Language of document : ECLI:EU:C:2014:106

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 26 febbraio 2014 (1)

Causa C‑162/13

Damijan Vnuk

contro

Zavarovalnica Triglav d.d.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče (Slovenia)]

«Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato da un trattore munito di un rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile»





1.        Nella presente causa, la Corte è chiamata a precisare l’ambito di applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2).

2.        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure». Ne consegue che, per precisare l’ambito di applicazione della direttiva 72/166, occorre intendersi sulle nozioni di «veicolo» e di «circolazione».

I –    Procedimento principale e questione pregiudiziale

3.        L’incidente all’origine del procedimento principale è accaduto il 13 agosto 2007 ed è descritto dal giudice del rinvio come causato da un trattore che trainava un rimorchio – veicolo per il quale era stato effettivamente concluso un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile. Ingranando la retromarcia per parcheggiare il rimorchio nel fienile, il conduttore del trattore è indietreggiato e il rimorchio ha rovesciato una scala su cui era salito il ricorrente nel procedimento principale, il sig. Vnuk. Quest’ultimo è caduto e si è ferito. Egli ha proposto, davanti ai giudici sloveni, un ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale contro la compagnia di assicurazioni presso la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo.

4.        Sia il giudice di primo grado che il giudice di appello hanno respinto il ricorso. Essi hanno considerato, in sostanza, che gli obiettivi principali dell’assicurazione obbligatoria sono quelli della socializzazione del rischio e della tutela delle necessità delle persone ferite e dei passeggeri nell’ambito della circolazione stradale. Le circostanze in cui si è verificato l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima non costituiscono, secondo tali giudici, una situazione tipica di circolazione e il danno subito dal sig. Vnuk non dipende da guida su strada. Inoltre, il trattore non sarebbe stato utilizzato, nelle circostanze del procedimento principale, come un veicolo ma, al contrario, come una macchina. Orbene, la copertura dell’assicurazione obbligatoria non si estenderebbe a un tale utilizzo, poiché riguarderebbe unicamente gli incidenti della circolazione, cioè quelli accaduti utilizzando un veicolo nell’ambito della circolazione stradale.

5.        Il sig. Vnuk è stato autorizzato a presentare davanti al giudice del rinvio un ricorso per revisione contro la decisione del giudice d’appello. A norma dell’articolo 15 della legge sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu; in prosieguo: la «ZOZP»), «[i]l proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni che causi a terzi utilizzando il veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni (in prosieguo: l’“assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”), con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare». Il sig. Vnuk ritiene, quindi, che l’interpretazione di tale disposizione resa dal giudice d’appello sia troppo restrittiva. La nozione di circolazione non riguarderebbe solo le situazioni di guida su strada. Inoltre, il trattore non sarebbe stato utilizzato come macchina al momento dell’incidente, poiché un trattore che traina un rimorchio deve essere, a suo avviso, considerato un veicolo. Pertanto, l’incidente dovrebbe essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP.

6.        La convenuta nel procedimento principale sostiene, al contrario, che l’incidente si è prodotto in una situazione di lavoro davanti a un fienile, quindi né mentre il trattore veniva utilizzato come veicolo a fini di circolazione stradale né in una situazione di circolazione stradale propriamente detta. Essa fa presente, inoltre, che i premi di assicurazione sono calcolati applicando una tabella particolare che tiene conto dei rischi propri di ciascuna categoria di veicoli. In tale tabella, i trattori sono notoriamente ritenuti presentare un rischio minore, tenuto conto del fatto che sono poco utilizzati come veicoli destinati alla circolazione stradale, e i premi di assicurazione sono conseguentemente più economici. Accadrebbe diversamente se l’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP dovesse coprire anche situazioni come quella di cui al procedimento principale.

7.        Il giudice del rinvio rileva, dal canto suo, che la nozione di circolazione dei veicoli non è definita dal diritto nazionale e che tale lacuna è puntualmente colmata dalla giurisprudenza. Ebbene, i giudici nazionali ritengono, in via generale, che non sia decisivo stabilire se il danno sia avvenuto su una strada pubblica, a veicolo fermo o a motore spento. Per contro, non considerano che l’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP copra una situazione in cui un veicolo è utilizzato come una macchina, per esempio quando un trattore funziona come un attrezzo nei campi.

