Language of document : ECLI:EU:C:2013:289

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 maggio 2013 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Obbligo di motivazione – Gravità dell’infrazione – Fattore moltiplicatore a titolo di effetto deterrente – Impatto concreto sul mercato – Circostanze aggravanti – Recidiva»

Nella causa C‑508/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 settembre 2011,

ENI SpA, con sede in Roma, rappresentata da G.M. Roberti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e L. Malferrari, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’ENI SpA (in prosieguo: l’«ENI») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2011, ENI/Commissione (T‑39/07, Racc. pag. II‑4457; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, per quanto la riguarda, della decisione C (2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma degli articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) (in prosieguo: la «decisione controversa»), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflittale.

2        La Commissione europea ha proposto impugnazione incidentale chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui questa ha annullato la decisione controversa con riferimento all’imputazione della circostanza aggravante della recidiva e ha, di conseguenza, ridotto l’importo dell’ammenda.

 Fatti e decisione controversa

3        Il 7 giugno 2005 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), relativo al mercato della gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR»), gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Essa ha inviato una prima comunicazione degli addebiti, segnatamente, all’ENI, alla Polimeri Europa SpA (divenuta Versalis SpA; in prosieguo: la «Versalis»), società da essa controllata al 100%, e alla Syndial SpA (già EniChem SpA; in prosieguo: la «Syndial»), altra società del gruppo ENI.

4        Il 6 aprile 2006 la Commissione ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti. Dopo aver proceduto, in data 22 giugno 2006, a un’audizione, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti, in particolare, della Syndial.

5        Il procedimento amministrativo ha condotto all’adozione, il 29 novembre 2006, della decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 1 di tale decisione, l’ENI, la Versalis e le altre imprese destinatarie della decisione controversa, ossia la Bayer AG, la The Dow Chemical Company, la Dow Deutschland Inc., la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, la Dow Europe, la Shell Petroleum NV, la Shell Nederland BV, la Shell Nederland Chemie BV, l’Unipetrol a.s., la Kaučuk a.s. nonché la Trade‑Stomil sp. z o.o., avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nel concordare obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti nei settori della BR e dell’ESBR, nel periodo compreso, per quanto riguarda l’ENI, tra il 20 maggio 1996 ed il 28 novembre 2002.

6        Nel corso di tale periodo, secondo i punti 26 e segg. della decisione controversa, l’attività riguardante i prodotti interessati all’interno del gruppo ENI era inizialmente esercitata dall’EniChem Elastomeri srl (in prosieguo: l’«EniChem Elastomeri»), una società indirettamente controllata dall’ENI tramite la sua controllata EniChem SpA. Il 1° novembre 1997 l’EniChem Elastomeri è stata fusa con l’EniChem SpA, controllata al 99,97% dall’Eni. Il 1° gennaio 2002 l’EniChem SpA ha ceduto la propria attività chimica strategica, compresa l’attività relativa alla BR e all’ESBR, alla Versalis. Dal 21 ottobre 2002 la Versalis è controllata direttamente e integralmente dall’ENI.

7        Quanto all’ammenda inflitta dalla Commissione nella decisione controversa, essa è stata fissata secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

8        La Commissione ha quindi considerato l’infrazione «molto grave» e ha anzitutto fissato l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda operando una distinzione in base alle vendite di BR e di ESBR di ciascuna delle imprese interessate nel 2001. Per quanto riguarda qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo, secondo la formulazione di cui al punto 36 della decisione controversa: l’«EniChem»), l’importo delle vendite di BR e di ESBR ammontava ad EUR 164,902 milioni nel 2001. Questo ricavato delle vendite avrebbe posizionato l’EniChem al primo posto fra le imprese che commercializzano BR ed ESBR e coinvolte nell’infrazione di cui trattasi. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha fissato l’importo di partenza dell’ammenda per l’ENI in EUR 55 milioni.

9        Successivamente, la Commissione ha applicato vari fattori moltiplicatori a finalità deterrente, scaglionati in base ai fatturati mondiali realizzati dalle imprese interessate nel corso dell’anno 2005. Ritenendo che non dovesse essere imposto alcun fattore moltiplicatore alla Trade-Stomil sp. z o.o. (fatturato di EUR 38 milioni) e alla Kaučuk a.s. (fatturato di EUR 2,718 miliardi), essa ha applicato fattori moltiplicatori di 1,5 alla Bayer AG (fatturato di EUR 27,383 miliardi), di 1,75 alla The Dow Chemical Company, alla Dow Deutschland Inc., alla Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e alla Dow Europe (EUR 37,221 miliardi), di 2 all’ENI e alla Versalis (EUR 73,738 miliardi) e di 3 alla Shell Petroleum NV, alla Shell Nederland BV e alla Shell Nederland Chemie BV (EUR 246,549 miliardi).

10      Inoltre, per quanto riguarda l’ENI e la Versalis, tale importo è stato aumentato del 65% in quanto tali società avevano partecipato all’infrazione di cui trattasi per un periodo di sei anni e sei mesi.

11      Infine, ritenendo che l’ENI fosse già stata destinataria di due decisioni anteriori che constatavano infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione, ossia le decisioni 86/398/CEE della Commissione, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e 94/599/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»), la Commissione ha aumentato del 50%, a titolo di recidiva, l’importo di base dell’ammenda stabilito per l’ENI.

12      Di conseguenza, all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto all’ENI, in solido con la sua controllata Versalis, un’ammenda di EUR 272,25 milioni.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2007, l’ENI ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflittale. A sostegno delle proprie conclusioni essa ha dedotto due motivi.

14      Con il primo motivo l’ENI censurava il fatto che la Commissione le avesse imputato la responsabilità dell’infrazione. Questo primo motivo era suddiviso in quattro parti. Nell’ambito della prima parte, l’ENI asseriva che la Commissione aveva applicato un criterio errato di valutazione della responsabilità di una società controllante. Nell’ambito della seconda parte, l’ENI sosteneva che la Commissione aveva erroneamente accertato una «responsabilità oggettiva» per quanto la riguardava. Nell’ambito della terza parte, l’ENI osservava di avere fornito, nel corso del procedimento amministrativo, elementi che avrebbero dovuto indurre la Commissione a ritenere che essa non avesse esercitato alcuna influenza sulle politiche commerciali della Syndial e della Versalis. Nell’ambito della quarta parte, l’ENI affermava che la Commissione aveva violato il principio della responsabilità limitata delle società di capitali e i principi «comuni» in materia di responsabilità.

15      Con il secondo motivo, l’ENI sosteneva che la Commissione aveva determinato in modo errato l’importo dell’ammenda. Questo motivo si divideva in tre parti. Nell’ambito della prima parte, l’ENI contestava l’applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente. Nell’ambito della seconda parte, essa faceva valere che la Commissione era incorsa in un errore ritenendo sussistente la circostanza aggravante della recidiva. Nell’ambito della terza parte, essa sosteneva che la Commissione, procedendo al calcolo dell’ammenda, avrebbe dovuto tener conto dell’esclusione della Syndial.

16      Nella sua sentenza, il Tribunale ha ricordato, in sostanza, con riferimento alla prima parte del primo motivo, che «esiste una presunzione relativa secondo cui una società controllante che detenga il 100% del capitale della propria controllata esercita un’influenza determinante sul suo comportamento» e che «l’imputazione dell’infrazione alla controllante è una facoltà lasciata alla discrezionalità della Commissione», che non sarebbe vincolata dalla sua precedente prassi decisionale al riguardo (punti 63 e 64 della sentenza impugnata).

17      Per quanto riguarda tale precedente prassi decisionale, la Commissione avrebbe «fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui essa aveva deciso di imputare all’ENI il comportamento delle sue controllate» (punto 65 della sentenza impugnata). Dato che la prassi della Commissione, quale risulterebbe dal caso di specie, sarebbe «fondata su un’interpretazione corretta dell’art. 81, n. 1, CE», il principio della certezza del diritto «non può dunque vanificare il riorientamento eventuale della prassi decisionale della Commissione» (punto 66 della sentenza impugnata). Di conseguenza, il Tribunale ha respinto tale parte del primo motivo.

