimento obbligatorio del danno alle persone, previsto all’articolo 3 della [prima direttiva] e [all’articolo 1, paragrafo 2,] della [seconda direttiva] includa anche il danno morale.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3 della [prima direttiva] e [l’articolo 1, paragrafo 2,] della [seconda direttiva] debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non autorizzano uno Stato membro a limitare l’importo massimo del risarcimento del danno immateriale (morale), fissando un limite sostanzialmente inferiore al limite della responsabilità assicurativa fissato dalle direttive e dalla legge nazionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafo 2, della seconda direttiva debbano essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli debba coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale.

28      Si deve ricordare che dai preamboli della prima e della seconda direttiva emerge che queste sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione europea, sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto (sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

29      La prima direttiva, come precisata e integrata dalla seconda e dalla terza direttiva, impone quindi agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente sul loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi vittime che siffatta assicurazione deve coprire (sentenza Marques Almeida, cit., punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Occorre tuttavia ricordare che l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale (sentenza Marques Almeida, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che dall’oggetto della prima, della seconda e della terza direttiva, nonché dal loro tenore letterale, risulta che esse non sono dirette ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di stabilire il regime di responsabilità civile applicabile a sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli (sentenza Marques Almeida, cit., punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

32      Di conseguenza, e alla luce segnatamente dell’articolo 1, punto 2, della prima direttiva, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano in linea di principio liberi di stabilire i loro regimi di responsabilità civile, in particolare i danni causati dagli autoveicoli che devono essere risarciti, la portata del risarcimento di tali danni e le persone che hanno diritto al predetto risarcimento.

33      Tuttavia, la Corte ha precisato che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare la prima, la seconda e la terza direttiva del loro effetto utile (sentenza Marques Almeida, cit., punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda la copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria dei danni causati dagli autoveicoli che devono essere risarciti ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità civile, l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della prima direttiva lasciava, certamente, come rilevato dal governo tedesco, agli Stati membri il compito di determinare i danni coperti nonché le modalità dell’assicurazione obbligatoria (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez, C‑129/94, Racc. pag. I‑1829, punto 15).

35      Tuttavia, proprio al fine di ridurre le disparità sussistenti quanto alla portata dell’obbligo di assicurazione tra le normative degli Stati membri, l’articolo 1 della seconda direttiva ha imposto, in materia di responsabilità civile, la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone, sino a concorrenza di determinati importi. L’articolo 1 della terza direttiva ha esteso tale obbligo alla copertura dei danni alla persona di qualsiasi passeggero diverso dal conducente (sentenza Ruiz Bernáldez, cit., punto 16).

36      Pertanto, gli Stati membri sono obbligati a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli applicabile secondo il loro diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle direttive prima, seconda e terza (sentenza Marques Almeida, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che la libertà che gli Stati membri hanno di determinare i danni coperti nonché le modalità di assicurazione obbligatoria è stata limitata dalla seconda e dalla terza direttiva, in quanto esse hanno reso obbligatoria la copertura di taluni danni sino a concorrenza di importi minimi determinati. Figurano in particolare tra tali danni la cui copertura è obbligatoria i danni alle persone, come precisa l’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva.

38      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 68 a 73 delle sue conclusioni e come dichiarato dalla Corte EFTA nella sua sentenza del 20 giugno 2008, Celina Nguyen/The Norwegian State (E‑8/07, EFTA Court Report, pag. 224, punti 26 e 27), occorre considerare, alla luce delle diverse versioni linguistiche degli articoli 1, paragrafo 1, della seconda direttiva e 1, primo comma, della terza direttiva, nonché della finalità di tutela delle tre direttive di cui sopra, che rientra nella nozione di danni alle persone qualsiasi danno, nei limiti in cui il suo risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato da parte del diritto nazionale applicabile alla controversia, derivante da una lesione all’integrità della persona, il che comprende le sofferenze sia fisiche che psicologiche.

39      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza dell’8 dicembre 2005, Jyske Finans, C‑280/04, Racc. pag. I‑10683, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, posto che le differenti versioni linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva utilizzano, in sostanza, le nozioni sia di «danno alla persona» che di pregiudizio immateriale, occorre attenersi all’economia e alla finalità di siffatte disposizioni e di tale direttiva. In proposito, è necessario, da un lato, rilevare che tali nozioni si aggiungono a quella di «danno alle cose» e, dall’altro, rammentare che le disposizioni e la direttiva predette sono dirette, in particolare, a rafforzare la tutela delle vittime. Ciò premesso, occorre accogliere l’interpretazione estensiva di dette nozioni che è riportata al punto 38 della presente sentenza.

41      Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente alle direttive prima, seconda e terza figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dal diritto nazionale applicabile alla controversia.

