Language of document : ECLI:EU:C:2013:447

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 luglio 2013 (*)

«Normativa tributaria – Imposta sulle società – Deduzione per il capitale di rischio – Interessi nozionali – Riduzione dell’importo deducibile per le società aventi stabili organizzazioni all’estero che producono redditi esenti in forza di convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione»

Nella causa C‑350/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio), con decisione del 24 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2011, nel procedimento

Argenta Spaarbank NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Levits (relatore), J.‑J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Argenta Spaarbank NV, da K. Morbée, K. Van Duyse e F. Smet, advocaten;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Mölls e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Argenta Spaarbank NV (in prosieguo: l’«Argenta») al Belgische Staat (Stato belga), relativamente al calcolo della deduzione per il capitale di rischio per l’esercizio fiscale corrispondente all’anno 2008.

 Contesto normativo

 Il diritto belga

3        La deduzione del capitale di rischio è stata introdotta nel regime applicabile all’imposta sui redditi con la legge del 22 giugno 2005 che istituisce una deduzione fiscale per il capitale di rischio (Moniteur belge del 30 giugno 2005, pag. 30077). Tale deduzione compare agli articoli da 205 bis a 205 nonies e 236 del codice delle imposte sui redditi (code des impôts sur les revenus de 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»).

4        Risulta dalla relazione di accompagnamento di tale legge che essa ha segnatamente l’obiettivo di attenuare la differenza di trattamento fiscale esistente tra il finanziamento delle società con capitali presi in prestito, la cui remunerazione è integralmente deducibile dal punto di vista fiscale, e il finanziamento mediante capitali propri (capitale di rischio), la cui remunerazione era interamente assoggettata ad imposta, e di aumentare il coefficiente di solvibilità delle società, inserendosi l’introduzione della deduzione per il capitale di rischio nell’obiettivo generale di migliorare la competitività dell’economia belga.

5        La deduzione per il capitale di rischio, denominata anche «deduzione degli interessi nozionali», consiste nel dedurre dalla base imponibile per l’imposta sulle società una percentuale dei capitali propri della società interessata.

6        Ai sensi dell’articolo 205 quater, paragrafo 1, del CIR 1992, la deduzione per il capitale di rischio è uguale al capitale di rischio, determinato in base all’articolo 205 ter del CIR 1992, moltiplicato per un tasso fissato ai paragrafi seguenti di detto articolo 205 quater.

7        L’articolo 205 ter, paragrafo 1, primo comma, del CIR 1992 prevede che per determinare la deduzione del capitale di rischio per un periodo imponibile, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del medesimo articolo, va preso in considerazione il capitale corrispondente all’importo dei capitali propri della società, alla fine del periodo imponibile precedente, determinati secondo la normativa in materia di contabilità e di conti annuali, quali figurano nel bilancio. I paragrafi da 2 a 7 prevedono le ipotesi nelle quali i capitali propri devo subire correzioni per fungere da base di calcolo al fine di determinare l’importo della deduzione per il capitale di rischio.

8        In particolare, a norma dell’articolo 205 ter, paragrafo 2, del CIR 1992, il capitale di rischio, determinato in base all’articolo 205 ter, paragrafo 1, del CIR 1992, è ridotto in misura pari al valore netto degli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni i cui redditi sono esenti in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione.

9        L’articolo 205 quinquies del CIR 1992, prevede che, nel caso in cui in un periodo d’imposta per il quale è ammessa la deduzione per il capitale di rischio non sono stati conseguiti utili o lo sono stati in misura insufficiente, l’esonerazione non accordata per tale periodo può essere applicata successivamente agli utili realizzati nei sette esercizi seguenti.

 La convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi

10      L’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della Convenzione del 5 giugno 2001 conclusa tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, diretta ad evitare la doppia imposizione diretta e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio (Moniteur belge del 20 dicembre 2002, pag. 57533; in prosieguo: la «convenzione Belgio-Paesi Bassi») così dispone:

«1.      Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Qualora l’impresa eserciti la propria attività secondo tale modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nei limiti in cui essi siano imputabili a tale stabile organizzazione.

2.      Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno imputati a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se essa avesse costituito un’impresa distinta che svolgesse attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che trattasse in piena indipendenza con l’impresa di cui costituisce una stabile organizzazione.

3.      Per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute, nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o altrove».

