Language of document : ECLI:EU:T:2014:165





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 marzo 2014 – Italia / Commissione

(causa T‑117/10)

«FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma operativo regionale 2000-2006 per la Regione Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 – Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono condurre ad irregolarità a carattere sistematico – Principio di partenariato – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 – Obbligo di motivazione – Incompetenza»

1.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo – Gravi carenze che possono comportare irregolarità di carattere sistemico – Conseguenze – Riduzione del contributo finanziario [Art. 317 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, § 1, e 39, § 2, c), e 3; regolamento della Commissione n. 438/2001, artt. 4 e 10] (v. punti 50, 51, 91, 92)

2.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999; regolamento della Commissione n. 438/2001) (v. punto 56)

3.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Decisione di riduzione di un contributo finanziario – Necessità di una previa procedura di cooperazione (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39) (v. punto 97)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Soppressione totale di un contributo finanziario concesso dal FESR – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 10% delle spese – Ammissibilità (Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, § 3) (v. punti 108, 115, 116)

5.                     Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Autolimitazione del potere discrezionale dell’istituzione autrice dell’atto (v. punto 110)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che riduce l’importo di un contributo finanziario dell’Unione (Art. 296 TFUE) (v. punti 125, 129, 130)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza della motivazione – Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione (Art. 296 TFUE) (v. punti 126, 128)

8.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamenti dell’Unione concessi per azioni nazionali – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario concesso ad un’azione nazionale – Procedura distinta e indipendente da quella del ricorso per inadempimento (Art. 258 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39) (v. punti 140‑143)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 10350 def. della Commissione, del 22 dicembre 2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata alla Repubblica italiana in attuazione della decisione C (2000) 2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo regionale POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.