Language of document : ECLI:EU:C:2015:298

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 maggio 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Istituzione di una tutela brevettuale unitaria – Regolamento (UE) n. 1257/2012 – Articolo 118, primo comma, TFUE – Base giuridica – Articolo 291 TFUE – Delega di poteri a organismi esterni all’Unione europea – Principi dell’autonomia e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑146/13,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 22 marzo 2013,

Regno di Spagna, rappresentato da E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da M. Gómez‑Leal, M. Dean e U. Rösslein, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da:

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, J.‑C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, M. Möller e J. Kemper, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, F.‑X. Bréchot, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo;

Ungheria, rappresentata da M. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz e U. Persson, in qualità di agenti;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da M. Holt, in qualità di agente, assistito da J. Stratford, QC, e T. Mitcheson, barrister;

Commissione europea, rappresentata da I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders e F. Bulst, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), A. Ó Caoimh, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2        Detto regolamento è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea in seguito alla decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53; in prosieguo: la «decisione sulla cooperazione rafforzata»).

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

 La convenzione sulla concessione di brevetti europei

3        La convenzione sulla concessione di brevetti europei, sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: la «CBE»), al suo articolo 2, intitolato «Brevetto europeo», così prevede:

«(1)      I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

(2)      In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in tale Stato, salvo disposizione contraria della presente convenzione».

4        Ai sensi dell’articolo 142 de la CBE, intitolato «Brevetto unitario»:

«(1)      Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, ha disposto che i brevetti europei concessi per i suoi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti gli Stati del gruppo.

(2)      Le disposizioni della presente parte sono applicabili quando un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1».

5        L’articolo 143 della CBE, intitolato «Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti» (in prosieguo: l’«UEB»), dispone come segue:

«(1)      Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all’[UEB].

(2)      Per l’esecuzione dei compiti supplementari, possono essere istituiti presso l’[UEB] organi speciali, comuni agli Stati di tale [...] gruppo. Il Presidente dell’[UEB] assume la direzione di tali organi speciali; le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili».

6        L’articolo 145 della CBE, intitolato «Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione», è così formulato:

«(1)      Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituiti giusta l’articolo 143, paragrafo 2; l’[UEB] mette a disposizione di tale Comitato il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l’adempimento della sua missione. Il Presidente dell’[UEB] è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione.

(2)      La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono definite dal gruppo di Stati contraenti».

7        Ai sensi dell’articolo 146 della CBE:

«Sempre che abbia affidato compiti supplementari all’[UEB] giusta l’articolo 143, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese sostenute dall’Organizzazione per l’esecuzione di tali compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all’[UEB] per l’esecuzione di tali compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale imputabili a tali organi. L’articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47 sono applicabili mutatis mutandis».

8        L’articolo 147 della CBE, intitolato «Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario», così dispone:

«Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base alla tabella unica; l’importo minimo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è anche l’importo minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L’articolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile».

 L’accordo su un tribunale unificato dei brevetti

9        L’articolo 23 dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (GU C 175, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TUB»), enuncia quanto segue:

«Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all’insieme degli Stati membri contraenti collettivamente».

10      L’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo TUB così dispone:

«Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1),] relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore».

 Il diritto dell’Unione

11      I considerando 1, 4, 7, 9 16, 20, 24 e 25 del regolamento impugnato enunciano quanto segue:

«(1)  La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, [TUE]. È necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

(...)

(4)      La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento.

(...)

(7)      È opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale di un brevetto europeo con effetto unitario [(in prosieguo: il “BEEU”)] dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un [BEEU] dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile concedere in licenza un [BEEU] in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire un ambito di applicazione sostanziale uniforme della tutela conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei concessi a tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Infine, l’effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.

(...)

(9)      Il [BEEU] dovrebbe conferire al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela. Ciò dovrebbe essere garantito mediante l’istituzione di un tribunale unificato dei brevetti. Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile [(GU L 361, pag. 89)], si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l’[accordo TUB], incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.

(...)

(16)      Il gruppo di Stati contraenti che fanno uso delle disposizioni della parte IX della CBE può assegnare compiti all’UEB e istituire un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (“comitato ristretto”).

(...)

(20)      Il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo dovrebbero essere determinati al fine di garantire che, relativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi dei compiti affidati all’UEB siano interamente coperti dalle risorse generate dai [BEEU] e che, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo garantiscano il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

(...)

(24)      La giurisdizione sui [BEEU] dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i [BEEU], un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

(25)      È essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i [BEEU] al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un [TUB] conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima».

12      A termini dell’articolo 1 del regolamento impugnato:

«1.      Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione [sulla cooperazione rafforzata].

2.      Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della [CBE]».