8.        Poiché l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli trova la sua origine nel diritto dell’Unione, il giudice del rinvio sottolinea altresì che né la direttiva 72/166, in particolare il suo articolo 3, paragrafo 1, né le direttive successive (3) definiscono la nozione di circolazione. Orbene tale nozione può essere compresa o nel senso dell’utilizzo del veicolo nella circolazione stradale – nel qual caso l’incidente del sig. Vnuk, se non è stato causato da un veicolo e non è occorso durante la circolazione, non è accaduto nel contesto di una situazione di circolazione – o nel senso dell’utilizzo e/o del funzionamento del veicolo, a prescindere se l’incidente si sia verificato in una situazione di circolazione di veicoli.

9.        In tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla Corte il 29 marzo 2013, di sottoporre a quest’ultima, sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [72/166] debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze di specie, in cui l’assicurato della parte convenuta ha fatto cadere il ricorrente da una scala con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale».

II – Procedimento dinanzi alla Corte

10.      I governi tedesco e irlandese nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

III – Analisi giuridica

11.      Prima di entrare nel cuore dell’argomento, desidero far presente che, al di là della natura apparentemente banale del fatto oggetto del procedimento principale, la presente causa è molto più delicata di quanto non sembri. Essa rivela una lacuna nel diritto dell’Unione che spetta alla Corte colmare oggi in un campo particolarmente proteiforme, poiché si possono immaginare i casi più disparati di incidenti causati da o per mezzo di un veicolo. Di conseguenza, sarebbe opportuno, per la Corte, formulare una posizione in grado di contribuire alla definizione del procedimento principale, esaminando le caratteristiche del caso, senza pretendere di fornire un’interpretazione definitiva della nozione di «circolazione».

12.      La particolare prudenza che invoco è dettata soltanto dalla nostra incapacità di costringere in una definizione unica ciò che può essere un incidente sopravvenuto in una situazione di circolazione stradale o risultante dall’utilizzo di un autoveicolo, tanto è vario il campo in questione. Deve essere chiaro che questa stessa prudenza non è dettata dalla preoccupazione espressa dalla convenuta nel procedimento principale, la quale – in modo tutto sommato poco sorprendente trattandosi di una compagnia di assicurazioni – eccepisce il rischio finanziario a cui sarebbero esposti gli assicuratori, e quindi, successivamente, i consumatori, nel caso in cui la Corte dovesse decidere a favore di una copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, dell’incidente all’origine del procedimento principale.

13.      La questione unica posta dal giudice del rinvio solleva, infatti, una doppia problematica. Da un lato, considerati gli scambi di argomenti intercorsi davanti ai diversi giudici nazionali investiti della controversia, appare utile andare subito a confermare, rapidamente, che il trattore può essere considerato un veicolo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166. Dall’altro lato, occorrerà determinare se i danni subiti dal sig. Vnuk risultino dalla circolazione stradale del trattore in quanto veicolo oppure dal suo utilizzo e se l’incidente di cui egli è stato vittima rientri, in quanto tale, nell’ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166.

A –    Il trattore all’origine dell’incidente deve essere qualificato come «veicolo» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166

14.      A termini del suo articolo 1, punto 1, la direttiva 72/166 si applica a «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché [a]i rimorchi, anche non agganciati».

15.      Conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4 della direttiva 72/166, gli Stati membri avevano la facoltà di derogare alle disposizioni dell’articolo 3 di tale direttiva per singole categorie di persone e di veicoli, il cui elenco doveva essere comunicato sia agli altri Stati membri che alla Commissione (4). Se è vero che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà, talvolta precisamente per escludere dall’obbligo di assicurazione i veicoli agricoli o i trattori che stazionano abitualmente nel loro territorio – come la Repubblica di Malta o la Repubblica di Finlandia –, occorre constatare che lo Stato membro in cui è instaurato il procedimento principale ha fatto una scelta diversa (5).

