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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 – Fédération internationale de football association (FIFA) / Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(C-204/11 P)1

(Impugnazione – Radiodiffusione televisiva – Direttiva 89/552/CEE – Articolo 3 bis – Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Motivazione – Articoli 43 CE e 49 CE – Diritto di proprietà)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da M. Gray, barrister), Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e M. J.-C. Halleux, agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski e J. Beeko, agenti, assistiti da T. de la Mare, QC)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 febbraio 2011, Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione (T-385/07), che ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/479/CE della Commissione, del 25 giugno 2007, che ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario talune misure adottate dal Regno del Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La Fédération internationale de football association (FIFA) è condannata alle spese.

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1 GU C 232 del 6.8.2011.