13      L’articolo 2, lettere da a) a c), del regolamento impugnato prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “Stato membro partecipante”, uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione [sulla cooperazione rafforzata], o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, al momento in cui è effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9;

b)      “brevetto europeo”, un brevetto concesso dall’[UEB] secondo le norme e le procedure stabilite nella CBE;

c)      “[BEEU]”, un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento».

14      L’articolo 3 di tale regolamento è del seguente tenore:

«1.      Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria.

Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell’effetto unitario.

2.      Un [BEEU] possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.

Esso può essere concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso.

3.      L’effetto unitario di un brevetto europeo si considera come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato».

15      A norma dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del suddetto regolamento:

«1.      Il [BEEU] conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.

2.      La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

3.      Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai [BEEU] negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al [BEEU] in quanto oggetto di proprietà a norma dell’articolo 7».

16      Ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento:

«1.      Un [BEEU], in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti:

a)      il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o

b)      se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.

2.      Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza.

3.      Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il [BEEU], in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della CBE.

4.      L’acquisizione di un diritto non può dipendere dall’iscrizione in un registro nazionale dei brevetti».

17      L’articolo 9 del regolamento impugnato, intitolato «Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti», è così formulato:

«1.      Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:

a)      gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;

b)      includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria;

c)      ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del [BEEU] in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

d)      pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo;

e)      riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU] per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti;

f)      gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1260/2012;

g)      garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione; e

h)      garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei [BEEU].

2.      Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 del presente regolamento.

A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (“comitato ristretto”) ai sensi dell’articolo 145 della CBE.

Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti.

Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE.

3.      Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1».

18      Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento impugnato:

«1.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.      Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva.

In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di [BEEU] alla data della registrazione.

3.       Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell’accordo [TUB] al momento del deposito del suo strumento di ratifica. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di entrata in vigore dell’accordo [TUB] e un elenco degli Stati membri che hanno ratificato l’accordo alla data di entrata in vigore. Successivamente la Commissione aggiorna regolarmente l’elenco degli Stati membri partecipanti che hanno ratificato l’accordo [TUB] e pubblica tale elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.      Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le misure di cui all’articolo 9 siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento.

5.       Ogni Stato membro partecipante garantisce che le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante nel quale il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i [BEEU] alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.

6.      La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data».

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

20      Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

21      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento impugnato o, in subordine, annullarlo integralmente;

–        in subordine, dichiarare la nullità:

–        dell’intero articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nei termini indicati al quinto motivo del presente ricorso; e

–        dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in toto, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regolamento impugnato relativi a un tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del BEEU e fonte del diritto di quest’ultimo; e

–        condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

22      Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti da tutte le parti intervenienti, chiedono che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso, e

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

 Sul ricorso

23      A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce sette motivi, vertenti, rispettivamente, su una violazione dei valori dello Stato di diritto, su una mancanza di base giuridica, su uno sviamento di potere, su una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in via subordinata, dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), sulla violazione dei medesimi principi, per aver delegato all’UEB taluni compiti amministrativi in materia di BEEU e, per quanto riguarda i motivi sesto e settimo, sulla violazione dei principi dell’autonomia e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dei valori dello Stato di diritto

 Argomenti delle parti

24      Il Regno di Spagna sostiene che il regolamento impugnato debba essere annullato in quanto esso viola i valori dello Stato di diritto richiamati dall’articolo 2 TUE. Detto regolamento appresterebbe una tutela basata sul brevetto europeo, mentre il procedimento amministrativo preordinato alla concessione di tale brevetto sarebbe sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti fondamentali, il che lederebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Il Regno di Spagna aggiunge che non può ammettersi che il suddetto regolamento «incorpori» nell’ordinamento giuridico dell’Unione atti promananti da un organismo internazionale che non è soggetto ai citati principi e che la legislazione dell’Unione accorpi nella propria normativa un sistema internazionale in cui il rispetto dei principi costituzionali enunciati dal Trattato FUE non sia garantito. Tale Stato membro precisa, in tale contesto, da un lato, che le commissioni di ricorso e la commissione ampliata di ricorso dell’UEB sono organi istituiti all’interno di tale Ufficio, i quali non godono di alcuna indipendenza rispetto a quest’ultimo. Dall’altro lato, le decisioni di tali commissioni di ricorso e di tale commissione allargata di ricorso non sarebbero soggette ad alcun ricorso giurisdizionale, in quanto l’Organizzazione europea dei brevetti gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione.

25      Il Parlamento, dopo aver ricordato che il sistema del BEEU si fonda su una scelta razionale del legislatore dell’Unione, al quale è riconosciuto un ampio potere discrezionale, ritiene che il livello di tutela dei diritti dei singoli offerto dal regolamento impugnato e garantito parallelamente dalla CBE e dal tribunale unificato dei brevetti sia compatibile con i principi dello Stato di diritto. Le decisioni amministrative dell’UEB relative alla concessione di un BEEU potrebbero essere oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi a diverse istanze, in seno a detto Ufficio. Orbene, il livello di tutela riconosciuto ai singoli nell’ambito della CBE sarebbe stato ritenuto accettabile dagli Stati membri, che sono tutti parti di detta convenzione.