42      Per quanto concerne la questione di sapere quali siano le persone che possono richiedere il risarcimento di tali danni immateriali, da un lato, occorre rilevare che risulta dal combinato disposto degli articoli 1, punto 2, e 3, paragrafo 1, prima frase, della prima direttiva che la tutela che deve essere assicurata in virtù di tale direttiva si estende a ogni persona che ha diritto, ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento dei danni causati da autoveicoli.

43      Dall’altro, occorre precisare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle conclusioni e contrariamente a quanto fa valere il governo tedesco, la terza direttiva non ha limitato la cerchia di persone tutelate, bensì, al contrario, ha reso obbligatoria la copertura dei danni subiti da determinate persone ritenute particolarmente vulnerabili.

44      Altresì, tanto più che la nozione di danno riportata all’articolo 1, punto 2, della prima direttiva non è circoscritta, niente consente di considerare, contrariamente a quanto sostengono i governi lettone e lituano, che determinati danni, come i danni immateriali, nei limiti in cui debbano essere risarciti ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità civile applicabile, dovrebbero essere esclusi da tale nozione.

45      Nessun elemento della prima, della seconda o della terza direttiva consente di affermare che il legislatore dell’Unione abbia desiderato limitare la tutela assicurata da tali direttive alle sole persone direttamente coinvolte in un evento dannoso.

46      Di conseguenza, gli Stati membri sono obbligati a garantire che il risarcimento dovuto, ai sensi della loro normativa nazionale sulla responsabilità civile, a motivo dei danni immateriali subiti dai familiari di vittime di incidenti stradali sia coperta dall’assicurazione obbligatoria sino a concorrenza degli importi minimi stabiliti all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

47      Nel caso di specie, questo sarebbe il caso posto che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, una persona che si trovi nella situazione del sig. Drozdovs ha diritto, in virtù della normativa nazionale lettone sulla responsabilità civile, al risarcimento dei danni immateriali subiti derivanti dalla morte dei suoi genitori.

48      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafo 2, della seconda direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali derivanti, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, dal decesso di familiari in un incidente stradale solo sino alla concorrenza di un massimale inferiore a quelli fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

50      Si è affermato al punto 46 della presente sentenza che gli Stati membri sono obbligati a garantire che il risarcimento dovuto, ai sensi della loro normativa nazionale sulla responsabilità civile, a motivo dei danni immateriali subiti dai congiunti prossimi delle vittime di incidenti stradali sia coperto dall’assicurazione obbligatoria sino a concorrenza degli importi minimi stabiliti all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

51      Occorre del pari ricordare che la Corte ha avuto modo di dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva osta ad una normativa nazionale che prevede massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati da detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2000, Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, Racc. pag. I‑6711, punto 40, nonché ordinanza del 24 luglio 2003, Messejana Viegas, C‑166/02, Racc. pag. I‑7871, punto 20).

52      Poiché la Baltikums sostiene che il legislatore nazionale possa prevedere, per categorie specifiche di danni, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dal predetto articolo qualora sia garantito che, per la totalità dei danni, gli importi minimi di garanzia fissati dal medesimo articolo siano rispettati, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva non prevede né autorizza una distinzione, tra i danni coperti, diversa da quella stabilita tra danni alle persone e danni alle cose.

53      Dall’altro lato, occorre ricordare che è stato rilevato al punto 33 della presente sentenza che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare le tre direttive del loro effetto utile.

54      Orbene, se il legislatore nazionale potesse prevedere, per ciascuna delle differenti categorie specifiche di danni identificati, eventualmente, nella normativa nazionale, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva, i predetti importi minimi di garanzia e, pertanto, tale articolo sarebbero privati del loro effetto utile.

55      Risulta altresì dal fascicolo sottoposto alla Corte che, a differenza delle circostanze che hanno dato luogo alla citata sentenza Marques Almeida, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale non è diretta a determinare il diritto della vittima a un risarcimento a titolo di responsabilità civile dell’assicurato, né l’eventuale portata di tale diritto, ma è idonea a limitare la copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di un assicurato.

56      Infatti, la tutrice ha rilevato, e in udienza dinanzi alla Corte il governo lettone ha confermato, che, secondo il diritto lettone, la responsabilità civile dell’assicurato a titolo, segnatamente, dei danni immateriali subiti da talune persone a causa di un incidente stradale può eccedere gli importi coperti, ai sensi della normativa nazionale controversa, dall’assicurazione obbligatoria.

57      Orbene, ciò premesso, si deve affermare che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale pregiudica la garanzia, sancita dal diritto dell’Unione, che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, determinata secondo la normativa nazionale applicabile, sia coperta da un’assicurazione conforme alla prima, alla seconda e alla terza direttiva (v., in tal senso, sentenza Marques Almeida, cit., punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Ne deriva che si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

2)      Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5.

Firme


* Lingua processuale: il lettone.