Language of document :

Ricorso proposto l'11 settembre 2008 - Elliniki Nafpigokataskevastiki e a. / Commissione

(Causa T-384/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Skaramangas, Grecia), Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (Kiel, Germania) e ThyssenKrupp Marine Systems AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 16 della decisione della Commissione 2 luglio 2008 relativa alle misure di aiuto C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005) attuate dalla Grecia a favore della Hellenic Shipyards;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 def., relativa a sedici misure attuate dallo Stato greco a favore della Hellenic Shipyards SA (HSY), e precisamente l'annullamento del suo art. 16, con il quale la Commissione ha definito aiuto incompatibile da interrompere immediatamente la garanzia di indennizzo costituita dal precedente proprietario della HSY, la Banca greca per lo Sviluppo Industriale (ETVA), a favore del consorzio 2 che ha acquistato tutte le azioni della HSY (Howaldtswerke-Deutsche Werft e Ferrostaal), per il caso di recupero di aiuti di Stato presso quest'ultima.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ha ritenuto a torto che la garanzia di indennizzo prevista nell'accordo di privatizzazione fosse stata concessa in un momento in cui l'ETVA era controllata dallo Stato. Al contrario, le parti si sarebbero validamente accordate per tale garanzia solo dopo la privatizzazione dell'ETVA; si tratterebbe, pertanto, di una misura negoziale di diritto privato, non imputabile allo Stato greco, e non di un aiuto di Stato.

Errata sarebbe anche l'allegazione della Commissione secondo la quale le due distinte clausole contenute nell'allegato al contratto di acquisto dei titoli azionari avrebbero costituito un meccanismo unico e generale del quale avrebbe profittato la HSY. In realtà, le due garanzie sarebbero state concesse l'una indipendentemente dall'altra. Né sarebbe vero che la HSY ha tratto vantaggio dalla garanzia di indennizzo dal momento che, visti i fatti all'origine della controversia, soltanto la Piraeus Bank potrebbe presumersene beneficata.

La Commissione avrebbe commesso un errore a credere che alla HSY fosse derivato un utile economico dalla garanzia di indennizzo giacché quest'ultima (i) è una clausola tipo di diritto privato; (ii) è stata attentamente valutata e (iii) risponde alla logica e alla prassi delle vendite tra privati.

Alla Commissione è altresì contestata una falsa applicazione degli artt. 88, n. 2, CE e 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, per aver intimato di sospendere la garanzia di indennizzo alla Elliniki Nafpigokataskevastiki, che non era la beneficiaria dell'aiuto.

Quanto all'argomento della Commissione secondo cui si sarebbe perso l'effett utile del recupero, esso sarebbe fondato sull'erronea premessa che già la garanzia di indennizzo costituisse un raggiro.

Infine, la Commissione avrebbe mal applicato l'art. 296 CE non consentendo alla HSY di portare avanti determinate attività private propedeutiche al funzionamento dell'intero cantiere.

____________

1 - Per poter rilevare la HSY detto consorzio ha costituto la Elliniki Nafpigokataskevastiki.

2 - La HDW è controllata al 100% dalla ThyssenKrupp Marine Systems, che nel 2005 ha rilevato anche la partecipazione della Ferrostaal nella Elliniki Nafpigokataskevastiki.