26      Il Consiglio sostiene che tale primo motivo non è chiaro. Quest’ultima istituzione ritiene, in via principale, che il trasferimento di competenze a un’organizzazione internazionale sia compatibile con la tutela dei diritti dell’uomo, a condizione che, in seno all’organizzazione interessata, i diritti fondamentali siano oggetto di una tutela equivalente. Tale ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie. In via subordinata, secondo il Consiglio, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento impugnato obbliga gli Stati membri a garantire un protezione giuridica efficace.

27      Le parti intervenienti condividono, in sostanza, gli argomenti del Parlamento e del Consiglio. Tuttavia, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, sottolineano in via preliminare che il motivo in esame è inconferente.

 Giudizio della Corte

28      È pacifico che il regolamento impugnato costituisce, ai sensi del suo articolo 1, un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, intitolato «Brevetto unitario». Da tale disposizione risulta che gli Stati parti di un accordo del genere convengono che i brevetti europei rilasciati per tali Stati avranno un carattere unitario in tutti i loro territori e possono inoltre prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.

29      A tal fine, il regolamento impugnato crea le condizioni giuridiche che permettano di conferire, nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, un siffatto carattere al brevetto europeo in precedenza concesso dall’UEB sul fondamento delle disposizioni della CBE. Il considerando 7 del regolamento impugnato specifica, al riguardo, che la tutela unitaria, avente natura meramente accessoria, dovrebbe essere conseguita «conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù [di tale] regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti». Come risulta espressamente dalle definizioni enunciate all’articolo 2, lettere b) e c), di detto regolamento, un BEEU è un brevetto europeo, cioè un brevetto concesso dall’UEB secondo le norme e le procedure previste nella CBE, al quale è conferito un effetto unitario negli Stati membri partecipanti.

30      Da quanto precede consegue che il regolamento impugnato non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate non già dal diritto dell’Unione, ma unicamente dalla CBE, ed altresì che esso non «accorpa» il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla CBE nel diritto dell’Unione.

31      Dalla qualificazione del regolamento impugnato come «accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE», non contestata dal Regno di Spagna, deriva invece necessariamente che detto regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’UEB ai sensi delle disposizioni della CBE può, su richiesta del suo titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario e, dall’altro, a definire tale effetto unitario.

32      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il primo motivo, volto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, del procedimento amministrativo preordinato alla concessione di un brevetto europeo, è inconferente e, pertanto, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato

 Argomenti delle parti

33      Il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 118, primo comma, TFUE non costituiva la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento impugnato e che quest’ultimo deve essere considerato giuridicamente inesistente. Detto regolamento sarebbe privo di contenuto sostanziale e la sua adozione non sarebbe stata accompagnata da misure atte a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione né attuerebbe un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri a tal fine.

34      Tale regolamento si presenterebbe come un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, che, secondo il suo titolo, attuerebbe una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tuttavia, l’oggetto e la finalità del medesimo regolamento impugnato non corrisponderebbero alla base giuridica su cui esso si fonda.

35      Il regolamento impugnato non individuerebbe, infatti, gli atti avverso i quali il BEEU garantisce una protezione e farebbe illegittimamente rinvio alla normativa nazionale applicabile, in quanto il BEEU è stato creato dall’Unione e, secondo il Regno di Spagna, gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto allorché l’Unione non ha esercitato la propria. Inoltre, per quanto riguarda gli effetti del BEEU, detto regolamento rinvierebbe all’accordo TUB, che costituirebbe un accordo di diritto internazionale pubblico stipulato dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, ad eccezione della Repubblica di Polonia, e dalla Repubblica italiana. Orbene, siffatto rinvio violerebbe il principio di autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Nel caso di specie, il suddetto regolamento sarebbe stato svuotato del proprio contenuto, dato che il «ravvicinamento delle legislazioni» sarebbe stato trasferito nelle disposizioni dell’accordo TUB.

36      Il Parlamento e il Consiglio sostengono che l’articolo 118 TFUE costituisce il fondamento normativo appropriato per l’adozione del regolamento impugnato. Tale articolo non imporrebbe una completa armonizzazione delle legislazioni nazionali, sempre che sia creato un titolo di proprietà intellettuale che offra una protezione uniforme negli Stati membri partecipanti.

37      Considerati il suo oggetto e il suo contenuto, detto regolamento soddisfarebbe il citato requisito, poiché istituirebbe il BEEU, che offre una protezione uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti, e definirebbe le caratteristiche nonché la portata e gli effetti del brevetto unitario.

38      Le parti intervenienti che hanno formulato osservazioni sul secondo motivo aderiscono alla posizione del Parlamento e del Consiglio.

