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Impugnazione proposta il 6 luglio 2016 dall’Aughinish Alumina Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) emessa il 22 aprile 2016 nelle cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II: Irlanda e Aughinish Alumina Ltd contro Commissione europea

(Causa C-373/16 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd ("AAL") (rappresentanti: C. Little, C. Waterson, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 nella causa T-69/06 RENV II;

condannare la Commissione alle spese sostenute dall’AAL in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’AAL deduce due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale:

Primo motivo: Errore di diritto nella valutazione di circostanze eccezionali; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto di motivazione.

L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel valutare il legittimo affidamento dell’AAL, in particolare, nel valutare l’esistenza di «circostanze eccezionali». Tale motivo è diviso in quattro parti:

Prima parte: il Tribunale ha erroneamente valutato la portata e gli effetti della sentenza della Corte nella causa C-272/12 P.

Seconda parte: il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la situazione dell’AAL dovesse essere distinta da quella nella causa 223/85 RSV.

Terza parte: il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la giurisprudenza derivante dalla causa Demesa (cause C-183/02 P e C-187/02 P) come idonea a porre fine al legittimo affidamento dell’AAL quanto al mancato recupero.

Quarta parte: il Tribunale ha erroneamente omesso di procedere alla necessaria ponderazione degli interessi pubblici e privati. Il Tribunale ha, in tal modo, violato il principio di tutela del legittimo affidamento e ha aggravato detto errore con il difetto di motivazione.

Secondo motivo: errore di diritto quanto all’interpretazione dell’articolo 1, lettera b) , punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio1 .

L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’indicare e applicare le condizioni in base alle quali un aiuto è considerato aiuto esistente. In particolare, L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare l’articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).