11      L’articolo 23, paragrafo 1, della convenzione Belgio-Paesi Bassi prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:

a)      Allorché un soggetto residente in Belgio riceve redditi, diversi da dividendi, interessi o royalty di cui all’articolo 12, paragrafo 5, o possiede elementi patrimoniali che sono assoggettati ad imposta nei Paesi Bassi in base alle norme della presente Convenzione, il Belgio esenta da imposta tali redditi o tali elementi patrimoniali, ma può, nel calcolare l’importo delle proprie imposte sul resto del reddito e del patrimonio, applicare la stessa aliquota che si applicherebbe ove i redditi o gli elementi patrimoniali di cui trattasi non fossero stati esentati.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      L’Argenta è una società residente in Belgio che è assoggettata all’imposta sulle società in detto Stato membro. Essa dispone di una stabile organizzazione nei Paesi Bassi, i cui redditi sono esenti in Belgio in forza della convenzione Belgio-Paesi Bassi.

13      Per l’esercizio fiscale corrispondente all’anno 2008, l’Argenta ha chiesto, in forza degli articoli da 205 bis a 205 nonies del CIR 1992, di poter fruire della deduzione per il capitale di rischio.

14      Il 19 novembre 2008 è stata liquidata l’imposta dell’Argenta a titolo dell’imposta sulle società per detto esercizio fiscale. Nell’ambito del calcolo di tale imposta, fondandosi sull’articolo 205 ter, paragrafo 2, del CIR 1992, l’amministrazione finanziaria belga, per la determinazione del capitale di rischio su cui si calcola la deduzione per il capitale di rischio, non ha tenuto conto del valore netto degli elementi dell’attivo della stabile organizzazione dell’Argenta situata nei Paesi Bassi.

15      Il reclamo, proposto dall’Argenta il 20 maggio 2009, avverso tale assoggettamento ad imposta è stato respinto da detta amministrazione il 7 settembre 2009.

16      Il 4 dicembre 2009 l’Argenta, considerando che l’articolo 205 ter, paragrafo 2, del CIR 1992 costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento prevista all’articolo 49 TFUE, giacché gli investimenti realizzati in una stabile organizzazione situata in uno Stato membro con il quale il Regno del Belgio abbia concluso una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione non danno diritto alla deduzione per il capitale di rischio, sebbene investimenti analoghi effettuati in una stabile organizzazione situata in Belgio diano diritto a tale deduzione, ha proposto un ricorso contro la predetta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

17      In detto contesto, tale organo giurisdizionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo [49 TFUE] osti ad una normativa fiscale nazionale in forza della quale, per il calcolo dei suoi utili imponibili, una società illimitatamente soggetta ad imposta in Belgio non può applicare una deduzione per il capitale di rischio a concorrenza dell’ammontare della differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni da essa detenute in un altro Stato membro dell’Unione europea e, dall’altro, il totale del passivo imputabile a tali centri, mentre essa può applicare tale deduzione qualora la suddetta differenza positiva possa essere imputata ad una stabile organizzazione situata in Belgio».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, allorché in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione gli utili di tale stabile organizzazione non sono imponibili nel primo Stato membro, mentre invece gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato membro sono presi in considerazione a tale effetto.

19      Come risulta da giurisprudenza constante, la libertà di stabilimento, che l’articolo 49 TFUE riconosce ai cittadini dell’Unione e che implica per essi l’accesso alle attività autonome ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, comprende, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio dell’Unione, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro interessato mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (v. sentenza del 15 settembre 2011, Accor, C‑310/09, Racc. pag. I-8115, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

20      Benché, per la loro formulazione, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento mirino ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenza Accor, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

21      Tali considerazioni trovano applicazione anche nel caso in cui una società stabilita in uno Stato membro operi in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione (sentenza del 15 maggio 2008, Lidl Belgium, C‑414/06, Racc. pag. I‑3601, punto 20).

22      Nel procedimento principale è pacifico che, ai fini del calcolo della deduzione del capitale di rischio, la normativa di cui trattasi crea una differenza di trattamento tra gli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni situate in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, i cui redditi non sono imponibili in Belgio, e gli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni che si trovano in quest’ultimo Stato membro.

23      Gli elementi dell’attivo attribuiti alle stabili organizzazioni situate in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e i cui redditi non sono imponibili in Belgio, infatti, non sono presi in considerazione nel calcolare il capitale di rischio che funge da base di calcolo della deduzione di cui trattasi nel procedimento principale, mentre sono presi in considerazione a tal fine gli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni situate in Belgio.

24      Come rileva l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la presa in considerazione degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione ai fini del calcolo della deduzione per il capitale di rischio di una società assoggettata all’imposta sulle società in Belgio rappresenta un vantaggio fiscale, in quanto una presa in considerazione del genere contribuisce a ridurre l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società che una società siffatta è tenuta a versare nel suddetto Stato membro.