 Giudizio della Corte

39      Secondo una costante giurisprudenza, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve basarsi su elementi oggettivi assoggettabili a sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (sentenze Commissione/Consiglio, C‑377/12, EU:C:2014:1903, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Regno Unito/Consiglio, C‑81/13, EU:C:2014:2449, punto 35).

40      Si deve ricordare che l’articolo 118, primo comma, TFUE conferisce al legislatore dell’Unione il potere di stabilire le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. Tale disposizione, introdotta nel Trattato FUE dal Trattato di Lisbona, fa specifico riferimento all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il quale rientra in un settore di competenze concorrenti dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 TFUE (v., in tal senso, sentenza Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240, punti da 16 a 26).

41      La Corte ha altresì considerato, per quanto riguarda l’espressione «nell’Unione» che appare in tale disposizione, che, essendo la competenza attribuita da detto articolo esercitata in forza della cooperazione rafforzata, il titolo europeo di proprietà intellettuale in tal modo creato e la protezione uniforme da esso conferita devono essere in vigore unicamente nel territorio degli Stati membri partecipanti, e non in tutta l’Unione (v., in tal senso, sentenza Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240, punti 67 e 68).

42      Occorre pertanto stabilire, in considerazione dello scopo e del contenuto del regolamento impugnato, se esso preveda misure atte a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio degli Stati membri partecipanti e, pertanto, se esso possa essere validamente fondato, come sostengono il Parlamento, il Consiglio e le parti intervenienti, sull’articolo 118, primo comma, TFUE, menzionato come base giuridica nel preambolo del suddetto regolamento.

43      Per quanto concerne lo scopo del regolamento impugnato, si deve rilevare che, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, esso ha per obiettivo l’«istituzione di una tutela brevettuale unitaria», la quale, secondo il considerando 1 di tale regolamento, dovrebbe figurare tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese, in particolare allo scopo di permettere a queste ultime di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali. Il considerando 4 di detto regolamento conferma tale obiettivo sottolineando la necessità di migliorare il livello della tutela brevettuale rendendo possibile alle imprese l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità, a beneficio delle imprese di tutta l’Unione.

44      Per quanto riguarda il contenuto del regolamento impugnato, è necessario constatare che le sue disposizioni rispecchiano, nella loro definizione delle caratteristiche del BEEU, la volontà del legislatore dell’Unione di garantire una protezione uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti.

45      Il regolamento impugnato dispone infatti, al suo articolo 3, paragrafo 1, che un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati, a condizione che il suo effetto unitario sia stato iscritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria. L’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone inoltre che un BEEU possiede un carattere unitario, fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti, esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.

46      A tal proposito, l’individuazione di un unico diritto nazionale applicabile nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti – le cui disposizioni di diritto sostanziale definiscono gli atti contro i quali un BEEU conferisce tutela nonché le caratteristiche di quest’ultimo in quanto oggetto di proprietà – permette di garantire il carattere uniforme della protezione così conferita.

47      Infatti, diversamente dai brevetti europei concessi ai sensi delle norme stabilite dalla CBE, che garantiscono, in ciascuno degli Stati parti di tale convenzione, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato, l’uniformità della tutela conferita dal BEEU risulta dall’applicazione degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento impugnato, i quali garantiscono che il diritto nazionale prescelto sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti nei quali tale brevetto ha un effetto unitario.

48      Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna secondo cui il regolamento impugnato è «privo di contenuto sostanziale», occorre rilevare, come l’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, che l’articolo 118 TFUE, rientrante nel capo 3 del titolo VII del Trattato FUE sul «ravvicinamento delle legislazioni», nel menzionare l’istituzione di «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione» non esige necessariamente che il legislatore dell’Unione proceda a un’armonizzazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti del diritto di proprietà intellettuale.

49      Orbene, nonostante il regolamento impugnato non indichi gli atti contro i quali il BEEU conferisce tutela, una siffatta protezione resta nondimeno uniforme in quanto, indipendentemente dalla portata esatta della tutela sostanziale conferita da un BEEU ai sensi del diritto nazionale applicabile, in forza dell’articolo 7 del regolamento impugnato, quest’ultima si applicherà, per detto BEEU, nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti nei quali tale brevetto ha un effetto unitario.

50      Per di più, il legislatore dell’Unione ha affermato, al considerando 9 del regolamento impugnato, che la portata e le limitazioni del diritto, conferito al titolare del BEEU, di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali detto brevetto fornisce tutela nel territorio di tutti gli Stati partecipanti nei quali esso ha un effetto unitario si dovrebbero applicare alle materie non coperte dal medesimo regolamento o dal regolamento n. 1260/2012.

51      In considerazione di quanto precede, la tutela brevettuale unitaria, istituita dal regolamento impugnato, è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme ai sensi dell’articolo 118, primo comma, TFUE.