16.      Non vi è dubbio, pertanto, che il trattore all’origine dell’incidente debba essere qualificato come «veicolo» ai sensi delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta altresì che il trattore trainava un rimorchio e che è quest’ultimo ad aver rovesciato la scala. Anche in questo caso, il testo della direttiva 72/166 è molto chiaro, poiché indica esplicitamente che i rimorchi, anche non agganciati – ma non sarebbe questo il caso per l’incidente che ci interessa –, sono considerati veicoli.

17.      Inoltre, non esiste alcun fondamento testuale che giustifichi la distinzione, operata dalla convenuta nel procedimento principale davanti al giudice del rinvio, tra «macchine» e «veicoli». A tal proposito, condivido le preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardo alle difficoltà pratiche e alla fonte di insicurezza per le vittime di incidenti rappresentate da un tale criterio. In effetti, è spesso difficile, per tali categorie di veicoli a uso «misto», distinguere quando cessino di operare nelle loro funzioni di veicolo per essere utilizzate come attrezzi di lavoro. Comunque sia, tale valutazione potrebbe avere un’influenza semmai per determinare se un incidente risulti dalla circolazione del veicolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, ma non sulla qualificazione in quanto tale del veicolo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della stessa direttiva.

B –    Sulla nozione di incidente risultante dalla circolazione di un veicolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166

18.      Al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio, suggerisco di tornare, innanzitutto, sulle ragioni che lo fanno dubitare del significato da attribuire alla normativa nazionale che ha trasposto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e che traggono origine dalla variazione terminologica delle diverse versioni linguistiche di detto articolo. Successivamente, al fine di unificarne l’interpretazione, occorrerà procedere a un’analisi letterale, teleologica e sistematica di detta disposizione. Infine, si dovranno trarre le conseguenze dei risultati di tale analisi rispetto al caso concreto oggi sottoposto alla Corte.

1.      Le origini del dubbio: l’imprecisione terminologica del legislatore dell’Unione e la diversità delle prassi nazionali

19.      Fermo restando che si tratta di un veicolo, resta da decidere la questione se i danni da esso causati siano effettivamente risultati da una situazione di circolazione. Le difficoltà incontrate dal giudice del rinvio nascono dalle divergenze linguistiche fra i testi dell’Unione che fondano l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli.

20.      Per un lettore francofono, a prima vista non vi è dubbio che le direttive sull’assicurazione degli autoveicoli riguardino, nel loro stesso titolo, la circolazione dei veicoli.

21.      È sufficiente, tuttavia, consultare la versione in inglese delle medesime direttive per constatare che alcune versioni linguistiche si riferiscono all’assicurazione della responsabilità civile risultante dall’uso o dall’utilizzo dei veicoli (6). Tale è anche il caso della versione slovena.

22.      La stessa divergenza linguistica si riscontra nella lettura dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166.

23.      La versione in francese prescrive agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione» (7). Lo stesso varrebbe per le versioni in greco, italiano, neerlandese, polacco, portoghese e spagnolo.

24.      La versione in inglese dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, per parte sua, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie «to ensure that civil liability in respect of the use of vehicles normally based in its territory is covered by insurance» («affinché la responsabilità civile relativa all’utilizzo dei veicoli che stazionano abitualmente nel [loro] territorio sia coperta da un’assicurazione») (8). Anche le versioni in bulgaro, ceco, estone, finlandese, lettone, maltese, slovacco e sloveno rinviano alla nozione di uso dei veicoli.

25.      A loro volta, le versioni in danese, lituano, rumeno, svedese, tedesco e ungherese del suddetto articolo 3, paragrafo 1, fanno riferimento all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli.

26.      Tali divergenze creano evidentemente confusione in relazione all’esatto ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166. Da un lato, esso potrebbe essere interpretato nel senso che le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire esclusivamente gli incidenti causati nell’ambito della circolazione stradale – nozione che, del resto, deve ancora essere definita. Questa è la posizione difesa dalla compagnia di assicurazione convenuta nel procedimento principale davanti al giudice del rinvio. Dall’altro lato, in un’accezione più ampia, esso potrebbe essere interpretato come applicabile a tutti i danni connessi, in qualsiasi modo, all’utilizzo o al funzionamento del veicolo, a prescindere se l’incidente derivi o no da un contesto di circolazione stradale.