25      Orbene, tale vantaggio fiscale è rifiutato quando la stabile organizzazione della società residente in Belgio è situata in un altro Stato membro e gode, in forza di una convenzione diretta a prevenire la doppia imposizione conclusa tra il Regno del Belgio e tale altro Stato membro, di un’esenzione dei propri redditi.

26      Il governo belga sostiene, a tal proposito, che la differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce tuttavia una restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto, da un lato, tale differenza di trattamento non comporterebbe conseguenze negative per una società che disponga di una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e, d’altro lato, in quanto, laddove dovessero essere constatate conseguenze negative del genere, esse sarebbero dovute all’esercizio parallelo della loro competenza fiscale da parte di diversi Stati membri.

27      Tale governo ritiene pertanto che, anche prendendo in considerazione gli elementi dell’attivo della stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, il risultato fiscale della società principale residente non potrebbe essere ridotto. Secondo detto governo, infatti, per quanto riguarda le stabili organizzazioni estere non esenti in forza di una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione, la deduzione per il capitale di rischio è calcolata separatamente, in funzione degli elementi dell’attivo attribuiti alla stabile organizzazione, e applicata prioritariamente agli utili realizzati da tale organizzazione. Il governo belga da ciò conclude, per analogia, che qualora si dovesse prendere in considerazione gli elementi dell’attivo della stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e i cui redditi sono esenti in forza di una convenzione, la deduzione per il capitale di rischio dovrebbe essere rapportata agli utili attribuiti a detta organizzazione. Orbene, questi ultimi non sono imponibili in Belgio.

28      L’Argenta e la Commissione hanno contestato detta interpretazione del diritto belga, sostenendo che, per quanto riguarda le stabili organizzazioni estere, i cui redditi non sono esenti da imposta in Belgio, la deduzione per il capitale di rischio è calcolata in base ai redditi complessivi e che essa si applica a tutti i redditi imponibili della società interessata.

29      A tale proposito, occorre rammentare che, come risulta da costante giurisprudenza, quando risponde ad una questione pregiudiziale posta da un giudice di uno Stato membro in conformità dell’articolo 267 TFUE la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di tale Stato membro, spettando tale compito ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage, C‑37/92, Racc. pag. I‑4947, punto 7; del 14 febbraio 2008, Gysen, C‑449/06, Racc. pag. I‑553, punto 17, e del 17 gennaio 2013, Zakaria, C‑23/12, punto 29).

30      Si deve, tuttavia, necessariamente rilevare che il governo belga ha ammesso all’udienza che, quand’anche la deduzione per il capitale di rischio fosse calcolata separatamente, in base agli elementi dell’attivo della stabile organizzazione, e dovesse essere applicata prioritariamente agli utili prodotti da tale organizzazione, un’eventuale eccedenza sarebbe dedotta dagli utili realizzati dalla società principale. Non consegue quindi dall’argomento avanzato da tale governo che la società principale residente sarebbe nell’impossibilità di beneficiare, per la riduzione della sua base imponibile, della deduzione per il capitale di rischio calcolata tenendo conto degli elementi dell’attivo della stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.

31      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al punto 40 delle sue conclusioni, il governo belga non ha contestato la tesi dell’Argenta secondo la quale una società belga dotata di capitali propri può beneficiare della deduzione per il capitale di rischio anche quando sia solo la sua stabile organizzazione estera, essa stessa priva di capitali propri, a realizzare utili che, in base alla normativa belga, verranno in definitiva imputati alla suddetta società ai fini del calcolo di tale deduzione.

32      Di conseguenza, l’impossibilità per una società che dispone di una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio di fruire, ai fini della riduzione della sua base imponibile, della deduzione per il capitale di rischio calcolata tenendo conto degli elementi dell’attivo di tale stabile organizzazione costituisce uno svantaggio per siffatta società.

33      Contrariamente a quanto affermato dal governo belga, tale trattamento svantaggioso risulta non dalla circostanza che lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione non prevede deduzioni per il capitale di rischio, bensì dalla sola scelta effettuata dalla normativa belga di non prendere in considerazione gli elementi dell’attivo di tali stabili organizzazioni. Tale trattamento svantaggioso non può quindi essere la conseguenza dell’esercizio parallelo della loro competenza fiscale da parte di diversi Stati membri.

34      Siffatto trattamento svantaggioso può dissuadere una società belga dallo svolgere le proprie attività per il tramite di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e costituisce, quindi, una restrizione in linea di principio vietata dalla norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento.

35      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi d’interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v. sentenza Lidl Belgium, cit., punto 27, e giurisprudenza ivi citata).