18      Quanto alla seconda parte del primo motivo, vertente sull’applicazione erronea di una «responsabilità oggettiva», il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che la circostanza che la Commissione «abbia respinto gli argomenti presentati dall’ENI per confutare la presunzione derivante dal controllo totalitario delle sue controllate non equivale a rendere assoluta tale presunzione» (punto 78 della sentenza impugnata) e che «[n]e deriva (...) che il difetto di motivazione dedotto dall’ENI a tal riguardo è privo di fondamento» (punto 79 della sentenza impugnata).

19      Per quanto concerne la terza parte del primo motivo, il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che «ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (...). In particolare, il fatto che l’ENI svolga un ruolo di mero coordinatore tecnico e finanziario, e che fornisca, a favore delle sue controllate, l’assistenza finanziaria necessaria non basta ad escludere che essa eserciti un’influenza determinante sul comportamento di dette controllate coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell’ambito del gruppo» (punto 97 della sentenza impugnata).

20      Quanto all’asserita circostanza che le attività chimiche sarebbero di importanza relativa nella politica industriale del gruppo ENI, il Tribunale ha dichiarato che «essa non può provare che l’ENI abbia lasciato alle sue controllate un’autonomia totale per definire il loro comportamento sul mercato» (punto 98 della sentenza impugnata). Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, secondo la Commissione, i rapporti gerarchici condurrebbero direttamente all’amministratore delegato dell’EniChem SpA (divenuta Syndial) e a quello della Versalis, e gli amministratori delegati dell’EniChem SpA e della Versalis risponderebbero della loro attività ai rispettivi consigli di amministrazione, cosa che l’ENI non avrebbe contestato. Orbene, tali consigli di amministrazione sarebbero stati direttamente o indirettamente nominati dall’ENI (punto 99 della sentenza impugnata).

21      Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che l’ENI detenesse in maniera solamente indiretta il 100% del capitale delle imprese operanti nella produzione di BR e di ESBR «non è di per sé idoneo a dimostrare che l’ENI e le imprese di cui trattasi non formassero un’entità economica unica» (punto 102 della sentenza impugnata). L’ENI non avrebbe dimostrato alcuna violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione (punto 103 della sentenza impugnata).

22      Con riferimento alla quarta parte del primo motivo, il Tribunale ha affermato che «la Commissione non ha posto una presunzione assoluta nella fattispecie» (punto 114 della sentenza impugnata). Quanto agli argomenti dedotti dall’ENI riguardanti le norme applicabili alle successioni di imprese, essi sarebbero inconferenti, poiché «la responsabilità dell’ENI, constatata nella fattispecie dalla Commissione, non risulta da una tale situazione» (punto 117 della sentenza impugnata).

23      Il Tribunale ha quindi respinto tutte le parti nelle quali si articola il primo motivo nonché, al punto 118 della sentenza impugnata, il primo motivo nel suo complesso.

24      Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, il Tribunale ha segnatamente rilevato che «accordi o pratiche concertate che si riferiscono segnatamente, come nella fattispecie, alla fissazione di obiettivi di prezzi o alla ripartizione di quote di mercato possono essere qualificati come infrazioni “molti gravi” sulla sola base della loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato» (punto 140 della sentenza impugnata).

25      Inoltre, al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, «per quanto riguarda (...) [le] dimensioni del mercato rilevante, nel territorio SEE, per l’anno 2001 (vale a dire EUR 550 milioni), o [la] quota di mercato detenuta dalle imprese interessate», occorre «tener conto di ulteriori elementi pertinenti del caso di specie», vale a dire del fatto che l’infrazione di cui trattasi sarebbe «intrinsecamente molto grave e che essa [coprirebbe] l’insieme del territorio SEE».

26      Peraltro, il Tribunale ha considerato, al punto 143 della sentenza impugnata, che, «a titolo del punto 1 A degli orientamenti, l’importo dell’ammenda che può essere inflitta per un’infrazione molto grave è superiore a EUR 20 milioni». Dato che le vendite di tutte le società detenute direttamente o indirettamente dall’ENI «per i prodotti di cui trattasi, nel 2001, si elevavano ad un importo di oltre EUR 164 milioni [e che] l’importo dell’ammenda che la riguarda non oltrepassa il tetto del 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento [(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1)]», la determinazione di un importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 milioni non sembrava sproporzionata.

27      Infine, il Tribunale ha altresì respinto l’argomento dell’ENI secondo cui le imprese interessate avrebbero detenuto solo una quota limitata dell’insieme del mercato di BR e di ESBR, poiché questo argomento «si basava su un mercato che includeva tali due prodotti nonché la gomma naturale, e quest’ultimo prodotto non è considerato dalla decisione [controversa]» (punto144 della sentenza impugnata).

28      Quanto alla seconda parte del secondo motivo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 164 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva considerato che l’«EniChem» era già stata destinataria di decisioni della Commissione relative ad attività di cartello, vale a dire le decisioni Polipropilene e PVC II.

29      Secondo il Tribunale, dalla decisione controversa risulta che la Commissione ha considerato, nella fattispecie, la nozione di «impresa», di cui all’articolo 81 CE, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva. Il Tribunale sottolinea, tuttavia, che la Commissione, quando «intende invocare la nozione di “impresa”, (...) deve addurre elementi precisi e circostanziati a sostegno della sua asserzione» (punto 166 della sentenza impugnata).

30      Orbene, la Commissione «al punto 487 della decisione [controversa], si riferi[rebbe] all’“EniChem” in modo generale, e tale denominazione è stata definita, al punto 36 della decisione [controversa], come “qualsiasi società appartenente a ENI SpA”», denominazione che il Tribunale ha considerato «relativamente imprecisa». Inoltre, secondo il Tribunale, «la società destinataria della decisione Polipropilene, ovvero l’[Anic SpA], non rientr[a] fra le persone giuridiche indicate» ai punti da 26 a 35 della decisione controversa, i quali mirano «essenzialmente a descrivere l’evoluzione delle società detenute dall’ENI durante il periodo dell’infrazione, la quale è posteriore rispetto all’adozione delle decisioni Polipropilene e PVC II» (punto 167 della sentenza impugnata).

31      La Commissione rinvierebbe alle decisioni Polipropilene e PVC II «indicando che l’“ENI” sarebbe stata interessata dalle suddette decisioni». Tuttavia, tale termine non sarebbe oggetto, nella decisione controversa, di una convenzione di scrittura. In particolare, «risulta dai punti 26‑36 della decisione [controversa] che, allorquando la Commissione si riferisce alla società ENI quale società controllante delle altre società, essa utilizza la denominazione “ENI SpA”» (punto 168 della sentenza impugnata).

32      Il Tribunale ha precisato che, «anche supponendo che, mediante l’utilizzo della denominazione “ENI” (...), la Commissione si riferisca alle società rientranti nell’“impresa” (...) costituita dalle persone giuridiche controllate dall’ENI, occorre rilevare che la Commissione non ha apportato alcun elemento circostanziato e preciso al riguardo nell’ambito della decisione [controversa]» (punto 169 della sentenza impugnata). Tuttavia, visto che, nel caso di specie, l’evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate sarebbe particolarmente complessa, «la Commissione era tenuta ad essere particolarmente precisa e a fornire tutti gli elementi circostanziati necessari per concludere che le società cui si riferisce la decisione [controversa] e le società cui si riferiscono le decisioni Polipropilene e PVC II formavano un’unica “impresa” ai sensi dell’art. 81 CE» (punto 170 della sentenza impugnata). Ritenendo che la Commissione non avesse assolto tale obbligo di motivazione, il Tribunale ha dunque considerato fondata tale seconda parte del secondo motivo.

33      Infine, per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, vertente sull’applicazione del limite previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha dichiarato che «il limite del 10%, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE» (punto 177 della sentenza impugnata). Sarebbero pertanto inconferenti gli argomenti dell’ENI volti a dimostrare che l’importo dell’ammenda per il cui pagamento essa è stata ritenuta responsabile in solido avrebbe dovuto essere limitato al 10% del fatturato della Syndial (punto 178 della sentenza impugnata).

34      Di conseguenza il Tribunale, avendo accolto la seconda parte del secondo motivo, ha annullato l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta all’ENI in EUR 272,25 milioni, e ha determinato tale importo in EUR 181,5 milioni. Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.

