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Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 - Kaučuk / Commissione

(Causa T-44/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (Rappresentanti: sigg. M. Powell e K. Kuik, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1-3 della decisione impugnata integralmente ovvero nella parte in cui riguardano la ricorrente;

in subordine, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge un'ammenda pari a 17.55 milioni di euro alla Kaučuk e fissare un'ammenda nettamente inferiore; e

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., nel caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzi per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione:

-è incorsa in errore di diritto imputando il comportamento del suo mediatore per le vendite, Tavorex, un'entità giuridica autonoma, alla ricorrente;

-è incorsa in errore non dimostrando adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la Tavorex era coinvolta in un'unica e continuata infrazione dal novembre 1999 al novembre 2002;

-ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo i medesimi fatti sufficienti a dimostrare la partecipazione della Tavorex ma insufficienti a dimostrare il coinvolgimento di un altro produttore;

-è incorsa in errore di diritto applicando il diritto comunitario della concorrenza alla ricorrente ed alla Tavorex senza dimostrare una sufficiente connessione tra la ricorrente/Tavorex, l'attività interessata ed il territorio delle Comunità europee in contrasto con la giurisprudenza sull'applicazione extraterritoriale del diritto comunitario della concorrenza;

-ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione nel constatare che la ricorrente, attraverso la Tavorex, ha commesso un'infrazione relativa alla gomma butadiene, prodotto che la ricorrente né produce né vende;

-ha omesso di stabilire, al fine di fissare l'ammenda, se la ricorrente, attraverso la Tavorex, abbia commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza; e

-ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione omettendo di applicare i suoi orientamenti sulle ammende.

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