Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Cause riunite C‑344/13 e C‑367/13

Cristiano Blanco

e

Pier Paolo Fabretti

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(domande di pronuncia pregiudiziale,

proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Roma)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo – Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2014

Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che dispone una tassazione dei redditi da giochi d’azzardo diversa a seconda che gli stessi siano ottenuti all’estero oppure provengano da case da gioco nazionali – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Artt. 52 TFUE e 56 TFUE)

Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

Manifestamente discriminatoria, una normativa siffatta può essere giustificata soltanto nella misura in cui persegua obiettivi corrispondenti ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica di cui all’articolo 52 TFUE e le restrizioni che essa comporta soddisfino i requisiti di proporzionalità. Tuttavia, la legislazione in esame non realizza tale ipotesi, dal momento che, per quanto riguarda, da un lato, gli obiettivi relativi alla prevenzione del riciclaggio di capitali e alla necessità di limitare le fughe all’estero o le introduzioni, nello Stato membro interessato, di capitali di origine incerta, le autorità di tale Stato non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la lotta contro la ludopatia, che rientra nella tutela della sanità pubblica, la normativa in questione non è idonea a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dal momento che l’esenzione delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio dello Stato membro in questione può incoraggiare i consumatori a partecipare a giochi d’azzardo che permettono loro di beneficiare di un’esenzione siffatta.

(v. punti 32, 33, 39, 41, 44, 46‑48 e dispositivo)