Language of document : ECLI:EU:C:2012:117

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 1° marzo 2012 (1)

Causa C‑112/11

ebookers.com Deutschland

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania)]

«Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione a copertura delle spese di annullamento fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, ricompreso nel prezzo complessivo e addebitato al passeggero contestualmente al prezzo del volo»






I –    Introduzione

1.        Con ordinanza del 2 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2011, l’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia) (Germania) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE vertente sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (2).

2.        La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (in prosieguo: il «BVV») (un’associazione di uffici per la tutela dei diritti dei consumatori) alla società ebookers.com Deutschland (in prosieguo: l’«ebookers.com»), che vende viaggi aerei attraverso un portale online da essa gestito. La controversia verte sulla pratica adottata dall’ebookers.com di prevedere sul suo sito Internet, per default, l’opzione di prenotazione di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio.

3.        Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il prezzo per un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio fornita da un terzo (in questo caso, una compagnia di assicurazioni), ma che è stipulata in connessione e prenotata contestualmente a un volo mediante un sito Internet costituisca un «supplemento di prezzo opzionale» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, la cui accettazione da parte del cliente deve avvenire pertanto sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).

II – Contesto normativo

4.        Il sedicesimo considerando del regolamento n. 1008/2008 è così formulato:

«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».

5.        L’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008, definisce, ai fini del regolamento, la nozione di «tariffe aeree passeggeri» come segue:

«(…) il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».

6.        Ai sensi dell’articolo 2, punto 19, di tale regolamento, per «tariffe aeree merci» si intende:

«(…) il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».

7.        L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, intitolato «Informazione e non discriminazione» stabilisce quanto segue:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a)      tariffa aerea passeggeri o merci;

b)      tasse;

c)      diritti aeroportuali; e

d)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,

dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”)».

III – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

8.        L’ebookers.com si occupa della vendita di viaggi aerei attraverso un portale online da essa gestito.

9.        In base alla decisione di rinvio, se durante il processo di prenotazione il cliente sceglie un determinato volo, sulla pagina web in alto a destra, sotto il titolo «Resoconto attuale delle Sue spese di viaggio», compare un elenco delle spese. Tale elenco comprende, oltre alla tariffa aerea, un importo relativo a «tasse e diritti» nonché l’ulteriore voce «assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio». Infine viene indicato il «prezzo complessivo del viaggio».

10.      In fondo alla pagina viene indicato al cliente come procedere – avvalendosi dell’opzione «opt‑out» – qualora egli non sia interessato alla copertura assicurativa.

11.      Per perfezionare la prenotazione, il cliente deve corrispondere il prezzo complessivo all’ebookers.com, la quale versa successivamente l’importo corrispondente alla tariffa aerea al vettore aereo interessato e quello relativo alle spese assicurative alla compagnia di assicurazioni e trasferisce l’ammontare relativo a tasse e diritti. La compagnia di assicurazioni è giuridicamente ed economicamente indipendente dal vettore aereo.

12.      Il BVV ritiene che il sistema di prenotazione adottato dall’ebookers.com sul suo portale, come sopra illustrato, violi l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 nella parte in cui l’accettazione da parte del cliente dell’offerta di stipula di una polizza a copertura delle spese di annullamento del viaggio avviene attraverso il meccanismo dell’«opt‑out». Nell’ambito di un ricorso promosso dal BVV dinanzi al Landgericht Bonn (tribunale regionale di Bonn) questa opinione aveva trovato accoglimento.

13.      L’Oberlandesgericht Köln, chiamato a decidere dell’appello proposto dall’ebookers.com contro detta decisione, ritiene che non si evinca con chiarezza, né dal tenore letterale, né dalla genesi legislativa del regolamento n. 1008/2008, se l’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento trovi applicazione con riguardo alla prenotazione di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella oggetto della causa principale.

14.      A tal proposito, il giudice del rinvio evidenzia che, da una parte, il regolamento n. 1008/2008 si riferisce alla «prestazione di servizi aerei» e non, in base al suo tenore letterale, a offerte di assicurazioni. L’offerta in parola, inoltre, non proviene da un vettore aereo, ma da una compagnia di assicurazioni giuridicamente ed economicamente indipendente.

15.      D’altra parte, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 possa essere interpretato anche nel senso di ricomprendere tutti i supplementi di prezzo, compresi i «supplementi di prezzo opzionali» relativi alle prestazioni offerte al passeggero da terzi, ad esempio una compagnia assicurativa, all’atto della prenotazione del volo e con preciso riferimento a quest’ultima.