52      Ne consegue che quest’ultima disposizione costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento impugnato.

53      Occorre pertanto respingere il secondo motivo.

 Sul terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

 Argomenti delle parti

54      Il Regno di Spagna sostiene che il Parlamento e il Consiglio hanno commesso uno sviamento di potere. Quest’ultimo risulterebbe dal fatto che il regolamento impugnato, che sarebbe un «guscio vuoto», non introdurrebbe alcun regime giuridico idoneo a garantire una tutela uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. Contrariamente a quanto affermato dal Parlamento, su tale questione non si sarebbe pronunciata la Corte nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240).

55      Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalle parti intervenienti, concludono per il rigetto del terzo motivo. Il Parlamento sottolinea che la Corte, nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240), ha respinto l’argomento del Regno di Spagna e della Repubblica italiana vertente su uno sviamento di potere. Il Consiglio aggiunge che il regolamento impugnato e la creazione del BEEU favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, poiché, in assenza dell’effetto unitario del BEEU, il titolare di un brevetto europeo che intendesse conseguire una tutela nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sarebbe tenuto a convalidarlo separatamente in ciascuno di tali Stati membri; detto brevetto dovrebbe essere poi confermato e, in caso di controversia, difeso separatamente in ciascuno degli Stati membri.

 Giudizio della Corte

56      Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze Fedesa e a., C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 24, nonché Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

57      Orbene, nel presente caso, il Regno di Spagna non fornisce la dimostrazione che il regolamento impugnato sia stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di conseguire obiettivi diversi da quelli per i quali il potere de quo è stato conferito e che sono enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, oppure allo scopo di eludere una procedura specificamente prevista dal Trattato FUE per fare fronte alle circostanze della fattispecie.

58      Infatti, nell’ambito del suo motivo vertente su uno sviamento di potere, il Regno di Spagna si limita a ribadire il suo argomento secondo cui il regolamento impugnato non delinea alcun regime giuridico idoneo a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. Orbene, siffatto argomento è stato respinto nell’analisi del secondo motivo.

59      Ne consegue che neppure il terzo motivo è fondato e che esso dev’essere respinto.

 Sui motivi quarto e quinto, vertenti su una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7)

 Argomenti delle parti

60      Nell’ambito del quarto motivo, il Regno di Spagna contesta l’attribuzione, nell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, agli Stati membri partecipanti che agiscono nel quadro del comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione. L’attribuzione di una siffatta competenza di esecuzione agli Stati membri partecipanti costituirebbe una violazione dell’articolo 291 TFUE e dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

61      In via principale, il Regno di Spagna fa valere che l’articolo 291 TFUE non consente al legislatore di delegare agli Stati membri partecipanti la suddetta competenza. Il paragrafo 1 di detto articolo non sarebbe applicabile e il paragrafo 2 dello stesso disporrebbe che, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, detti atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio. Tale condizione di applicazione di detto paragrafo 2 sarebbe manifestamente soddisfatta nel caso di specie, alla luce della formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

62      In subordine, per l’ipotesi in cui la Corte dovesse dichiarare che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE non è stato violato, il Regno di Spagna deduce che la delega di competenza in esame non soddisfa le condizioni fissate nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), confermata dalle sentenze Romano (98/80, EU:C:1981:104), Tralli/BCE (C‑301/02 P, EU:C:2005:306) nonché Regno Unito/Parlamento e Consiglio (C‑270/12, EU:C:2014:18).

63      Nell’ambito del quinto motivo, il Regno di Spagna afferma che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, che delega taluni compiti amministrativi all’UEB, viola i principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7). Contrariamente a quanto sostengono varie parti intervenienti, non si tratterebbe di competenze proprie degli Stati membri, bensì di competenze dell’Unione. Sebbene la giustificazione obiettiva di tale delega possa, ad avviso di detto Stato membro, risiedere nel grado di competenza tecnica dell’UEB nella materia di cui trattasi, una delega del genere non potrebbe avere ad oggetto poteri che comportino un ampio margine di discrezionalità. Orbene, la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione disciplinato all’articolo 5 del regolamento n. 1260/2012, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento impugnato, comporterebbe un ampio margine di discrezionalità. Inoltre, l’UEB godrebbe del privilegio dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione e, di conseguenza, i suoi atti non sarebbero soggetti a controllo giurisdizionale.

64      In risposta al quarto motivo, il Parlamento sostiene che l’attribuzione di talune competenze ad agenzie ha sempre costituito un’eccezione alle norme del Trattato in materia di applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe giuridicamente accettabile a talune condizioni. Esso si interroga, inoltre, sulla pertinenza della sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) nell’ipotesi di attribuzione di competenze ad un organo internazionale, quale il comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti.

