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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 4 marzo 2005.

(Causa C-112/05)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon e G Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle COmunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europeee chiede che il Tribunale voglia:

1)    dichiarare che gli artt. 2, n. 1, 4, n. 1 e 4, n. 3 del VW-Gesetz (legge sulla Volkswagen) violano gli artt. 56 e 43 CE;

2)    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il VW Gesetz della Repubblica federale di Germania, derogando alla disciplina della legge sulle società per azioni, limita il diritto di voto di ciascun azionista ad un massimo del 20% del capitale sociale. Alla Repubblica federale di Germania e al Land della Bassa Sassonia spetta il diritto di inviare rispettivamente due rappresentanti quali membri del consiglio di sorveglianza della VW-AG, fintantochè siano in possesso di azioni della società. Decisioni dell'assemblea generale della VW-AG, per cui occorre ai sensi della legge sulle società per azioni una maggioranza del 75% del capitale sociale rappresentato alle deliberazioni, necessitano più dell'80% del capitale sociale rappresentato.

Tali disposizioni costituirebbero una violazione della libera circolazione dei capitali ex art. 56 CE e della libertà di stabilimento ex art. 43 CE.

La direttiva 88/361/CEE non includerebbe nell'allegato soltanto l'investimento in azioni e titoli, ma anche la partecipazione ad un'impresa o la piena assunzione del suo controllo secondo le modalità della circolazione dei capitali.

Stando alle precedenti dichiarazioni della Corte di giustizia il campo di protezione della libera circolazione dei capitali coprirebbe qualsiasi normativa che possa trattenere gli investitori di altri Stati membri dall'investire in quella società e dal partecipare alla sua amministrazione ed al suo controllo. Il diritto di cui all'art. 56 CE non soltanto avrebbe per scopo di impedire una discriminazione di investitori stranieri rispetto ai nazionali, ma comprenderebbe qualsiasi misura che pregiudichi in qualsiasi forma l'esercizio della libera circolazione dei capitali. Alla luce delle dichiarazioni della Corte sul divieto di restrizioni ex art. 56 CE, il diritto di voto rafforzato imposto dall'ordinamento nazionale via il VW Gesetz costituirebbe un'indiretta restrizione all'acquisto e sarebbe quindi una violazione della libera circolazione dei capitali.

Grazie alla sua partecipazione azionaria il Land della Bassa Sassonia raggiungerebbe, quando di norma non è integralmente rappresentato il capitale avente diritto di voto, quel 20% di voti necessari a bloccare le decisioni necessitanti una maggioranza di più dell'80%. Tale disposizione del VW Gesetz rappresenterebbe un ostacolo grazie all'esercizio del potere statale, poiché una siffatta disciplina renderebbe possibile al Land di impedire indesiderate modifiche dello status quo nei limiti in cui le stesse possano essere introdotte solo via la categoria di decisioni richiedenti ai sensi della legge sulle società per azioni un quorum più elevato.

Il diritto previsto dal VW Gesetz di inviare rappresentanti della Repubblica federale di Germania e del Land Bassa Sassonia nel consiglio di sorveglianza a prescindere dall'entità del possesso di azioni restringerebbe il diritto degli altri azionisti ad una rappresentanza adeguata nel consiglio di sorveglianza della società e poiché - come la Corte ha dichiarato addirittura a più riprese - una disciplina restrittiva dell'acquisto di partecipazioni o della possibilità di partecipare effettivamente per altra via all'amministrazione di una società costituirebbe una restrizione della libera circolazione dei capitali, la disciplina legislativa in parola porrebbe in essere una restrizione della libera circolazione dei capitali contraria al diritto comunitario.

Una restrizione della libera circolazione dei capitali sarebbe giustificata solo per i motivi indicati all'art. 56 CE o per cosiddetti motivi di interesse generale. Secondo i criteri elaborati dalla Corte siffatte misure, per poter essere non discriminatorie nell'interesse generale, dovrebbe essere sostanzialmente necessarie e proporzionali rispetto allo scopo perseguito. Tali motivi dovrebbero in particolare valere per tutte le persone o imprese operanti nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato membro di accoglienza. Interessi finanziari generali che esulino dai motivi riguardanti il diritto tributario di cui all'art. 56 CE nonché altri obiettivi economici dello Stato membro non potrebbero giustificare in base alla giurisprudenza consolidata alcun pregiudizio che risulti vietato a norma del Trattato CE. Le menzionate disposizioni del VW Gesetz, valutate secondo i parametri dell'art. 56 CE e della pertinente giurisprudenza, costituirebbero restrizioni indirette all'acquisto per cui non sussistono motivi di giustificazione rilevanti sotto il profilo del diritto comunitario.

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