16.      In tale contesto, l’Oberlandesgericht Köln ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione per l’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea».

IV – Analisi giuridica

17.      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le spese connesse con i viaggi aerei relative a prestazioni di terzi, quali l’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, che vengono riscosse dal rivenditore del volo come parte del prezzo complessivo, costituiscano «supplementi di prezzo opzionali» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, cosicché l’accettazione da parte del cliente di detto prezzo o, più in particolare, dell’offerta del relativo servizio, debba avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).

A –    Principali argomenti delle parti

18.      Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento l’ebookers.com, il BVV, i governi spagnolo, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione. All’udienza dell’11 gennaio 2012 sono intervenuti l’ebookers.com, il BVV e la Commissione.

19.      Secondo l’ebookers.com, occorre rispondere alla questione in senso negativo, dal momento che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 non copre i costi per i servizi che non sono parte di un contratto di servizi aerei e che non vengono resi da vettori aerei.

20.      L’ebookers.com ritiene che detta interpretazione risulti sia dalla genesi legislativa, sia dal tenore letterale del regolamento n. 1008/2008 – in particolare, dell’articolo 23, paragrafo 1 – e che sia, quindi, conforme allo scopo di detto regolamento, il quale non è volto a disciplinare anche le offerte al di fuori del rapporto contrattuale tra i vettori aerei e i clienti.

21.      In senso opposto, il BVV, i governi spagnolo, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione sono concordi nell’affermare che occorre rispondere in senso affermativo alla questione pregiudiziale.

22.      A sostegno della loro tesi, essi si richiamano, con argomentazioni tra loro leggermente diverse, allo scopo che sta alla base del regolamento n. 1008/2008, quale si può evincere dal quindicesimo e dal sedicesimo considerando del regolamento, vale a dire quello di rafforzare la tutela del consumatore e permettere ai clienti di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. A loro parere, si evince con chiarezza, in particolare dall’articolo 2, punto 18, e dall’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, che esso trova applicazione non soltanto ai vettori aerei e ai servizi da questi offerti, ma anche agli agenti, agli intermediari o, più in generale, ai terzi e ai servizi da questi offerti in collegamento con i servizi aerei o con la vendita di biglietti.

23.      Tali parti concordano inoltre nel ritenere che i costi dell’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale devono essere considerati come un supplemento di prezzo opzionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, con la conseguenza, in particolare, che la loro accettazione da parte del cliente sulla pagina dell’ebookers.com, all’atto della prenotazione di un volo, deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).

B –    Valutazione

24.      Per valutare se la nozione di «supplementi di prezzo opzionali» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretata come riferita anche ai costi relativi ai servizi quali l’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, forniti da un soggetto terzo diverso dal vettore aereo, occorre analizzare nel dettaglio il contenuto e le finalità di detto articolo e, in particolare, i diversi prezzi e componenti dei prezzi cui esso fa riferimento.

25.      A tal proposito, ritengo innanzitutto, su un piano più generale, che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 sia volto, come emerge chiaramente dal suo titolo e dal suo contenuto, a garantire l’informazione e la trasparenza per quanto attiene ai prezzi dei servizi aerei e che quindi esso persegua, come correttamente osservato da diverse parti del presente procedimento, l’obiettivo generale di tutela del cliente o del consumatore che fruisce dei servizi aerei.

26.      Più nello specifico, inoltre, è evidente che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 si basa su una distinzione tra due categorie principali di prezzi e di loro componenti. A ciascuna di dette categorie corrispondono condizioni distinte, le quali perseguono obiettivi specifici con riguardo alle informazioni sul costo dei servizi aerei e sulla tutela del cliente o del consumatore a tal proposito.

27.      In primo luogo, una posizione centrale ricopre nell’articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, la nozione di «prezzo finale», composto dalla tariffa aerea passeggeri o merci applicabile – come definite in modo ampio, rispettivamente, all’articolo 2, punto 18 e all’articolo 2, punto 19 del regolamento – sommata a tutte le tasse, i diritti e i supplementi applicabili.

28.      In base a detta disposizione, il prezzo finale che il cliente è tenuto a pagare per i servizi aerei deve sempre essere indicato unitamente alle sue componenti, come ulteriormente specificate nella medesima disposizione.

29.      Questa norma è volta, come si evince chiaramente dal sedicesimo considerando del regolamento n. 1008/2008, a permettere al cliente di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree.

30.      A tal fine, per attuare un confronto efficace dei prezzi, occorre garantire che i prezzi finali da indicare si riferiscano a un servizio (aereo) simile e comprendano, per quanto possibile, componenti di prezzo simili. Per tale ragione, l’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 precisa che le componenti del costo, quali diritti e supplementi da ricomprendere nel prezzo finale che deve essere sempre indicato, sono quelle «inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione».