27.      L’ambiguità non è stata eliminata dagli Stati membri in occasione del recepimento delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. Infatti, mentre la versione in lingua tedesca dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 prevedeva un obbligo di assicurazione per i veicoli, le leggi di recepimento tedesca e austriaca fanno riferimento alla nozione di utilizzo del veicolo (9). Altri testi nazionali ricorrono, contestualmente e indifferentemente, ai termini «circolazione» e «utilizzo» dei veicoli, come, per esempio, in Croazia, in Lettonia, in Lituania e in Portogallo.

28.      Succede pure che la giurisprudenza nazionale non si senta vincolata dal testo della legge di recepimento e che ampli o, al contrario, restringa, l’ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione. La Corte di cassazione del Lussemburgo, per esempio, ha dichiarato che un veicolo coperto da un’assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli è, salvo diversa convenzione, assicurato in qualsiasi luogo si trovi, a prescindere se il danno sia stato causato durante la circolazione stradale oppure no (10). La Corte suprema della Lituania, dal canto suo, statuendo che il proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente che aveva avuto luogo in un’area chiusa non era soggetto all’obbligo di assicurazione, ha dato un’interpretazione più restrittiva di quella che il diritto nazionale sembrava autorizzare (11). Anche altri organi giurisdizionali hanno statuito che gli incidenti automobilistici avvenuti su un terreno agricolo o «chiuso» non sono coperti dall’assicurazione obbligatoria (12).

29.      Visto che le divergenze tra le versioni linguistiche della direttiva 72/166 possono dar luogo a interpretazioni così diverse, la Corte ha ripetutamente dichiarato che «la necessità di interpretare il diritto dell’[Unione] in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (…), nonché in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte» (13).

30.      Tale necessità si fa tanto più stringente in quanto l’ambiguità riguarda qui una nozione centrale per l’intero sistema istituito dalle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, di modo che la nozione di «circolazione» o di «utilizzo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, non facendo espresso rinvio al diritto degli Stati membri per una determinazione del suo significato e della sua portata, deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e così trovare un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ambito di tutta l’Unione europea, interpretazione che deve essere ricercata tenendo parimenti conto del contesto della disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (14). Infatti, sarebbe manifestamente contrario all’intenzione del legislatore e agli obiettivi da esso perseguiti – sui quali ritornerò immediatamente – far dipendere la copertura dell’assicurazione obbligatoria dalle definizioni individuali che ogni Stato membro volesse attribuire alle nozioni di «circolazione» e/o di «utilizzo».

2.      Sull’interpretazione letterale e teleologica delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli

31.      In via preliminare, ricordo che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 va interpretato alla luce delle successive direttive sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli per determinare gli obblighi gravanti sugli Stati membri allorché viene loro richiesto di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione (15).

32.      È opportuno sottolineare anzitutto che le direttive sull’assicurazione degli autoveicoli non contengono una definizione delle nozioni di «incidente» o di «sinistro», come pure delle nozioni di «circolazione» o di «uso» dei veicoli.

33.      Si rileva parimenti una certa evoluzione dell’ambito lessicale al quale il legislatore ha fatto ricorso in occasione dell’adozione delle diverse direttive. Infatti, la direttiva 72/166 è maggiormente concentrata sull’idea di veicolo collocato per definizione in un contesto di circolazione stradale: in essa viene fatto riferimento alla nozione di «staziona[mento] abituale» del veicolo (16), di «traffico dei viaggiatori» e di «amm[issione] alla circolazione» (17). Progressivamente, il testo delle direttive si allontana da tali considerazioni «veicolocentriche», se così mi posso esprimere, per adottare un approccio più personalistico e preoccuparsi non più dell’oggetto dell’assicurazione – il veicolo –, ma piuttosto delle differenti categorie di vittime degli incidenti, i cui danni dovranno essere coperti dall’assicurazione obbligatoria, che si tratti di «passeggero diverso dal conducente» (18), di «persone coinvolte in un incidente stradale» (19), di «passeggeri» (20), di «pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada» (21) o di «persona lesa a seguito di un sinistro» (22).

