Language of document : ECLI:EU:C:2016:668

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

6 settembre 2016 (*)

«Procedimento sommario – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Decisione della Commissione europea – Obbligo di restituzione degli importi versati al ricorrente, maggiorati di interessi, nell’ambito di taluni progetti finanziati dall’Unione europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Irricevibilità manifesta»

Nel procedimento C‑378/16 P-R,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, proposta il 7 luglio 2016,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, con sede in Bucarest (Romania), rappresentato da S. Famiani, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Moro e L. Di Paolo, in qualità di agenti, assistite da D. Gullo, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 2016, l’Inclusion Alliance for Europe GEIE ha chiesto alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 aprile 2016, Inclusion Alliance for Europe GEIE/Commissione (T‑539/13, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:235), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso per l’annullamento della decisione C (2013) 4693 final della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al recupero della somma di EUR 212 411,89, maggiorata degli interessi, dovuta dal ricorrente nell’ambito dei progetti MARE, Senior e ECRN (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2        Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, il ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata nonché della decisione controversa.

3        Il 9 agosto 2016 la Commissione europea ha presentato le sue osservazioni scritte.

 Fatti e ordinanza impugnata

4        Il ricorrente è un’entità di diritto rumeno operante nel settore della sanità e dell’inclusione sociale.

5        In seguito alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1), la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, ha concluso con il ricorrente, rispettivamente il 19 dicembre 2007 e il 2 settembre 2008, due contratti di sovvenzione denominati «Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People: a dialogue roadmap» e «Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies».

6        Nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), adottato con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU 2006, L 310, pag. 15), e relativo, anch’esso, al periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, la Commissione ha stipulato con il ricorrente, il 6 ottobre 2008, un altro contratto di sovvenzione, denominato «European Civil Registry Network».

7        Le disposizioni contrattuali in esame prevedono l’erogazione, da parte della Commissione, di un finanziamento – fino a un tetto massimo predeterminato – a titolo di rimborso dei costi ritenuti finanziabili sostenuti dai partecipanti per l’esecuzione di progetti di ricerca.

8        Inoltre, esse prevedono in sostanza che, ai fini della verifica delle condizioni richieste per l’attribuzione del finanziamento, la Commissione possa fra l’altro, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo la conclusione dello stesso, svolgere verifiche contabili riguardanti «aspetti finanziari, sistemici o di altra natura (tra cui i principi contabili e di gestione) relativi alla corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione».

9        Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha avviato talune procedure di verifica nei confronti del ricorrente, dalle quali è emerso che la gestione finanziaria dei progetti oggetto delle convenzioni di cui è causa non era stata effettuata correttamente.

10      Di conseguenza, la Commissione ha chiesto al ricorrente la restituzione di talune somme connesse al finanziamento da quest’ultimo percepito nell’ambito di dette convenzioni.

11      Poiché il ricorrente non ha provveduto all’integrale restituzione delle somme richieste dalla Commissione, il 17 luglio 2013 quest’ultima ha adottato, in forza dell’articolo 299 TFUE, la decisione controversa, costituente titolo esecutivo per il recupero delle somme ancora dovute.

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2013, il ricorrente ha presentato un ricorso volto all’annullamento di tale decisione, che è stato respinto mediante l’ordinanza impugnata.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede alla Corte di sospendere l’esecuzione dell’ordinanza impugnata e della decisione controversa, nonché di condannare la Commissione alle spese.

14      Dal canto suo, la Commissione chiede il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e la condanna del ricorrente alle spese.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

15      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 278 TFUE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

16      L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è dimostrato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Tali condizioni sono cumulative, così che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte laddove una di queste condizioni non sia soddisfatta. Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a., C‑691/15 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:597, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

17      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di provvedimenti provvisori deve inoltre consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda [ordinanze del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata, EU:C:2010:242, punto 13; nonché del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

18      Inoltre, data la celerità che caratterizza, per sua natura, il procedimento sommario, si può ragionevolmente esigere dalla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori che essa presenti, salvo casi eccezionali, fin dalla fase della presentazione della sua domanda, tutti gli elementi di prova disponibili a sostegno di quest’ultima, affinché il giudice dei procedimenti sommari possa valutare, su tale base, la fondatezza della domanda [ordinanza del presidente della Corte del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

19      Non soddisfa tali requisiti una domanda di provvedimenti provvisori che ometta di esporre gli elementi di fatto e di prova che, da un lato, avrebbero dovuto esservi contenuti come elementi essenziali relativi ai requisiti per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti e, dall’altra, avrebbero potuto essere esposti in tale domanda, dato che il ricorrente non si trovava nell’impossibilità di farli valere al momento della presentazione di detta domanda [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte dell’11 novembre 2011, Nencini/Parlamento, C‑530/10 P(R), non pubblicata, EU:C:2011:729, punto 31].

20      Inoltre, per quanto concerne in particolare il fumus boni iuris, a un’omissione di questo tipo non si può rimediare attraverso il mero riferimento al ricorso di impugnazione sprovvisto di qualsiasi spiegazione relativa agli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 10 giugno 1988, Sofrimport/Commissione, 152/88 R, EU:C:1988:296, punto 12, e del 12 ottobre 2000, Grecia/Commissione, C‑278/00 R, EU:C:2000:565, punto 27).

21      Orbene, nel caso in esame, per dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris, il ricorrente si limita, nella sua domanda, a rinviare integralmente ai motivi del ricorso di impugnazione, precisando soltanto che egli «risulta ancora gravato da una situazione di incertezza, sotto il profilo giuridico, per effetto di una erronea interpretazione dei principi del diritto dell’Unione, da parte del Tribunale, in ordine alla legittimità e fondatezza delle proprie richieste processuali» e che «le argomentazioni relative alla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione configur[a]no di per sé almeno un sufficiente fondamento della presente istanza».

22      Ciò posto, la domanda di provvedimenti provvisori evidentemente non risponde ai requisiti stabiliti dall’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura in quanto non si può ritenere che esponga a sufficienza gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

23      Dato il carattere cumulativo delle condizioni richieste per la concessione di provvedimenti provvisori, occorre pertanto respingere la domanda in quanto manifestamente irricevibile, senza procedere all’esame delle spiegazioni in essa contenute riguardo all’urgenza e alla ponderazione degli interessi.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.