 Conclusioni delle parti

35      Con la sua impugnazione, l’ENI chiede che la Corte voglia:

–        annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso presentato dall’ENI nella causa T‑39/07 e, conseguentemente:

–        annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa,

–        e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda inflitta all’ENI dalla decisione controversa;

–        in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso presentato dall’ENI nella causa T‑39/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte;

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio;

–        respingere l’impugnazione incidentale della Commissione in quanto in parte irricevibile e, in ogni caso, infondata, e condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione per quanto riguarda l’imputazione di una circostanza aggravante a titolo di recidiva e ha di conseguenza ridotto l’importo dell’ammenda;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulle impugnazioni principale e incidentale

 Sull’impugnazione principale

37      A sostegno della sua impugnazione l’ENI deduce due motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale, ad avviso dell’ENI, avrebbe dovuto annullare la decisione controversa in quanto le imputa la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Syndial e/o dalla Versalis. Il secondo motivo riguarda asseriti errori di diritto riguardanti la determinazione dell’importo dell’ammenda.

 Sul primo motivo, vertente su violazioni dell’articolo 101 TFUE, degli articoli 41, da 47 a 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di principi generali del diritto nonché su un difetto di motivazione

38      Il primo motivo dedotto dall’ENI verte su violazioni dell’articolo 101 TFUE, su violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), su una violazione dei principi della presunzione d’innocenza, di legalità, della personalità delle pene e della responsabilità personale, su una violazione del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, nonché su un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE.

39      Tale primo motivo è suddiviso, in sostanza, in quattro parti. La prima parte attiene a pretesi errori di diritto del Tribunale per quanto riguarda le condizioni di imputabilità dell’infrazione e le modalità di prova. La seconda e la terza parte vertono su una valutazione asseritamente erronea, da parte del Tribunale, circa la possibilità di rovesciare la presunzione di responsabilità, valutazione che renderebbe oggettiva la responsabilità imputata all’ENI e assoluta la presunzione di responsabilità. La quarta parte riguarda una pretesa violazione del principio della responsabilità limitata delle società di capitali, dei principi comuni in materia di responsabilità e dei principi in materia di successione di imprese.

–       Sulla ricevibilità di talune censure

40      Per quanto riguarda le censure relative a una pretesa violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU, che non sono inquadrabili con certezza in una parte precisa del primo motivo, la Commissione fa valere, anzitutto, che esse non sono state sollevate in primo grado e sono pertanto irricevibili. Lo stesso sarebbe a dirsi per la censura dell’ENI secondo cui la presunzione di responsabilità fondata sul controllo al 100% condurrebbe a un’ingiustificata differenza di trattamento tra l’ipotesi generale di controllo non totalitario da parte della società controllante e le situazioni in cui la controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata.

41      A tale riguardo, si deve constatare che in effetti tali censure, come rilevato dalla Commissione, non sono state sollevate dinanzi al Tribunale. Tuttavia, questa circostanza non è di per sé sola sufficiente a rendere irricevibili le suddette censure, nei limiti in cui queste non siano dirette a introdurre un nuovo motivo per giustificare il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma mirino a contestare la fondatezza della sentenza impugnata. Nella fattispecie, le censure menzionate al punto precedente possono effettivamente essere interpretate in quest’ultimo senso.

42      Di conseguenza, le censure sollevate dall’ENI vertenti su un’asserita violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU nonché su una pretesa differenza di trattamento ingiustificata, meramente basata sulla percentuale di partecipazione che una società controllante detiene nella sua controllata, devono essere considerate ricevibili.

–       Sulla prima parte del primo motivo, vertente su errori di diritto del Tribunale per quanto riguarda le condizioni di imputabilità dell’infrazione e le modalità di prova

i)     Argomenti delle parti

43      L’ENI afferma che il Tribunale, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte alla Commissione nella sua sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1, punto 78), non ha preso concretamente posizione sugli argomenti da essa dedotti relativi ad un asserito obbligo della Commissione di fornire la prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte dell’ENI sulla sua controllata Versalis.

44      A tale riguardo, il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre fedelmente la sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237), dal che conseguirebbe un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte di una società sulla sua controllata detenuta al 100% sarebbe infondata e in contraddizione, in particolare, con i principi di legalità, della personalità delle pene, della responsabilità personale nonché della certezza del diritto.

45      La Commissione ritiene, in sostanza, di essere legittimata, secondo consolidata giurisprudenza, a presumere un controllo effettivo da parte della società controllante sulla sola base della detenzione del 100% del capitale di una controllata.

ii)  Giudizio della Corte

46      Si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, alla società controllante in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, tenuto conto, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra queste due entità giuridiche. Infatti, in tale situazione, poiché la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in particolare, ordinanza del 13 dicembre 2012, Transcatab/Commissione, C‑654/11 P, punto 29 e la giurisprudenza citata).

47      Sempre da costante giurisprudenza risulta che, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. In una simile ipotesi, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua controllante per considerare operante tale presunzione (v., in particolare, sentenza del 3 maggio 2012, Legris Industries/Commissione, C‑289/11 P, punto 46 e la giurisprudenza citata).

48      Inoltre, anche nel caso specifico in cui una holding detenga il 100% del capitale di una società interposta che possiede a sua volta la totalità del capitale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa che detta holding eserciti un’influenza determinante sul comportamento della società interposta e, indirettamente, mediante quest’ultima, anche sul comportamento di tale controllata (sentenza General Química e a./Commissione, cit., punto 88).

49      Nella fattispecie, per tutta la durata dell’infrazione di cui trattasi, l’ENI ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 99,97% del capitale delle società che operavano direttamente, all’interno del suo gruppo, nei settori della BR e dell’ESBR, ossia l’EniChem Elastomeri, l’EniChem SpA e la Versalis, circostanza che l’ENI non contesta. Di conseguenza, la presunzione menzionata ai punti 47 e 48 della presente sentenza e derivante da costante giurisprudenza è applicabile all’ENI.

50      Quanto all’argomentazione dell’ENI secondo cui tale presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sarebbe in contraddizione con i principi di legalità, della personalità delle pene, della responsabilità personale, nonché della certezza del diritto, è sufficiente ricordare che tale presunzione mira proprio a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle regole di concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, i principi della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 59). Poiché l’argomentazione dell’ENI è infondata, la sentenza impugnata non è viziata da alcun errore a tale riguardo.

51      Inoltre, quanto ad un asserito difetto di motivazione, il Tribunale ha esposto dettagliatamente, ai punti da 56 a 67 della sentenza impugnata, i motivi in base ai quali ha ritenuto – conformemente alla giurisprudenza costante – che la Commissione, nell’accertare la responsabilità dell’ENI per l’infrazione commessa, segnatamente, dalla Versalis, poteva validamente fondarsi sulla presunzione in parola. Tali spiegazioni non lasciano sorgere alcun dubbio sulle considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata sul punto e consentono alla Corte di espletare il proprio compito di controllo. La sentenza impugnata, dunque, non è neppure viziata da un difetto di motivazione in questo contesto. Peraltro, contrariamente a quanto l’ENI sembra sostenere, è irrilevante, in proposito, che il Tribunale si sia basato sulla citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione per motivare la propria sentenza.

52      Alla luce di quanto precede, occorre dunque respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.

–       Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo, vertenti su una valutazione asseritamente erronea da parte del Tribunale circa la possibilità di rovesciare la presunzione di responsabilità, valutazione che renderebbe oggettiva la responsabilità imputata all’ENI ed assoluta la presunzione di responsabilità

i)     Argomenti delle parti

53      Con la seconda e la terza parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, l’ENI sostiene che gli elementi di prova dalla stessa presentati alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo avrebbero dovuto essere considerati sufficienti a rovesciare la presunzione di responsabilità. Il Tribunale non avrebbe proceduto a una disamina completa, imparziale e in concreto degli elementi del fascicolo. Più in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’ENI non aveva mai operato direttamente nel settore interessato, che non vi era alcuna sovrapposizione delle cariche direttive della società controllante e delle controllate, che l’ENI non disponeva di elementi di informazione sui piani strategici e commerciali, né sulla loro implementazione, quali definiti dalle società operative, e che l’ENI non era affatto coinvolta nel processo decisionale di elaborazione dei piani strategici e commerciali e, segnatamente, dei volumi di vendita annuali e dei prezzi.