65      Il Consiglio osserva che, conformemente all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE, allorché le istituzioni dell’Unione adottano atti giuridicamente vincolanti, la responsabilità dell’adozione di adeguate misure di esecuzione appartiene agli Stati membri. È solo nel caso in cui l’applicazione di tali atti richieda condizioni uniformi che le misure di esecuzione sarebbero adottate dalla Commissione o, ove necessario, dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. A tal proposito, il Regno di Spagna non dimostrerebbe la sua affermazione secondo cui la fissazione delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione dovrebbe essere eseguita in modo uniforme a livello di Unione. Ne conseguirebbe che la sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non sarebbe pertinente nel caso di specie.

66      In ogni caso, il Parlamento e il Consiglio ritengono che le condizioni imposte dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) siano soddisfatte.

67      In risposta al quinto motivo, il Parlamento e il Consiglio fanno valere che la giurisprudenza derivante dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non è applicabile, per le ragioni esposte nella loro risposta al quarto motivo. Tali istituzioni aggiungono che il compito previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento impugnato, contrariamente agli altri compiti previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, è soggetto a criteri stabiliti in modo indiretto, mediante un rinvio all’articolo 5 del regolamento n. 1260/2012. Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, l’UEB non disporrebbe di un margine di discrezionalità assoluto per quanto riguarda lo svolgimento del suddetto compito. In particolare, la valutazione che deve essere effettuata dall’UEB avrebbe natura più amministrativa o tecnica che non politica. Il Parlamento ricorda altresì che un rappresentante della Commissione siede nel comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatore. Per quanto concerne l’asserita mancanza di controllo giurisdizionale, il Parlamento e il Consiglio rinviano agli argomenti da loro già esposti in merito a tale profilo.

68      Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Parlamento e del Consiglio.

 Giudizio della Corte

69      Il primo argomento dedotto a sostegno del quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Il secondo argomento dedotto a sostegno di tale motivo nonché del quinto motivo verte su una violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

70      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, è pacifico che, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, il regolamento impugnato costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, cosicché a siffatto accordo si applicano le disposizioni della parte nona di tale convenzione, relativa agli accordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149 di quest’ultima.

71      Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un gruppo di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni della parte nona della CBE, può affidare compiti all’UEB e istituire un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, come ricorda il considerando 16 del regolamento impugnato. Inoltre, l’articolo 146 della CBE prevede che, sempre che un gruppo di Stati contraenti abbia affidato compiti supplementari all’UEB ai sensi dell’articolo 143 di detta convenzione, tale gruppo si assume le spese sostenute dall’Organizzazione europea dei brevetti per l’esecuzione di tali compiti.

72      È al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate che l’articolo 9 del regolamento impugnato prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri partecipanti conferiscono una serie di compiti da esso elencati all’UEB e, al suo paragrafo 2, che, nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai suddetti compiti e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità alle disposizioni di tale regolamento. Il considerando 20 del suddetto regolamento precisa, a tal riguardo, che il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo dovrebbero essere determinati così da garantire che, relativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi dei compiti affidati all’UEB siano interamente coperti dalle risorse generate dai BEEU.

73      Da quanto precede risulta che l’importo delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato deve necessariamente coprire le spese sostenute dall’UEB per svolgere i compiti supplementari che dovessero essergli conferiti, in forza dell’articolo143 della CBE, dagli Stati membri partecipanti.

74      Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all’attuazione della tutela brevettuale unitaria istituita dal regolamento impugnato.

75      Occorre quindi considerare che, contrariamente a quanto sostenuto da talune parti intervenienti, la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, costituisce l’attuazione di un atto giuridicamente vincolante di diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 1, TFUE.

76      Secondo la formulazione di quest’ultima disposizione, sono gli Stati membri che adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione.

77      È soltanto laddove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione che, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, tali atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle ipotesi previste agli articoli 24 TUE e 26 TUE, al Consiglio.

78      Orbene, il Regno di Spagna, nell’ambito del quarto motivo, non espone le ragioni per le quali condizioni uniformi di questo tipo sarebbero necessarie ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

79      Tale Stato membro si limita, in effetti, ad affermare che la necessità di tali condizioni deriva dalle disposizioni del medesimo regolamento e dalla fissazione di una tassa unica per il BEEU e non di una tassa per Stato membro.

80      Siffatto argomento non può tuttavia essere accolto.

81      Infatti, sebbene l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento impugnato disponga che gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB il compito di «riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU]», non risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che l’importo di tali tasse di rinnovo debba essere uniforme per tutti gli Stati membri partecipanti.

82      Inoltre, dalla qualificazione del regolamento impugnato come accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE e dalla circostanza, non più contestata dal Regno di Spagna, che la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione spetti a un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, risulta inevitabilmente che sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, dato che l’Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della CBE.

