Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 - Viega / Commissione
("Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Partecipazione all'infrazione - Obbligo di motivazione - Ammende - Fatturato rilevante- Circostanze attenuanti")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Germania) (rappresentanti: inizialmente, J. Burrichter, T. Mäger e F. Bulst, successivamente J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Botta, agenti, assisiti dall'avv. A. Böhlke)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Viega GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 42 del 24.2.2007.