54      Il Tribunale si limiterebbe, tuttavia, a insistere su due aspetti, cioè, da un lato, il ruolo svolto dall’ENI in qualità di coordinatore tecnico e finanziario e, dall’altro, la limitata importanza del settore della chimica all’interno del gruppo. L’argomento dell’ENI secondo cui la sua controllata avrebbe esercitato un’attività separata e assai distante dalle altre attività sarebbe stato respinto dal Tribunale sulla base di un semplice richiamo alla sua giurisprudenza. La Corte avrebbe tuttavia censurato un approccio siffatto ai punti 76 e segg. della sua citata sentenza General Química e a./Commissione.

55      Inoltre, il Tribunale ripeterebbe le osservazioni della Commissione secondo cui, all’interno delle società controllate, vi sarebbero stati rapporti gerarchici che conducevano agli amministratori delegati delle controllate, i quali, a loro volta, rispondevano dinanzi ai loro consigli di amministrazione designati indirettamente dall’ENI. Tuttavia, la nomina del consiglio di amministrazione non sarebbe altro che una prerogativa tipica di un azionista principale e non costituirebbe, di per sé, l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata. Il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, rinvierebbe al solo esame effettuato a tale riguardo dalla Commissione e concluderebbe che tale esame non appariva manifestamente erroneo, senza prendere posizione sugli argomenti dedotti dall’ENI. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, quindi, manifestamente insufficiente.

56      Inoltre, secondo l’ENI, la conclusione fornita dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che la ricorrente detenesse solo indirettamente il 100% del capitale delle imprese operanti nella produzione di BR e di ESBR non era idoneo a dimostrare che l’ENI e le imprese di cui trattasi non formassero un’entità economica unica, non è sufficientemente argomentata ed è contraria alla giurisprudenza stessa del Tribunale.

57      Peraltro, l’ENI afferma che il suo ragionamento circa la natura oggettiva della responsabilità imputatale non si fonda, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, su una premessa erronea. Infatti, la natura relativa della presunzione di un’influenza determinante effettiva dovrebbe avere una reale portata in sede applicativa. Orbene, la Commissione sosterrebbe la tesi secondo cui, in sostanza, l’esercizio effettivo di un’influenza determinante coincide con la detenzione del controllo. Il Tribunale aderirebbe a tale tesi, negando aprioristicamente la rilevanza degli elementi oggettivi dedotti dall’ENI. Tale approccio sarebbe contrario ai diritti della difesa, ai principi fondamentali del diritto che sarebbero enunciati anche nella Carta, al principio della presunzione di innocenza nonché al principio di legalità, e costituirebbe una violazione del principio della personalità delle pene e della responsabilità personale.

58      Infine, alla luce delle osservazioni dell’ENI, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione non avesse violato il principio di buona amministrazione.

59      Secondo la Commissione, le censure dedotte dall’ENI sono irricevibili nella misura in cui mirano, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti. In ogni caso, esse sarebbero infondate. Il Tribunale avrebbe preso in considerazione gli elementi di fatto invocati dall’ENI per rovesciare la presunzione fondata sul controllo al 100% e avrebbe spiegato la ragione per cui essi erano inconferenti o infondati. L’ENI avrebbe dovuto dimostrare che la sua controllata doveva essere gestita come un’impresa distinta per motivi legali o regolamentari, oppure che la partecipazione al 100% era solamente temporanea e transitoria, per provare, in tal modo, che essa e la sua controllata non formavano un’unica impresa che ha commesso l’infrazione di cui trattasi. La motivazione della sentenza a tale riguardo sarebbe corretta, sufficiente e convincente.

ii)  Giudizio della Corte

60      Occorre anzitutto rispondere agli argomenti della Commissione relativi ad un’asserita irricevibilità della seconda parte del primo motivo in quanto questa sarebbe volta a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.

61      A tale riguardo, occorre rilevare che l’ENI, nell’atto di impugnazione, mette in evidenza taluni elementi di fatto, menzionati al punto 53 della presente sentenza, a sostegno della sua affermazione secondo cui essa avrebbe rovesciato la presunzione di responsabilità applicabile nei suoi confronti in quanto società controllante titolare del 100%, o quasi, del capitale della sua controllata.

62      Tuttavia, come confermato dall’ENI in sede di udienza di discussione, essa non contesta, in proposito, la valutazione di detti elementi sul piano fattuale, ma la valutazione giuridica compiutane dal Tribunale per giungere alla conclusione che tali elementi, quand’anche fosse stata dimostrata la loro esistenza, non consentirebbero di concludere che l’ENI e, segnatamente, la Versalis non hanno formato una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Di conseguenza, tale censura, in quanto mira a sottoporre al controllo della Corte tale valutazione giuridica, è ricevibile.

63      Quanto, poi, alla fondatezza di tale censura, occorre in primo luogo richiamare la giurisprudenza citata ai punti 47 e segg. della presente sentenza, secondo cui la Commissione può, in una situazione di controllo al 100% o prossimo al 100%, emanare una decisione che impone ammende alla società controllante senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione, dato che la società controllante e la sua controllata formano una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, ordinanza Transcatab/Commissione, cit., punto 29 e la giurisprudenza ivi citata), e ciò anche nelle ipotesi, evocate al punto 48 della presente sentenza, di un controllo indiretto come quello del caso di specie.

64      Orbene, per quanto riguarda gli elementi fatti valere dall’ENI per rovesciare la presunzione di cui trattasi, è necessario constatare che essi, quand’anche effettivamente dimostrati dinanzi al Tribunale, sarebbero idonei a provare che la Versalis ha goduto di una certa autonomia per quanto concerne le sue attività nel settore della chimica. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’ENI e, segnatamente, la Versalis non hanno formato una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Inoltre, la circostanza che l’ENI abbia svolto un ruolo di «mero» coordinatore tecnico e finanziario o che abbia fornito a tali società assistenza finanziaria e patrimoniale, come dalla medesima affermato, dimostra che essa non si è astenuta dall’esercitare un’influenza determinante sulle sue controllate. Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, «nell’ambito di un gruppo di società, una società che segnatamente coordini gli investimenti finanziari all’interno del gruppo è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio».

65      Tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che l’ENI non avesse mai operato direttamente nel settore chimico o che non vi fosse stata alcuna sovrapposizione delle cariche direttive della società controllante e delle controllate. Infatti, la circostanza che la società controllante non avesse direttamente partecipato a tale infrazione né istigato a commetterla non è idonea a dimostrare che queste due società non costituivano una stessa unità economica (v., in tal senso, sentenze General Química e a./Commissione, cit, punto 103, nonché del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione, C‑520/09 P, Racc. pag. I‑8901, punti da 48 a 50). Inoltre, il coordinamento degli investimenti all’interno del gruppo poteva essere assicurato dall’ENI anche in mancanza di una sovrapposizione siffatta o di un suo coinvolgimento diretto nella gestione operativa delle sue controllate, cosa che essa non confuta.

66      In tale contesto, non meritano accoglimento neppure gli altri argomenti dedotti dall’ENI, secondo cui quest’ultima non avrebbe avuto a disposizione elementi di informazione sui piani strategici e commerciali, né sulla loro implementazione, e che essa non sarebbe affatto stata coinvolta nel processo decisionale di elaborazione dei piani strategici e commerciali nonché dei volumi di vendita annuali e dei prezzi, dato che si riferiscono solamente alle attività operative nel settore chimico.

67      Per quanto riguarda, inoltre, l’argomentazione dell’ENI secondo cui, in sostanza, essa avrebbe solamente disposto delle prerogative tipiche di un azionista principale e secondo cui il fatto di disporre di tali poteri non costituirebbe, di per sé, l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata, occorre ricordare che la presunzione di un’influenza determinante effettiva si basa sul fatto che sono proprio queste prerogative di una società titolare del 100%, o quasi, del capitale della sua controllata che consentono a detta società controllante, salvo circostanze eccezionali, di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 60), e che la prova dell’assenza di un’influenza siffatta grava, pertanto, sulla società controllante medesima e non sulla Commissione.

68      Tale interpretazione della portata della presunzione di influenza determinante effettiva, fornita dalla Commissione e confermata dal Tribunale, non trasforma poi tale presunzione in presunzione assoluta. Infatti, la circostanza che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per rovesciare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto assoluta (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 70). Più concretamente, per rovesciare la presunzione di cui trattasi, l’ENI avrebbe dovuto dimostrare che la Versalis poteva agire in piena autonomia non solo sul piano operativo, ma anche sul piano finanziario, cosa che non ha fatto.