34.      L’incidente stesso è identificato in diverse forme e non viene sempre messo in relazione con la circolazione stradale o con l’utilizzo del veicolo. Si tratta di volta in volta di «incidente provocato (…) da un veicolo» (23), di «sinistri della circolazione automobilistica» (24), di «incidenti stradali» (25), di «sinistri (...) provocati dall’uso [di] veicoli» (26), di «incidenti causati dalla circolazione di un veicolo» (27), di «incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo» (28) o ancora di «incidenti automobilistici» (29).

35.      È parimenti utile rilevare che l’articolo 8 della direttiva 2000/26 modifica, in parte, la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (30). Tale modifica non riguarda, tuttavia, la classificazione dei rischi da coprire da parte dell’assicurazione obbligatoria prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, come risulta dal ramo 10 dell’allegato A della direttiva 73/239, il quale comprende, a titolo di responsabilità civile degli autoveicoli terrestri, «[o]gni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)» (31). Ai sensi della direttiva 72/239, il rischio da coprire non appare limitato alle sole situazioni di circolazione stradale.

36.      Da tale analisi testuale non risulta che il legislatore abbia stabilito una connessione intrinseca ed esclusiva tra il regime istituito dalle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli e la necessità di un contesto di circolazione stradale, nel suo significato ordinario più stretto, vale a dire quello di veicoli che si muovono sulle strade pubbliche destinate a tal fine. L’assenza di rigore nella redazione dei testi mi porta a ritenere che, seppur chiaramente presente, l’idea di circolazione stradale non sia – lo ricordo – né esclusiva né prevalente.

37.      Non infirma tale constatazione l’analisi teleologica delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. La consacrazione, all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, di un obbligo di assicurazione era stata dettata dall’esigenza di abolire il controllo dell’assicurazione alle frontiere di ogni Stato membro prima dell’ingresso dei veicoli sul proprio territorio, dal momento che tale controllo ostacolava la libera circolazione tanto delle persone quanto delle merci. Sebbene l’abolizione dei controlli sistematici sia stata accolta a partire dalla prima delle suddette direttive, il legislatore ha continuato ad arricchire il suo arsenale legislativo, essenzialmente per arrivare a definire progressivamente il trattamento da assicurare alle vittime (32). La Corte, con giurisprudenza costante, ha così rammentato che «dal preambolo [delle direttive 72/166 e 84/5] emerge che queste sono dirette, da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto» (33). L’obiettivo di protezione delle vittime, già presente nella direttiva 72/166 (34), non può essere quindi considerato secondario rispetto a quello di rendere più libera la circolazione delle persone e delle merci nella prospettiva della realizzazione del mercato comune. La giurisprudenza in materia mostra una chiara inclinazione della Corte ad un’interpretazione ampia ed estensiva delle disposizioni che potrebbero essere favorevoli alle vittime e ad un’interpretazione, al contrario, più restrittiva di tutte le disposizioni che porterebbero all’esclusione dell’obbligo di risarcimento nei confronti di una determinata categoria di persone (35).

3.      Applicazione al caso di specie

38.      Per l’interpretazione di «danno» ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 72/166, la Corte ha già dichiarato che, non avendo il legislatore meglio definito tale nozione, nulla permette di considerare che taluni danni debbano essere esclusi dalla copertura e che nessuna delle prime tre direttive sull’assicurazione degli autoveicoli porta a concludere che il legislatore ha inteso limitare la protezione assicurata dalle medesime restringendo la nozione di «danno» (36).

39.      Sono convinto che lo stesso tipo di ragionamento possa essere applicato alla presente causa.

40.      È necessario constatare, infatti, che la nozione di «circolazione» viene utilizzata, nel testo dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, solo in sette versioni linguistiche delle ventidue disponibili. Inoltre, la terminologia utilizzata dal legislatore dell’Unione nelle direttive relative all’assicurazione degli autoveicoli non risulta strettamente e rigorosamente limitata agli incidenti stradali. Infine, il medesimo legislatore ha continuato a rafforzare le garanzie offerte alle vittime di incidenti.