83      Ne consegue che a torto il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE è stato violato.

84      In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento vertente su una violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), avanzato a sostegno dei motivi quarto e quinto. Nell’ambito di tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato, in particolare, che la delega, da parte di un’istituzione dell’Unione a un’entità privata, di un potere discrezionale comportante un’ampia libertà di valutazione e atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria, fosse incompatibile con quanto il Trattato FUE prescrive (v., in tal senso, sentenze Meroni/Alta Autorità, 9/56, EU:C:1958:7, punti 43, 44 e 47, nonché Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punti 41 e 42).

85      A tal riguardo, si deve ricordare che l’Unione, diversamente dai suoi Stati membri, non è parte della CBE. Il legislatore dell’Unione ha dunque giustamente previsto, all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, che è nella loro qualità di Stati contraenti della CBE che gli Stati membri partecipanti garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e la fissazione della loro quota di distribuzione.

86      Quanto all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che sono gli Stati membri partecipanti a conferire all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, i compiti elencati da detta disposizione.

87      Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, il legislatore dell’Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti o all’UEB competenze di esecuzione che ai sensi del diritto dell’Unione spetterebbero propriamente ad esso, i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non possono trovare applicazione.

88      Di conseguenza, occorre respingere i motivi quarto e quinto.

 Sui motivi sesto e settimo, vertenti sulla violazione dei principi di autonomia e di uniformità del diritto dell’Unione

 Argomenti delle parti

89      Nell’ambito del suo sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che la salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione presuppone che le competenze dell’Unione e delle sue istituzioni non siano snaturate da alcun trattato internazionale. Orbene, così non avverrebbe nel caso di specie.

90      In una prima parte del sesto motivo, il Regno di Spagna afferma che non esistono sostanziali differenze tra l’accordo TUB e il progetto di accordo relativo alla creazione di un organo giurisdizionale competente per le controversie in materia di brevetto europeo e di brevetto comunitario, che la Corte ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE (parere 1/09, EU:C:2011:123). Da un lato, il tribunale unificato dei brevetti non farebbe parte del sistema istituzionale e giurisdizionale dell’Unione. D’altro lato, l’accordo TUB non prevederebbe garanzie per la preservazione del diritto dell’Unione. L’imputazione diretta, individuale e collettiva agli Stati membri contraenti delle azioni del tribunale unificato dei brevetti, anche ai fini degli articoli 258 TFUE, 259 TFUE e 260 TFUE, prevista all’articolo 23 dell’accordo TUB, quand’anche fosse compatibile con i Trattati, sarebbe insufficiente a tal proposito.

91      In una seconda parte del suddetto motivo, il Regno di Spagna sostiene che, aderendo all’accordo TUB, gli Stati membri partecipanti esercitano una competenza che spetterebbe ormai all’Unione, e ciò in violazione dei principi di leale cooperazione e di autonomia del diritto dell’Unione. Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione disporrebbe di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, ove tale conclusione possa incidere su norme comuni o modificarne la portata. Orbene, l’accordo TUB inciderebbe sul regolamento n. 1215/2012 e sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU L 339, pag. 3), e ne modificherebbe la portata.

92      Infine, mediante la terza parte del sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che dall’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato risulta che l’applicazione di quest’ultimo dipende in modo assoluto dall’entrata in vigore dell’accordo TUB. L’articolo 89 di tale accordo subordinerebbe l’entrata in vigore di quest’ultimo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione, inclusi quelli da parte dei tre Stati membri nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la firma dell’accordo TUB. Ne conseguirebbe che l’effettività della competenza esercitata dall’Unione mediante il regolamento impugnato dipenderebbe dalla volontà degli Stati membri parti dell’accordo TUB.

93      Con il settimo motivo, il Regno di Spagna afferma che l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuisce agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest’ultimo debba essere applicato nei loro confronti. Così, se uno Stato membro dovesse decidere di non ratificare l’accordo TUB, detto regolamento non sarebbe applicabile nei suoi confronti e il tribunale unificato dei brevetti non acquisirebbe una giurisdizione esclusiva per pronunciarsi sul BEEU nel suo territorio, cosicché i BEEU non avrebbero effetto unitario per quanto concerne detto Stato membro. Ne conseguirebbe una violazione dei principi di autonomia e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione.

94      Il Parlamento rileva, preliminarmente, che il collegamento esistente tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB rappresenta una condizione essenziale per il funzionamento del BEEU e non arreca pregiudizio al diritto dell’Unione. L’accordo TUB rispetterebbe le due condizioni essenziali richieste ai fini del rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, poiché, da un lato, la natura delle competenze dell’Unione e delle sue istituzioni non sarebbe alterata e, dall’altro, detto accordo non imporrebbe all’Unione e alle sue istituzioni, nell’esercizio delle loro competenze interne, alcuna particolare interpretazione delle disposizioni giuridiche dell’Unione che compaiono nell’accordo stesso.