69      Pertanto, dal momento che la tesi dell’ENI secondo cui il Tribunale aveva conferito natura oggettiva o assoluta alla presunzione di influenza determinante effettiva è infondata, non meritano accoglimento neppure le censure vertenti sul fatto che il Tribunale avrebbe ammesso una natura siffatta della suddetta presunzione, con ciò violando i principi della presunzione di innocenza, della personalità delle pene, della responsabilità personale, della parità di trattamento e di legalità ai sensi dell’articolo 52 della Carta nonché degli articoli 47 della Carta e 6 e 7 della CEDU.

70      Il Tribunale non ha dunque commesso errori nel confermare, nella sentenza impugnata, il ragionamento della Commissione secondo cui né gli argomenti dell’ENI riferiti espressamente ai punti da 382 a 398 della decisione controversa né gli altri argomenti dedotti dall’ENI dinanzi al Tribunale bastavano a rovesciare la presunzione di cui trattasi. Occorre pertanto respingere le censure sollevate a tale proposito.

71      In secondo luogo, quanto a un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione e, successivamente, del Tribunale, occorre ricordare, anzitutto, la giurisprudenza della Corte secondo cui l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 148 e la giurisprudenza citata).

72      Orbene, nella fattispecie, è necessario constatare che la motivazione circostanziata in merito alla responsabilità dell’ENI per l’infrazione di cui trattasi, fornita dalla Commissione ai punti da 382 a 398 della decisione controversa, è conforme ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza menzionata al punto precedente. Anche se la Commissione non ha affrontato uno ad uno tutti gli elementi invocati dall’ENI dinanzi al Tribunale per rovesciare la presunzione di influenza determinante effettiva, essa ha tuttavia fornito un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità. La Commissione ha soprattutto precisato, al punto 388 della decisione controversa, che le prerogative dell’ENI, quali risultanti segnatamente dalle regole di governo d’impresa del gruppo, avrebbero permesso all’ENI di controllare aspetti significativi della politica commerciale delle sue controllate.

73      Il Tribunale non ha dunque commesso errori di diritto nel considerare sufficiente la motivazione della decisione controversa in tale contesto.

74      Per quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata, è sufficiente ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in particolare, sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 29 e la giurisprudenza citata).

75      Nella fattispecie, nulla indica che il ragionamento dettagliato esposto ai punti da 93 a 105 della sentenza impugnata, riguardanti la motivazione della decisione controversa in tale contesto, non soddisfi tali requisiti. Di conseguenza, l’argomento secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente, nella parte in cui avalla quella della decisione controversa circa il rovesciamento della presunzione d’influenza determinante effettiva, è parimenti infondato.

76      Infine, alla luce di tali considerazioni, è parimenti corretta l’affermazione del Tribunale, al punto 103 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non è neppure incorsa in una violazione del principio di buona amministrazione. Pertanto, anche l’argomento dell’ENI a tale proposito dev’essere dichiarato infondato.

77      Dato che nessuno degli argomenti dedotti dall’ENI a sostegno della seconda e della terza parte del primo motivo è stato accolto, occorre respingere tali parti in quanto infondate.

–       Sulla quarta parte del primo motivo, vertente su un’asserita violazione del principio della responsabilità limitata delle società di capitali, dei principi comuni in materia di responsabilità e dei principi in materia di successione di imprese

i)     Argomenti delle parti

78      Secondo l’ENI, dal principio della responsabilità limitata delle società di capitali, dai principi comuni in materia di responsabilità e dai principi in materia di successione di imprese deriva che un eventuale superamento della personalità giuridica distinta delle società in favore di un concetto unitario del gruppo sarebbe ammissibile soltanto in via del tutto eccezionale, nel caso sia individuato e provato un abuso del principio della responsabilità limitata. Il Tribunale, ingiustificatamente, non avrebbe effettuato alcuna analisi specifica di tali considerazioni nonché dei due pareri allegati al ricorso, riguardanti l’uno il diritto societario americano e l’altro il diritto americano della concorrenza. Il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire, in definitiva, l’osservazione esposta al punto 396 della decisione controversa, secondo cui «[i] riferimenti a settori giuridici diversi (...) non sono appropriati». La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da illegittimità sotto tale profilo.

79      La ricorrente lamenta altresì un’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata per quanto attiene agli argomenti dell’ENI relativi alla giurisprudenza della Corte in materia di successione di imprese. L’ENI sottolinea che la possibilità di ritenere responsabile un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione è confinata a situazioni specifiche ed eccezionali, poiché deroga al principio della responsabilità personale. Orbene, il Tribunale non avrebbe esaminato i legami che uniscono la Syndial e la Versalis sul piano giuridico e organizzativo e se tali società abbiano applicato, in sostanza, le stesse direttive commerciali, ma si sarebbe limitato a ricordare che le due controllate erano state detenute integralmente, direttamente o indirettamente, dall’ENI.

80      La Commissione osserva in proposito che, per quanto riguarda il diritto della concorrenza dell’Unione, non può essere tratto alcun insegnamento dai principi generalmente applicabili nell’ambito del diritto societario. Le regole previste dal diritto americano in materia di intese non sarebbero vincolanti per il diritto dell’Unione. I pareri riguardanti tale diritto, allegati al ricorso in primo grado e riproposti come allegati all’atto di impugnazione, sarebbero dunque palesemente irrilevanti ai fini della presente causa e, peraltro, irricevibili nella parte in cui conterrebbero argomenti non figuranti nel testo del ricorso. Infine, l’argomento tratto dalla giurisprudenza sulla successione economica delle imprese sarebbe palesemente irrilevante, perché l’infrazione in oggetto non sarebbe stata imputata all’ENI sulla base di successione, come adeguatamente spiegato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata. Tutt’al più, tale giurisprudenza verrebbe a confortare le posizioni della Commissione.

ii)  Giudizio della Corte

81      Per quanto concerne, da un lato, i riferimenti fatti dall’ENI a principi generali del diritto, vale a dire quelli della responsabilità limitata delle società di capitali e della personalità giuridica distinta delle società, che osterebbero a una responsabilità dell’ENI per l’infrazione commessa dalle sue controllate, nonché i due pareri a sostegno della sua tesi allegati al ricorso, è necessario rilevare che tale censura è manifestamente infondata.

82      A tale riguardo, è sufficiente rinviare alla giurisprudenza costante la quale afferma che il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese (v., in particolare, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 59), che la nozione di impresa dev’essere intesa come riferita a un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (v., in particolare, sentenza del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Racc. pag. I‑11987, punto 40) e che, qualora un ente economico di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 56 e la giurisprudenza citata).

83      Tenuto conto di tale giurisprudenza costante, il Tribunale poteva validamente respingere, ai punti 113 e segg. della sentenza impugnata, le analoghe censure sollevate dall’ENI in primo grado, senza fornire una motivazione dettagliata al riguardo. Inoltre, nei limiti in cui l’ENI cercava, in realtà, di contestare la validità della presunzione d’influenza determinante effettiva di una società controllante sulla sua controllata detenuta al 100% o quasi al 100%, il Tribunale, ancora una volta, non ha commesso errori rinviando alle sue considerazioni riguardanti tale questione e dichiarando che gli argomenti dell’ENI ad essa relativi si basavano su una premessa errata.

84      Per quanto riguarda, d’altro lato, la censura vertente su un’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata relativa alla giurisprudenza della Corte in materia di successione di imprese, essa è priva di fondamento.

85      Infatti, come rilevato dal Tribunale, in sostanza, al punto 117 della sentenza impugnata, la responsabilità dell’ENI ravvisata nella fattispecie non risulta da una situazione di successione di imprese, dato che, al momento dell’infrazione, l’ENI manteneva il controllo totale o quasi totale delle sue controllate, circostanza, questa, non contestata. La Commissione poteva quindi, sulla base della giurisprudenza citata ai punti 47 e 48 della presente sentenza, presumere che l’ENI, salvo prova contraria, non avesse mai, durante l’infrazione di cui trattasi, cessato di far parte dell’«impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, autrice dell’infrazione oggetto della decisione controversa. Orbene, come il Tribunale ha giustamente concluso nella sentenza impugnata, la prova contraria non è stata fornita. Il Tribunale ha dunque sufficientemente motivato la sentenza impugnata.