41.      In tali circostanze, adottare una concezione ampia della nozione di «circolazione», vale a dire una che si avvicini quanto più possibile al termine utilizzato nella maggior parte delle versioni linguistiche, non solo non significa forzare la volontà del legislatore, ma risulta anzi in linea con la giurisprudenza della Corte testé citata. A tale proposito, non condivido le inquietudini espresse dal governo irlandese in relazione al principio di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme e ricordo che la classificazione del rischio coperto dalla responsabilità civile in questione nella direttiva 72/166 rinvia essa stessa alla nozione di «uso» del veicolo, e non solo alla circolazione stradale (37).

42.      L’assicurazione obbligatoria stipulata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 deve perciò coprire, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’insieme delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, i danni causati da un veicolo in occasione del suo uso, purché tale uso sia conforme alla funzione naturale di un veicolo. A fortiori, tutti i contesti di circolazione stradale sono coperti.

43.      Il fatto che l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima si sia verificato all’interno di una proprietà privata non risulta determinante. In primo luogo, la manovra è stata effettuata nel cortile di una casa colonica, luogo supposto carrabile e dove pertanto gli individui sono esposti ai rischi inerenti all’utilizzo dei veicoli. In secondo luogo, l’obiettivo di proteggere le vittime, considerate, giustamente, dal legislatore dell’Unione come la «parte debole» (38), e di trattarle allo stesso modo sarebbe compromesso se tali vittime dovessero vedere i propri danni scoperti solo perché l’utilizzo del veicolo è avvenuto al di fuori delle strade pubbliche. A mio avviso, se si adotta una concezione ampia della nozione di «circolazione» nel significato di «utilizzo» del veicolo, allora è parimenti necessario ritenere che gli incidenti coperti non siano solamente quelli che hanno luogo su una strada pubblica. In terzo luogo, un approccio del genere soddisfa pure l’altro obiettivo perseguito, segnatamente, dalla direttiva 72/166, della libera circolazione delle persone e delle merci, poiché l’assicurazione obbligatoria coprirebbe tutte le situazioni di utilizzo di un veicolo – nei limiti esposti al paragrafo precedente – e ciò a prescindere dallo status giuridico o dalla qualificazione dell’area sulla quale l’incidente si è verificato.

44.      Infine, dal momento che l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima è stato causato dalla marcia indietro del veicolo, è certamente l’utilizzo del veicolo in quanto tale il fatto generatore, senza che per la definizione del procedimento principale sia necessario interrogarsi ulteriormente sulle eventuali conseguenze dell’utilizzo di un veicolo come macchina in relazione all’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo.

45.      Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, tenuto conto del carattere autonomo della nozione di circolazione quale risulta parimenti dalle successive direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, deve essere interpretato nel senso che occorre comprendere in tale nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere il suo rimorchio in un fienile.

IV – Conclusione

46.      Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione sollevata dal Vrhovno sodišče:

Tenuto conto del carattere autonomo della nozione di circolazione quale risulta parimenti dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17), della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33), della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), nonché della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), si deve interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, nel senso che occorre comprendere nella suddetta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere il suo rimorchio in un fienile.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 103, pag. 1.


3 –      La seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17); la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33); la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva sull’assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), nonché la direttiva 2005/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) (in prosieguo, congiuntamente: le «direttive sull’assicurazione degli autoveicoli»). Occorre inoltre segnalare la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11), la quale ha opportunamente codificato la materia, ma non è applicabile, ratione temporis, al procedimento principale.


4 –      L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2005/14 ha completato il testo dell’articolo 4 della direttiva 72/166.


5 –      L’elenco delle persone dispensate dall’obbligo di assicurazione e delle autorità e degli organismi tenuti all’indennizzo è disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_fr.htm.


6 –      In inglese: «the use».


7 –      Il corsivo è mio.


8 –      Il corsivo è mio.


9 –      V., per il diritto austriaco, la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungstgesetz, BGBl. 651/1994) e, per quello tedesco, l’articolo 1 della legge sull’assicurazione obbligatoria (Pflichtversicherungsgesetz).


10 –      Sentenza n. 65/12 della Cour de cassation, del 20 dicembre 2012.


11 –      Decisione n. N575‑1685/2011 del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, del 23 settembre 2011. La medesima Corte ha tuttavia accolto una concezione piuttosto restrittiva di «area chiusa», precisando, nella stessa decisione, che una foresta, i dintorni di una foresta e i fossati non lo erano.


