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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2012 - Commissione europea / Verhuizingen Coppens NV

(Causa C-441/11 P)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE - Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio - Intesa consistente in tre singoli accordi - Infrazione unica e continuata - Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi - Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione - Articoli 263 TFUE e 264 TFUE)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Altra parte nel procedimento: Verhuizingen Coppens NV (rappresentanti: J. Stuyck e I. Buelens, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/ Commissione, T-210/08, con la quale il Tribunale ha annullato l'articolo 1, lettera i) e l'articolo 2, lettera k), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell'11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 - Servizi internazionali di trasloco)

Dispositivo

La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T-210/08), è annullata.

L'articolo 1, lettera i), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell'11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 - Servizi internazionali di trasloco), è annullato nei limiti in cui con tale disposizione la Commissione europea, senza limitarsi a constatare la partecipazione della Verhuizingen Coppens NV all'accordo su un sistema di falsi preventivi, detti "preventivi di comodo", dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003, ritiene tale società responsabile dell'accordo su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte o per mancata presentazione di offerte, dette "commissioni", e imputa a quest'ultima la responsabilità dell'infrazione unica e continuata.

L'importo dell'ammenda inflitta alla Verhuizingen Coppens NV all'articolo 2, lettera k), di detta decisione C(2008) 926 def. è fissato a EUR 35 000.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione, i due terzi delle spese sostenute dalla Coppens nei due gradi di giudizio.

La Coppens sopporta un terzo delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

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1 - GU C 331 del 12.11.2011.