86      Di conseguenza, si deve respingere anche la quarta parte del primo motivo in quanto infondata.

87      Poiché nessuna delle quattro parti del primo motivo è stata accolta, quest’ultimo dev’essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità nonché su un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE

88      Il secondo motivo a sostegno dell’impugnazione dell’ENI è suddiviso, in sostanza, in due parti. La prima parte verte su errori di valutazione del Tribunale per quanto riguarda la gravità dell’infrazione e il fattore moltiplicatore, mentre la seconda parte attiene ad una mancata considerazione degli effetti dell’esclusione della Syndial sul calcolo dell’ammenda.

–       Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su errori di valutazione del Tribunale per quanto riguarda la gravità dell’infrazione e il fattore moltiplicatore

i)     Argomenti delle parti

89      Con la prima parte del secondo motivo, l’ENI deduce che il Tribunale, per determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, ha tenuto conto esclusivamente della sua natura, determinata alla luce del solo oggetto illecito dell’intesa, senza prendere in considerazione una serie di altri fattori rilevanti.

90      Anzitutto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli effetti delle condotte anticoncorrenziali accertate nella decisione controversa sarebbero stati «misurabili» ai sensi del punto 1 A degli orientamenti e sarebbero stati effettivamente misurati dalla Commissione nella prima comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, secondo l’ENI, la Commissione era tenuta a procedere ad un esame di tali effetti.

91      Inoltre, il Tribunale non spiegherebbe, con la propria argomentazione, quali siano i criteri che avrebbero portato l’importo di partenza ad EUR 55 milioni in luogo del minimo di EUR 20 milioni.

92      Infine, l’ENI censura il Tribunale per avere questi respinto la sua argomentazione secondo cui essa non aveva consapevolezza del carattere anticoncorrenziale dei comportamenti in questione dichiarando, al punto 145 della sentenza impugnata, che l’«EniChem SpA» aveva necessariamente consapevolezza di un simile comportamento. Secondo l’ENI, la motivazione del Tribunale è contraddittoria, dato che la Commissione aveva ritenuto l’ENI responsabile solamente in considerazione del suo ruolo di società controllante, e non a causa del fatto che essa fosse a conoscenza dei comportamenti di cui trattasi.

93      Quanto al fattore moltiplicatore a finalità deterrente, l’ENI sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che la chimica non ha mai fatto parte dell’attività principale della ricorrente e ha avuto solamente un’importanza relativa nella politica industriale del gruppo. Il Tribunale non avrebbe neppure correttamente apprezzato l’erronea applicazione di un fattore moltiplicatore pari a 2 da parte della Commissione, che, a sua volta, non avrebbe valutato correttamente il fatturato dei destinatari della decisione controversa, né avrebbe fornito adeguata motivazione sul punto.

94      La Commissione rileva, in particolare, che, secondo costante giurisprudenza, le intese orizzontali in materia di prezzi possono essere qualificate, di per sé, come «molto gravi». L’identificazione di particolari effetti avrebbe rappresentato, tutt’al più, un elemento aggiuntivo da prendere in considerazione al fine di aumentare l’importo iniziale dell’ammenda. Il fatto che la Commissione abbia ritenuto di non essere in grado di effettuare tale misurazione solamente dopo un infruttuoso tentativo nella prima comunicazione degli addebiti sarebbe irrilevante.

95      La tesi della ricorrente secondo cui l’intesa avrebbe coinvolto solamente una parte limitata del mercato rilevante riguarderebbe elementi di fatto e sarebbe pertanto irricevibile. Per quanto riguarda l’importo di EUR 55 milioni come punto di partenza per il calcolo dell’ammenda, il Tribunale ne avrebbe spiegato la ragione in modo esaustivo al punto 143 della sentenza impugnata. La Commissione, pur considerando non pertinente l’elemento soggettivo, ritiene che l’ENI, essendo stata a capo dell’impresa che ha partecipato all’intesa considerata, fosse anche al corrente dei comportamenti anticoncorrenziali in questione.

ii)  Giudizio della Corte

96      Per quanto riguarda, in primo luogo, la pertinenza degli effetti dell’infrazione di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la gravità delle infrazioni al diritto dell’Unione in materia di concorrenza dev’essere accertata sulla base di un gran numero di elementi, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2012, Bavaria/Commissione, C‑445/11 P, punto 59 e la giurisprudenza citata). Per quanto riguarda, più precisamente, l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, questo non è un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (v. sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 34, nonché C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 44).

97      Inoltre, le intese orizzontali di prezzi o di ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi già solo in base alla loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (v., in particolare, ordinanza Transcatab/Commissione, cit., punto 42). In tale ipotesi, l’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, costituisce solo uno dei vari fattori che possono consentire alla Commissione di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenza del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 75).

98      Di conseguenza, se il Tribunale avesse tenuto conto degli effetti dell’impatto concreto dell’infrazione di cui trattasi sul mercato, sempre che tali effetti fossero effettivamente misurabili, lo avrebbe fatto ad abundantiam. Inoltre, dato che l’infrazione di cui trattasi è intrinsecamente molto grave, la considerazione del suo impatto concreto non avrebbe potuto che condurre a un aumento dell’ammenda. Tale censura è dunque inconferente (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 75, e ordinanza Transcatab/Commissione, cit., punti 43 e 44).

99      In secondo luogo, quanto alla censura attinente al fatto che il Tribunale non avrebbe spiegato, con la propria argomentazione, quali criteri avrebbero portato l’importo di partenza ad EUR 55 milioni in luogo del minimo di EUR 20 milioni, è sufficiente constatare che il Tribunale ha fornito, al punto 143 della sentenza impugnata, una dettagliata esposizione dei fattori di cui ha tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione. Questa censura è quindi manifestamente infondata. Il solo fatto che il Tribunale abbia altresì avallato, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, vari elementi della valutazione compiuta dalla Commissione nella decisione controversa non può rimettere in discussione tale conclusione (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, punto 133).

100    Quanto, in terzo luogo, al fatto che l’ENI non avrebbe avuto consapevolezza del carattere anticoncorrenziale dei comportamenti illeciti, è sufficiente rammentare che la responsabilità dell’infrazione è stata imputata a tale società in ragione del fatto che questa, come emerge dalle considerazioni della presente sentenza riguardanti il primo motivo a sostegno dell’impugnazione, formava con l’«EniChem SpA», divenuta Syndial, una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Ciò considerato, il rilievo – non contestato – del Tribunale, al punto 145 della sentenza impugnata, secondo cui l’Enichem SpA era necessariamente al corrente dell’infrazione commessa, è sufficiente per respingere l’argomento dedotto in primo grado e vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente determinato l’importo di partenza dell’ammenda senza prendere in considerazione l’elemento soggettivo in capo all’ENI. Tale censura è dunque manifestamente infondata, senza che sia necessario pronunciarsi sulla rilevanza o meno, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, della consapevolezza del carattere anticoncorrenziale dei comportamenti in questione.

101    In quarto luogo, la censura attinente al fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’importanza asseritamente relativa del settore chimico nella politica industriale del gruppo è inconferente. Infatti, tale circostanza, di per sé, quand’anche dimostrata, sarebbe priva di pertinenza per la determinazione dell’importo di base per il calcolo dell’ammenda. Essa non è neppure idonea a costituire una circostanza attenuante ai sensi del punto 2 degli orientamenti.

102    Per quanto riguarda, in quinto luogo, la censura vertente su una valutazione non corretta, da parte del Tribunale, dell’applicazione asseritamente errata di un fattore moltiplicatore pari a 2 da parte della Commissione e su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata a tale riguardo, giova ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione, cit., punto 59 e la giurisprudenza citata).