95      Peraltro, la creazione del tribunale unificato dei brevetti non minerebbe nessuna competenza dell’Unione. Innanzitutto, la competenza a creare un organo giurisdizionale comune in materia di brevetti e a definire la portata delle competenze di quest’ultima continuerebbe a spettare agli Stati membri e non sarebbe stata affidata in via esclusiva all’Unione. Inoltre, il regolamento impugnato imporrebbe esplicitamente agli Stati membri di concedere al tribunale unificato dei brevetti una giurisdizione esclusiva. Detto regolamento, fondato sull’articolo 118, primo comma, TFUE, consentirebbe esplicitamente agli Stati membri di adottare, in materia di brevetti, disposizioni che prevedano deroghe al regolamento n. 1215/2012. Inoltre, il legislatore dell’Unione richiederebbe che l’entrata in vigore dell’accordo TUB sia subordinata alle necessarie modifiche apportate dal legislatore dell’Unione a quest’ultimo regolamento, per quanto concerne il collegamento tra quest’ultimo e detto accordo. Infine, varie disposizioni del Trattato FUE subordinerebbero l’entrata in vigore di un atto giuridico derivato del diritto dell’Unione alla sua approvazione da parte degli Stati membri.

96      Il Parlamento ritiene, inoltre, che il rifiuto da parte di uno Stato membro di ratificare l’accordo TUB, che comporterebbe l’inapplicabilità del regolamento impugnato sul suo territorio, costituirebbe una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ad avviso di detta istituzione, anche ammesso che esista un rischio per quanto riguarda l’applicazione uniforme del regolamento impugnato, un rischio del genere sarebbe giustificato, considerata la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e di rispettare il principio di certezza del diritto.

97      Il Consiglio rileva che la scelta politica del legislatore è consistita nel collegare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, il tribunale unificato dei brevetti, garante della coerenza della giurisprudenza e della certezza del diritto. Non esisterebbe alcun ostacolo giuridico alla creazione di un nesso tra il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti, nesso che sarebbe illustrato ai considerando 24 e 25 del regolamento impugnato. Peraltro, nella prassi legislativa esisterebbero vari esempi di casi in cui l’applicabilità di un atto dell’Unione sarebbe stata subordinata al verificarsi di un evento esterno a tale atto. Per quanto riguarda la questione del numero di ratifiche necessarie all’entrata in vigore dell’accordo TUB, la fissazione del numero di tredici ratifiche sarebbe dovuto alla volontà degli Stati membri di garantire che il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti fossero istituiti rapidamente.

98      Il Consiglio ricorda, inoltre, che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato si limita a prevedere una deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in discussione, cosicché l’effetto unitario del BEEU è limitato agli Stati membri che hanno ratificato l’accordo TUB, applicandosi le altre disposizioni del regolamento a tutti gli Stati membri partecipanti. Tenuto conto dell’importanza del collegamento esistente tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB, si sarebbe ritenuto che si trattasse di una garanzia aggiuntiva affinché tale collegamento potesse produrre effetti in maniera ottimale.

99      Le parti intervenienti che hanno formulato osservazioni sui motivi sesto e settimo aderiscono alla posizione del Parlamento e del Consiglio.

 Giudizio della Corte

100    In via preliminare, occorre rilevare che le prime due parti del sesto motivo mirano a dimostrare, da un lato, che le disposizioni dell’accordo TUB non sono compatibili con il diritto dell’Unione, e, dall’altro, che gli Stati membri partecipanti non possono ratificare l’accordo TUB senza venir meno ai loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

101    Orbene, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale stipulato da Stati membri.

102    Nell’ambito di un ricorso di questo tipo, il giudice dell’Unione non è competente neppure a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato da un’autorità nazionale (v., in tal senso, sentenza Liivimaa Lihaveis, C‑562/12, EU:C:2014:2229, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

103    Ne consegue che le prime due parti del sesto motivo devono essere respinte in quanto irricevibili.

104    Per quanto riguarda la terza parte di detto motivo, occorre sottolineare che l’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato dispone che quest’ultimo si applica «a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva».

105    Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta applicabilità di un regolamento, prevista all’articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217, punto 32, nonché ANAFE, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

106    Così avviene nella fattispecie, dato che il legislatore dell’Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del regolamento impugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall’altro, il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 di detto regolamento, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

107    Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna dedotto nell’ambito del settimo motivo, secondo cui l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuirebbe agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest’ultimo debba essere applicato nei loro confronti, esso è fondato su una premessa erronea, dato che tale disposizione si limita a derogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, con l’esclusione delle altre disposizioni del suddetto regolamento. Siffatta deroga parziale e temporanea è, peraltro, giustificata dai motivi ricordati al punto 106 della presente sentenza.

108    Risulta da quanto precede che si devono respingere i motivi sesto e settimo.

109    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere integralmente il ricorso, nonché la domanda di annullamento parziale del regolamento formulata in subordine dal Regno di Spagna.

 Sulle spese

110    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dato che il Parlamento e il Consiglio ne hanno fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.

111    In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.