31.      Così facendo, il cliente sarà informato dei costi effettivi che dovrà sostenere per volare con una determinata linea aerea, a condizioni normali, da A a B, e sarà in grado di confrontare detto prezzo con il prezzo effettivo dello stesso volo applicato da un’altra linea aerea o offerto da altri agenti o rivenditori di biglietti.

32.      In secondo luogo, i «supplementi di prezzo» cui fa riferimento l’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, non possono invece, come correttamente osservato dalla Commissione, essere considerati parte, né del «prezzo finale» ai sensi di detta disposizione (3), né della tariffa aerea stessa o di una delle sue componenti.

33.      Detti supplementi vengono indicati come «opzionali»: si tratta, quindi, per definizione, di prezzi o costi che – diversamente dalla tariffa aerea e dalle altre componenti di prezzo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 – non sono inevitabili se si intende prendere un determinato volo e, di conseguenza, si riferiscono a degli «extra» rispetto al servizio aereo vero e proprio che il cliente può scegliere di accettare o meno. È proprio perché il cliente ha tale scelta – che non gli è accordata con riguardo alla tariffa aerea o alle tasse e ai diritti – che tali prezzi supplementari possono, in linea di principio, essere oggetto sia di un meccanismo di «opt‑in», sia di un meccanismo di «opt‑out».

34.      Se, al contrario, detti supplementi di prezzo opzionali dovessero essere considerati come parte del prezzo finale che deve essere sempre indicato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, i prezzi finali così resi disponibili al pubblico potrebbero riferirsi a servizi o pacchetti di servizi tra loro molto diversi e verrebbe, di fatto, minata la comparabilità dei prezzi dei servizi aerei delle diverse linee aeree.

35.      È anche per questo motivo che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, la norma di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 1008/2008, relativa ai supplementi di prezzo opzionali del tipo che forma oggetto della presente controversia, non persegue l’obiettivo, indicato al sedicesimo considerando di detto regolamento, di garantire l’effettiva comparabilità dei prezzi per i servizi aerei.

36.      Detta norma prevede piuttosto un requisito distinto e specifico con riguardo ai supplementi di prezzo opzionali, vale a dire che detti prezzi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione – o, più precisamente, l’accettazione dell’offerta per la quale è dovuto il pagamento del supplemento di prezzo – da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).

37.      Detta regola persegue evidentemente uno specifico e – rispetto alla comparabilità dei prezzi – ulteriore obiettivo di tutela del consumatore con riguardo ai prezzi dei servizi aerei, vale a dire quello di evitare che i consumatori, all’atto della prenotazione di un volo, siano indotti – in virtù del fatto che il processo di prenotazione prevede per default l’accettazione della componente opzionale del prezzo e del servizio che ne è alla base – ad acquistare e a pagare per servizi extra che non sono né inevitabili, né necessari per prendere il volo individuato, salvo che essi scelgano, in modo attivo ed esplicito, di accettare dette offerte aggiuntive e i prezzi per esse dovuti.

38.      Dal momento che questo è l’obiettivo determinante della norma in materia di «supplementi di prezzo opzionali» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, occorre, a mio avviso, concludere che detta nozione va interpretata nel senso di ricomprendere anche i prezzi per un servizio come la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, dove essa venga offerta e prenotata con riferimento ad un volo e secondo le modalità descritte dal giudice del rinvio.

39.      Come correttamente osservato da alcune delle parti, contrasterebbe con l’obiettivo di tutela del consumatore o del cliente, perseguito da detta norma, se tale tutela dipendesse dal fatto che il servizio opzionale e il prezzo offerti durante il processo di prenotazione di un volo provengono da una compagnia aerea o da una società giuridicamente distinta, o dal fatto che detto servizio formi o meno parte, in senso stretto, di un contratto di servizi aerei.

40.      Si potrebbe perfino sostenere – come, essenzialmente, sostiene la Commissione – che, nell’ambito della prenotazione di un viaggio aereo, è proprio con riguardo ai servizi e ai prezzi che non sono strettamente e tipicamente collegati al volo in sé e che vengono offerti e possono essere prenotati dal passeggero, che l’accettazione di siffatti servizi e prezzi, dal punto di vista della tutela del consumatore, dovrebbero essere soggetti a espressa accettazione attraverso il meccanismo dell’«opt‑in».