103    Orbene, è necessario rilevare che l’ENI, in tale contesto, non indica in modo preciso gli argomenti di diritto a specifico sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata. Essa si limita infatti ad affermare, al punto 72 del suo atto di impugnazione, che la Commissione non aveva valutato «correttamente» i fattori di calcolo «rilevanti», fra cui il fatturato, e che il Tribunale non aveva «correttamente» apprezzato tale applicazione asseritamente errata. Allo stesso modo, l’ENI non ha individuato gli aspetti sotto i quali la sentenza impugnata non era correttamente motivata al riguardo. Date tali premesse, la Corte non è in grado di esercitare il proprio controllo di legittimità, salvo statuire ultra petita (v., per analogia, sentenza Arkema/Commissione, cit., punto 61 e la giurisprudenza citata). Tali censure sono pertanto irricevibili.

104    Infine, quanto alla censura vertente su una violazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare che l’ENI non espone un’argomentazione distinta da quella dedotta a sostegno delle altre censure sollevate nell’ambito della prima parte del secondo motivo. Peraltro, si deve ricordare che la ricorrente ha invocato, in sostanza, gli stessi argomenti dinanzi al Tribunale affinché questi riducesse, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’ammenda inflitta alla ricorrente, e che il Tribunale, dopo aver esaminato tali argomenti, ha concluso che questi ultimi non giustificavano una riduzione siffatta (v. ordinanza del 2 febbraio 2012, Elf Aquitaine/Commissione, C‑404/11 P, punto 89), pur avendo esso ridotto l’ammenda per altri motivi.

105    In tali circostanze, non spetta alla Corte sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale, pronunciandosi, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione, da parte delle medesime, delle norme del diritto dell’Unione (v. ordinanza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 90 e la giurisprudenza citata). Pertanto, neppure questa censura merita accoglimento.

106    Poiché nessuna delle censure esposte nella prima parte del secondo motivo è fondata, detta parte dev’essere respinta.

–       Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sulla mancata considerazione degli effetti dell’esclusione della Syndial sul calcolo dell’ammenda

i)     Argomenti delle parti

107    Secondo l’ENI, l’esclusione della Syndial dai destinatari della decisione controversa ha determinato gravi ripercussioni sull’applicazione del limite massimo del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. L’ENI ribadisce il suo argomento basato su una giurisprudenza secondo cui una responsabilità, in caso di successione di imprese, presuppone necessariamente che la società autrice dell’infrazione abbia cessato di esistere economicamente e/o giuridicamente, cosa non avvenuta nella fattispecie.

108    La Commissione replica che il Tribunale, che ha trattato gli argomenti a questo proposito ai punti da 177 a 179 della sentenza impugnata, non ha commesso alcun errore. Per tutto il periodo dell’intesa, l’ENI avrebbe esercitato il proprio controllo sull’impresa che partecipava direttamente all’intesa, sicché il fatto che non sia stata inflitta alcuna ammenda alla Syndial non inciderebbe sulla sua responsabilità. Peraltro, il limite del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 si riferirebbe al gruppo, come il Tribunale avrebbe spiegato ai punti da 177 a 179 della sentenza impugnata.

ii)  Giudizio della Corte

109    Anzitutto, il Tribunale – che ai punti da 177 a 179 della sentenza impugnata ha già respinto l’argomentazione dell’ENI secondo cui l’esclusione della Syndial dai destinatari della decisione controversa avrebbe determinato «gravi ripercussioni» sull’applicazione del limite massimo del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – ha richiamato, a tale riguardo, la sua giurisprudenza secondo cui tale limite dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. La Corte ha già confermato che tale giurisprudenza non è viziata da alcun errore di diritto (v. ordinanza del 3 maggio 2012, World Wide Tobacco España/Commissione, C‑240/11 P, punti 45 e 46).

110    Di conseguenza, la censura sollevata dall’ENI a questo riguardo è inconferente, dato che, anche se la Syndial fosse stata destinataria della decisione controversa, l’importo dell’ammenda per il cui pagamento l’ENI sarebbe stata responsabile in solido non avrebbe dovuto essere limitato al 10% del fatturato della Syndial.

111    Inoltre, alla luce della giurisprudenza citata al punto 109 della presente sentenza, non è pertinente neppure l’argomento secondo cui una responsabilità in caso di successione di imprese presupporrebbe che la società autrice dell’infrazione abbia cessato di esistere economicamente e/o giuridicamente. Ciò che rileva, in questo contesto, è il fatto che la Syndial era direttamente coinvolta – circostanza che l’ENI non confuta – nell’infrazione di cui trattasi almeno fino al trasferimento della sua attività chimica alla Versalis, e che la Syndial, all’epoca in cui era direttamente coinvolta nell’infrazione, era controllata dall’ENI.

112    Infine, l’ENI non ha affermato che la Syndial, dopo il trasferimento della sua attività chimica alla Versalis e prima dell’adozione della decisione controversa, aveva cessato di far parte del gruppo controllato dall’ENI. Pertanto, la ricorrente non ha mai cessato, durante l’infrazione di cui trattasi e fino all’adozione della decisione controversa, di essere la società cui l’impresa autrice dell’infrazione faceva capo, ragion per cui gli argomenti dell’ENI relativi alla successione di imprese sono privi di pertinenza in tale contesto.

113    Ne consegue che anche la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinta e, pertanto, l’intero secondo motivo.

114    Poiché nessun motivo della presente impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.

 Sull’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

115    A sostegno della sua impugnazione incidentale, la Commissione deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, su vizi di procedura recanti pregiudizio agli interessi della Commissione e su una violazione del principio del contraddittorio. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto insufficienti gli elementi forniti nella decisione controversa al fine di imputare all’ENI e alla Versalis la circostanza aggravante della recidiva.

116    La Commissione ricorda, in primo luogo, di aver annunciato, al punto 430 della seconda comunicazione degli addebiti, la propria intenzione di tener conto, a titolo di circostanza aggravante, di precedenti infrazioni già constatate e di aver espressamente menzionato la partecipazione dell’ENI alle infrazioni accertate nelle decisioni Polipropilene e PVC II. L’ENI non avrebbe preso posizione in merito nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione. Per la prima volta nel ricorso di primo grado l’ENI avrebbe fatto valere, da un lato, che l’autore delle precedenti infrazioni e il soggetto coinvolto nell’infrazione attualmente in discussione non sarebbero stati identici, poiché i settori interessati riguardavano prodotti e mercati diversi ed erano già stati ceduti prima dell’adozione delle decisioni Polipropilene e PVC II, e, dall’altro, che l’impresa del gruppo coinvolta nelle passate vicende antitrust sarebbe stata l’EniChem SpA.

117    L’ENI, tuttavia, non avrebbe mai affermato che le società sanzionate nelle decisioni Polipropilene e PVC II non erano poste sotto la direzione del «gruppo ENI». La Commissione ritiene che in tali decisioni avrebbe potuto, se avesse voluto, imporre l’ammenda alla stessa società madre, cioè l’ENI, che avrebbe controllato interamente le società destinatarie delle suddette decisioni, ossia l’EniChem SpA e l’Anic SpA. Il Tribunale, nella sua sentenza del 30 settembre 2003, Manufacture française des pneumatiques Michelin/Commissione (T‑203/01, Racc. pag. II‑4071), avrebbe confermato che la Commissione, in simili condizioni, poteva considerare a giusto titolo che la stessa impresa era già stata condannata per il medesimo tipo di infrazione.

118    Il Tribunale non avrebbe posto quesiti scritti alle parti in merito alla recidiva e non avrebbe richiesto chiarimenti fattuali in occasione dell’udienza. L’annullamento parziale della decisione controversa da parte della sentenza impugnata, sulla base di un asserito difetto di motivazione, sarebbe dunque del tutto inopinato. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata da una violazione dell’articolo 296 TFUE in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE. Il Tribunale avrebbe determinato in maniera errata l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione. Inoltre, secondo la Commissione, l’approccio del Tribunale comporta una grave violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, un vizio della procedura recante pregiudizio agli interessi della Commissione.

119    La Commissione sottolinea che la motivazione di un atto dev’essere valutata alla luce, in particolare, del suo contesto. La Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione (C‑42/01, Racc. pag. I‑6079, punto 66 e la giurisprudenza citata), avrebbe in tal senso ritenuto sufficiente una motivazione sommaria contenuta in una decisione adottata in un contesto ben noto al destinatario. Inoltre, secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto offrirle la possibilità di chiarire e precisare la propria motivazione, come avrebbe fatto nella causa all’origine della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Versalis e Eni/Commissione (T‑103/08).

