Language of document : ECLI:EU:C:2014:2151

Causa C‑114/12

Commissione europea

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Azione esterna dell’Unione europea – Accordi internazionali – Protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione – Negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d’Europa – Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell’Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esterna esclusiva dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2014

1.        Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio – Inclusione

(Artt. 218, §§ 3 e 4, TFUE e 263 TFUE)

2.        Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti degli organismi di radiodiffusione – Carattere esclusivo – Fondamento – Incidenza sulle norme del diritto dell’Unione contenute nelle direttive 93/83, 2001/29, 2004/48, 2006/115 e 2006/116

(Art. 3, § 2, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, 2004/48, 2006/115 e 2006/116)

3.        Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Carattere esclusivo – Criterio di valutazione – Presenza di norme comuni dell’Unione in un determinato settore disperse in strumenti giuridici diversi – Irrilevanza

(Art. 3, § 2, TFUE)

1.        Una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell’Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati di un accordo internazionale raggruppa le autorizzazioni a negoziare rilasciate alla Commissione, da un lato, e agli Stati membri nonché alla presidenza del Consiglio, dall’altro. Ne consegue necessariamente che il Consiglio ha partecipato alla concessione di entrambe le autorizzazioni. Pertanto, sebbene il ricorso riguardi in parte una decisione adottata dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di rappresentanti dei rispettivi governi e non di membri del Consiglio, detto ricorso è ricevibile per quanto concerne la decisione impugnata nella sua interezza.

(v. punti 38, 41)

2.        Esiste un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione da parte degli impegni internazionali, o di modificare la portata di tali norme, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme o, quantomeno, in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme.

Il contenuto dei negoziati per una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva, come delimitato dalla raccomandazione del 2002, dal memorandum del 2008 e dal rapporto del 2010, rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell’Unione. Infatti, dalle direttive 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2006/116, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, emerge che i predetti diritti formano oggetto, in diritto dell’Unione, di un quadro giuridico armonizzato che mira in particolare a garantire il buon funzionamento del mercato interno e che ha istituito un regime di protezione elevata e omogenea a favore degli organismi di radiodiffusione.

Tali negoziati possono quindi incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata. Pertanto, detti negoziati rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

(v. punti 68, 70, 79, 102)

3.        L’esistenza di una competenza esterna di natura esclusiva dell’Unione deve basarsi su conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’accordo internazionale previsto e il diritto dell’Unione in vigore, da cui risulti che un tale accordo può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata.

A tale proposito, il fatto che il quadro giuridico armonizzato del settore del diritto dell’Unione di cui trattasi sia stato predisposto mediante diversi strumenti giuridici non è atto a rimettere in discussione la fondatezza di tale interpretazione. Infatti, la valutazione dell’esistenza del rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata tramite impegni internazionali non può dipendere da una distinzione artificiosa fondata sulla presenza o meno di tali norme in un solo e unico strumento di diritto dell’Unione.

(v. punti 74, 81, 82)