41.      L’aspetto decisivo ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 1008/2008, a mio parere, non è quindi il fatto che il supplemento di prezzo in parola provenga da una compagnia aerea o da un’agenzia ad essa collegata o che esso venga pagato, a rigore, per i servizi aerei, quanto piuttosto il fatto che il servizio opzionale e il suo prezzo vengano offerti con riferimento ad un servizio aereo/volo e possano essere prenotati contestualmente a detto servizio/volo.

42.      Detta interpretazione, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’ebookers.com, non è incompatibile con l’ambito di applicazione del regolamento n. 1008/2008.

43.      A tal proposito occorre ricordare che, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, il suo oggetto, oltre ad essere definito facendo riferimento ai vettori aerei (in base a detta disposizione, il regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei della Comunità e il diritto di detti vettori aerei di prestare servizi aerei all’interno della Comunità), comprende anche, in termini più generali, «la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari».

44.      Come osservato correttamente dal governo finlandese, inoltre, benché l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008 riguardi la nozione di «tariffe aeree passeggeri» e le componenti del prezzo che sono parte della struttura dei loro costi e non sia, quindi, direttamente rilevante ai fini dell’interpretazione della – come osservato sopra – distinta nozione di «supplementi di prezzo opzionali», occorre comunque notare che il punto 18 fa riferimento anche a prezzi e a costi che, di fatto, sono originati da soggetti diversi dai vettori aerei stessi, quali le agenzie o altri servizi ausiliari, e sono ad essi dovuti.

45.      Allo stesso modo, è stabilito espressamente che il prezzo finale cui si riferisce l’obbligo di informazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, debba contenere componenti di prezzo che non necessariamente devono essere pagate in virtù dei servizi forniti dai vettori aerei stessi e che, di fatto, traggono origine e devono essere pagati a soggetti terzi, giuridicamente distinti da una compagnia aerea: dette componenti comprendono tasse o anche diritti, quali i diritti aeroportuali o i diritti connessi alla sicurezza.

46.      A mio avviso, dalla lettura delle sopraccitate disposizioni del regolamento n. 1008/2008, emerge quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ebookers.com, una componente del prezzo o del costo non è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento solo perché nasce o deve essere pagata in forza di un servizio reso da un soggetto terzo giuridicamente distinto da un vettore aereo o perché non è legata direttamente alla prestazione dei servizi aerei stessi, come definiti all’articolo 2, punto 4, del regolamento, ma insorge soltanto in collegamento con detti servizi.

47.      Da ultimo, il fatto che l’accettazione mediante il meccanismo dell’«opt‑out» non sia vietata in linea di principio dalla normativa in materia di tutela dei consumatori non permette, a mio parere, di rimettere in discussione l’interpretazione secondo cui, con riguardo ai servizi aerei e ai loro prezzi nel quadro del regolamento n. 1008/2008, il divieto di accettazione mediante il meccanismo dell’«opt‑out» si applica ai costi come quelli inerenti la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio. Né, a mio parere, si può validamente sostenere che una simile interpretazione comporterebbe una discriminazione delle compagnie aeree rispetto ad altre compagnie del settore dei trasporti (quali gli operatori dei servizi ferroviari) per il solo fatto che, almeno attualmente, non esiste una tutela analoga con riguardo alla prenotazione dei biglietti e ai supplementi di prezzo opzionali.

48.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla presente questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «supplementi di prezzo opzionali» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretata nel senso che comprende anche i costi dei servizi forniti da terzi – ad esempio, la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella di cui alla causa principale – dove il servizio e il prezzo applicato per detto servizio vengano offerti insieme a un volo e possano essere prenotati contestualmente al volo e detto prezzo venga riscosso dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.

V –    Conclusione

49.      Per i suesposti motivi, propongo di rispondere alla questione posta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) come segue:

–        La nozione di «supplementi di prezzo opzionali» nel quadro dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) deve essere interpretata nel senso che comprende anche i costi dei servizi forniti da terzi – ad esempio, la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella di cui alla causa principale – dove il servizio e il prezzo applicato per detto servizio vengano offerti insieme con un volo e possano essere prenotati contestualmente al volo e detto prezzo venga riscosso dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.


1 –      Lingua originale: l’inglese.


2 –      GU L 293, pag. 3.


3 – Il «prezzo finale» ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 deve essere distinto dalla somma finale o «prezzo finale» che un cliente è tenuto a pagare alla fine del processo di prenotazione, il quale si compone, infatti, come nel caso controverso, del prezzo finale dovuto per il volo o per i servizi aerei e del prezzo, collegato ad esso, da versare per altri servizi, quali un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio.