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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa (Spagna) il 14 luglio 2017 – Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano

(Causa C-426/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa

Parti

Ricorrente: Elena Barba Giménez

Convenuta: Francisca Carrión Lozano

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 93/13/CEE, letta in combinato disposto con la direttiva 2005/29/CE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 35 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil [legge del 7 gennaio 2000, n. 1, recante il codice di procedura civile], in base alla quale gli organi incaricati della conduzione del procedimento d’ingiunzione di pagamento degli onorari non possono esaminare d’ufficio, prima di emettere il titolo esecutivo, se in un contratto tra un avvocato e un consumatore vi siano clausole abusive o sussistano pratiche commerciali sleali.

Se gli avvocati d’ufficio siano «professionisti» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 1 e dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 2 . Se gli articoli 6, paragrafo 1, lettera d), e 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE siano applicabili ai casi in cui le tariffe di un professionista sono disciplinate da una norma giuridica.

In caso di risposta in senso affermativo alla precedente questione, se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996, sul patrocinio a spese dello Stato, che stabilisce l’obbligo di applicare il regime tariffario previsto ex lege, malgrado il professionista attui condotte omissive o ingannevoli relativamente alla fissazione del prezzo dei propri servizi.

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta [a] una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996 la quale, in caso di accoglimento della domanda, subordina la retribuzione degli avvocati che forniscono consulenza nell’ambito del sistema del patrocinio a spese dello Stato a una tariffa degli onorari precedentemente approvata dagli stessi avvocati, senza che le autorità dello Stato membro interessato possano discostarsene.

Se tale disciplina soddisfi i requisiti di necessità e proporzionalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996 che, in caso di accoglimento della domanda presentata e in assenza di condanna alle spese, prevede, in capo al [beneficiario] del diritto al patrocinio a spese dello Stato, l’obbligo di corrispondere all’avvocato il suo compenso secondo alcune tariffe approvate da un ordine professionale che oltrepassino il 50% dell’importo annuo di una prestazione previdenziale.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 5GU L 95, pag. 29).

2     Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).