120    Infine, secondo la Commissione, i punti da 366 a 373 della decisione controversa stabiliscono nettamente la continuità tra l’impresa destinataria della decisione PVC II e quella coinvolta nell’infrazione discussa nella presente causa. Di conseguenza, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione controversa per quanto riguarda la constatazione della recidiva tanto rispetto alla decisione Polipropilene quanto rispetto alla decisione PVC II e, in ogni caso, nella parte in cui l’annullamento di tale decisione da parte del Tribunale riguarda la constatazione della recidiva rispetto alla decisione PVC II.

121    Secondo l’ENI, la Commissione, nella sua impugnazione incidentale, si basa su una lettura erronea della decisione controversa e della sentenza impugnata nonché su una ricostruzione fuorviante delle obiezioni sollevate dall’ENI nel corso del procedimento amministrativo e in primo grado.

122    L’ENI sostiene che il diritto dell’Unione non impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestare i suoi vari elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo e richiama, a tale riguardo, la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Koninklijke Grolsch/Commissione (T‑234/07, Racc. pag. II‑6169, punto 37). Sarebbe corretto il rilievo del Tribunale secondo cui la Commissione non poteva addebitare la recidiva all’ENI attribuendole ex post la responsabilità delle infrazioni a suo tempo imputate all’Enichem SpA e all’Anic SpA in ragione della titolarità del capitale di queste due società, tesi che il Tribunale avrebbe peraltro ritenuto indimostrata.

123    L’ENI sottolinea che, nelle decisioni Polipropilene e PVC II, la Commissione non ha affatto coinvolto la società controllante ENI, e ciò neppure quando un problema di imputabilità delle infrazioni accertate si è effettivamente posto all’attenzione della Commissione. Questa non potrebbe invocare retroattivamente la presunzione tratta dal controllo, da parte della società controllante, del 100% del capitale delle sue controllate senza porsi in contrasto, in particolare, con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e senza determinare una indebita compressione dei diritti della difesa dell’ENI.

124    L’ENI, inoltre, avrebbe già negato nel procedimento amministrativo che la sua responsabilità potesse essere fatta valere sulla sola base della sua posizione di capogruppo e in via presuntiva. Essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che l’ENI aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate nel settore del PVC e del polipropilene e che queste ultime non avevano un comportamento autonomo sul mercato.

125    Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione del principio del contraddittorio nonché di altre norme procedurali, l’ENI afferma che la Commissione non identificherebbe tali norme nella sua memoria e che tale censura, in quanto del tutto generica, sarebbe irricevibile. Quanto a una violazione del principio del contraddittorio, questa, secondo l’ENI, può essere validamente invocata nelle sole ipotesi di motivi sollevati d’ufficio dal Tribunale. Orbene, il motivo accolto dal Tribunale sarebbe stato sollevato nel ricorso dell’ENI. Inoltre, la «sanatoria» della motivazione della decisione controversa sarebbe stata possibile solo se avesse riguardato la motivazione di un punto preciso di fatto e di diritto. Nella fattispecie, una motivazione siffatta risulterebbe assente.

 Giudizio della Corte

126    Occorre anzitutto ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 72 e la giurisprudenza citata).

127    In tal senso, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’obbligo di motivare una decisione di tale natura ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 73 e la giurisprudenza citata).

128    La motivazione deve quindi, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato apprenda i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in particolare, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 74 e la giurisprudenza citata).

129    Ne consegue che la Commissione, quando infligge un’ammenda a una società per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione ed applica, in sede di calcolo dell’ammenda, un fattore moltiplicatore per tenere conto del fatto che la medesima società sarebbe già stata precedentemente coinvolta in una violazione di tali regole, è tenuta a fornire, con la decisione che infligge tale ammenda, indicazioni idonee a consentire ai giudici dell’Unione nonché a tale società di comprendere in che qualità e in che misura sarebbe stata coinvolta nell’infrazione precedente. La Commissione, in particolare, qualora ritenga che detta società abbia fatto parte dell’impresa destinataria della decisione riguardante l’infrazione precedente, sarà tenuta a motivare adeguatamente tale affermazione.

130    Nella fattispecie, occorre ricordare che la Commissione, al punto 430 della seconda comunicazione degli addebiti, aveva asserito che avrebbe tenuto conto degli accertamenti anteriori di infrazioni simili, rinviando a tale riguardo alle decisioni Polipropilene e PVC II e indicando un coinvolgimento dell’«ENI» in tali decisioni. In sostanza, la stessa succinta constatazione si trova al punto 487 della decisione controversa, dove la Commissione osserva, fra l’altro, che l’«Enichem» era già stata destinataria di tali decisioni. Infine, il punto 488 della decisione controversa può essere inteso nel senso che, secondo la Commissione, la stessa impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, è l’autrice delle infrazioni oggetto delle decisioni Polipropilene e PVC II e dell’infrazione accertata dalla decisione controversa.

131    Orbene, poiché la decisione Polipropilene è rivolta, in particolare, all’Anic SpA, e la decisione PVC II si rivolge, segnatamente, all’«Enichem SpA», è necessario rilevare che le indicazioni fornite nella decisione controversa e richiamate al punto precedente non consentono minimamente di comprendere in che qualità e in che misura l’ENI, che non figura tra i destinatari né della decisione Polipropilene né della decisione PVC II, sarebbe stata coinvolta in tali decisioni.

132    Sebbene la Commissione sostenga che i punti da 366 a 373 della decisione controversa contengono una precisa disamina di tutte le vicende relative all’EniChem, tali spiegazioni riguardano, tuttavia, solo i mutamenti avvenuti all’interno del gruppo ENI dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 167 della sentenza impugnata. Tuttavia, tali punti non contengono alcuna precisazione sulle società che costituivano le imprese destinatarie delle decisioni Polipropilene e PVC II, non specificano se dette società siano identiche a quelle indicate nella decisione controversa, circostanza contestata dall’ENI, e non vertono neppure su eventuali mutamenti intervenuti in tale contesto tra la data di adozione della decisione Polipropilene, ossia il 23 aprile 1986, nonché della decisione PVC II, cioè il 27 luglio 1994, e l’inizio dell’infrazione accertata dalla decisione controversa, vale a dire il 20 maggio 1996.

133    Di conseguenza, la decisione controversa è insufficientemente motivata al riguardo.

134    Quanto, poi, ad un’asserita violazione del principio del contraddittorio che avrebbe comportato una violazione dei diritti della difesa della Commissione, è sufficiente ricordare che l’ENI, come da questa giustamente sottolineato, ha sollevato la censura dell’insufficienza di motivazione già nel suo ricorso di primo grado. Di conseguenza, poiché la Commissione ha avuto la possibilità di prendere pienamente posizione su tale censura nel suo controricorso nonché nell’udienza di discussione di primo grado, non può ravvisarsi alcuna violazione del principio del contraddittorio recante pregiudizio ai diritti della difesa della Commissione.

135    Inoltre, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 128 della presente sentenza, la Commissione era tenuta a fornire una motivazione sufficiente sin dall’adozione della decisione controversa. Non risulta dunque che informazioni più ampie che la Commissione, in assenza di una pretesa violazione del principio del contraddittorio, avrebbe potuto fornire al Tribunale potessero avere una qualsivoglia incidenza sull’esito della sentenza impugnata.

136    Per quanto concerne l’argomento secondo cui l’ENI, durante il procedimento dinanzi alla Commissione, non avrebbe sostenuto che i destinatari delle decisioni Polipropilene e PVC II, da un lato, e della decisione controversa, dall’altro, non sarebbero identici, è sufficiente ricordare che, come correttamente sottolineato dall’ENI, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestarne i vari elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo.

137    In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che la Commissione, nella decisione controversa, non ha fornito elementi sufficientemente circostanziati e precisi che permettessero di concludere che un’unica «impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, avesse reiterato un comportamento illecito, e annullando, di conseguenza, l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta all’ENI in EUR 272,25 milioni.

138    Pertanto, dato che il motivo unico dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale è infondato, occorre respingerlo.

 Sulle spese

139    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

140    Quanto all’impugnazione principale, poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’ENI, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

141    Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, dato che l’ENI ha chiesto la condanna della Commissione e che il motivo unico da quest’ultima dedotto è stato respinto, occorre condannare la Commissione alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)      L’ENI SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.