12 –      È il caso dei giudici bulgari, lituani e del Regno Unito.


13 –      Sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C‑347/08, Racc. pag. I‑8661, punto 26 e giurisprudenza citata). Nello stesso senso, v. anche sentenze del 24 ottobre 2013, Haasová (C‑22/12, punto 48 e giurisprudenza citata) e Drozdovs (C‑277/12, punto 39 e giurisprudenza citata).


14 –      V. sentenza del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication (C‑426/05, Racc. pag. I‑685, punto 26 e giurisprudenza citata).


15 –      V. paragrafo 27 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a. (C‑409/11).


16 –      Articoli 1, punto 4, 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166.


17 –      Rispettivamente, considerando 6 e articolo 6 della direttiva 72/166.


18 –      Articolo 1 della direttiva 90/232.


19 –      Articolo 5 della direttiva 90/232.


20 –      Considerando 15 della direttiva 2005/14.


21 –      Considerando 16 e articolo 4 della direttiva 2005/14.


22 –      Articolo 4 della direttiva 2005/14.


23 –      Articolo 5 della direttiva 72/166.


24 –      Considerando 4 della direttiva 90/232.


25 –      Considerando 14 e 20 della direttiva 2000/26.


26 –      Articolo 1, paragrafo 1, commi primo e secondo, della direttiva 2000/26.


27 –      Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/26.


28 –      Articolo 4 della direttiva 2005/14.


29 –      Considerando da 20 a 22 della direttiva 2005/14.


30 –      GU L 228, pag. 3.


31      Il corsivo è mio. La versione in francese ricorre a un termine («emploi») simile a quello impiegato nella versione in inglese («use») o in quella in italiano («uso»), per citare solo tali versioni linguistiche.


32 –      È necessario un breve cenno dell’evoluzione di tale protezione delle vittime. La direttiva 84/5 ha consacrato il principio della copertura obbligatoria dei danni alle cose e alle persone, ha fissato gli importi minimi garantiti di risarcimento e ha imposto la creazione di un organismo incaricato del risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati o per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione (articolo 1), ha limitato le cause di esclusione contenute nei contratti di assicurazione (articolo 2) e ha esteso la copertura ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro (articolo 3). La direttiva 90/232 ha esteso la copertura dei danni alla persona a qualsiasi passeggero diverso dal conducente (articolo 1) e ha consacrato il diritto all’informazione delle parti coinvolte in un incidente per quanto riguarda l’identità della società assicuratrice in questione (articolo 5). La direttiva 2000/26 ha spiegato in dettaglio le disposizioni applicabili in particolare alle persone lese (articolo 1), quali il diritto di azione diretta (articolo 3), la designazione obbligatoria di un mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri (articolo 4), la creazione di un nuovo centro d’informazione (articolo 5) e di un organismo d’indennizzo (articolo 6). Infine, la direttiva 2005/14 (articolo 2) ha permesso l’adattamento degli importi minimi di copertura e la loro revisione ogni cinque anni, come anche l’estensione dell’ambito di intervento dell’organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone, previsto dalla direttiva 84/5. Essa ha ulteriormente limitato le clausole di esclusione dalla copertura assicurativa e ha previsto l’estensione di tale copertura ai danni alle persone e alle cose dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti della strada, vietando al contempo l’opposizione di franchigie alle persone lese ed estendendo ulteriormente il diritto di queste ultime all’informazione (articolo 4).


33 –      Sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida (C‑300/10, punto 26 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.


34 –      V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, Racc. pag. I‑1829, punto 18), e del 1o dicembre 2011, Churchill Insurance Company e Evans (C‑442/10, Racc. pag. I‑12639, punto 30). Tale obiettivo è stato evocato anche di recente [v. citate sentenze Haasová (punti 47 e 49) e Drozdovs (punti 38 e 40)].


35 –      V., in particolare, sentenze del 14 settembre 2000, Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira (C‑348/98, Racc. pag. I‑6711); del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, Racc. pag. I‑3067), nonché, già citate, Haasová e Drozdovs.


36 –      Sentenza Haasová, cit. (punti 53 e 54).


37 –      V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.


38 –      V. articolo 4 della direttiva 2005/14.