36      A tal proposito, il governo belga avanza motivi attinenti alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale belga e la ripartizione equilibrata delle potestà impositive tra gli Stati membri, considerate complessivamente.

37      Così, in primo luogo, il regime della deduzione del capitale di rischio sarebbe perfettamente simmetrico e esisterebbe un nesso diretto, personale e materiale tra il vantaggio fiscale, calcolato in base ad elementi dell’attivo, e l’assoggettamento ad imposta degli utili prodotti da tali attivi.

38      Tale nesso sarebbe comparabile a quello esistente tra gli interessi deducibili di un prestito destinato all’acquisto di un elemento dell’attivo e l’utile imponibile generato da tale elemento, giacché la legge che istituisce la deduzione di cui trattasi nel procedimento principale, come risulterebbe dalla sua relazione d’accompagnamento, ha quale finalità di trattare, sotto il profilo fiscale, i capitali propri nello stesso modo in cui sono trattati i capitali ottenuti in prestito. Benché la deduzione per il capitale di rischio sia calcolata forfettariamente, rispetto ai capitali propri della società, e non proporzionalmente agli utili imponibili di quest’ultima, l’importo della deduzione calcolato è reputato rappresentare gli interessi che la società avrebbe pagato se avesse dovuto prendere un prestito per costituire gli elementi dell’attivo acquistati grazie ai propri capitali.

39      In secondo luogo, secondo il governo belga, non tenendo conto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e i cui utili non sono imponibili in Belgio, quest’ultimo Stato membro esercita la propria competenza fiscale nel rispetto del principio della territorialità e conformemente alla ripartizione delle potestà impositive, come risultante dalla convenzione Belgio-Paesi Bassi.

40      La facoltà di prendere in considerazione gli oneri contabili o extracontabili connessi agli elementi dell’attivo e del passivo destinati ad una stabile organizzazione e di concedere le deduzioni afferenti a tali elementi dell’attivo e del passivo spetterebbe allo Stato membro al quale la convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conferisce il diritto di assoggettare ad imposta gli utili della stabile organizzazione. Una ripartizione siffatta, istituita dalla convenzione Belgio-Paesi Bassi, sarebbe peraltro conforme al modello di convenzione fiscale riguardante il reddito e il patrimonio elaborata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

41      Relativamente alla prima giustificazione addotta dal governo belga, occorre ricordare che la Corte ha già riconosciuto che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato (sentenze del 28 gennaio 1992, Bachmann, C‑204/90, Racc. pag. I‑249, punto 28; del 7 settembre 2004, Manninen, C‑319/02, Racc. pag. I‑7477, punto 42; del 23 febbraio 2006, Keller Holding, C‑471/04, Racc. pag. I‑2107, punto 40, e del 27 novembre 2008, Papillon, C‑418/07, Racc. pag. I‑8947, punto 43).

42      Tuttavia, affinché un argomento fondato su una siffatta giustificazione possa essere accolto, è necessario, secondo giurisprudenza costante, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale (citate sentenze Manninen, punto 42, e Keller Holding, punto 40), dovendosi valutare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (sentenze Manninen, cit., punto 43; del 28 febbraio 2008, Deutsche Shell, C‑293/06, Racc. pag. I‑1129, punto 39, e Papillon, cit., punto 44).

43      Come è stato ricordato al punto 24 della presente sentenza, il vantaggio fiscale di cui trattasi nel procedimento principale consiste nella possibilità di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della deduzione per il capitale di rischio, gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione.

44      Orbene, tale vantaggio, che ha l’effetto di ridurre l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società alla quale è assoggettata la società principale, non è compensato, nel procedimento principale, da alcun prelievo fiscale determinato.

45      È vero che tale vantaggio è accordato solo allorché gli utili prodotti dalla stabile organizzazione sono imponibili in Belgio.

46      Nondimeno, non sussiste un nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, tra il vantaggio calcolato tenendo conto degli elementi dell’attivo e l’assoggettamento ad imposta del rendimento prodotto da questi ultimi.

47      La normativa controversa nel procedimento principale, infatti, prescrive solo che i redditi eventualmente prodotti da detta stabile organizzazione siano imponibili in Belgio, ma non subordina la concessione del vantaggio di cui trattasi alla loro realizzazione effettiva, né al loro effettivo assoggettamento ad imposta. Pertanto il regime in questione ammette una situazione nella quale, quando i redditi di una stabile organizzazione sono imponibili in Belgio, ma detta organizzazione non ha prodotto redditi, gli elementi dell’attivo di quest’ultima sono presi in considerazione per il calcolo della deduzione applicata alla società alla quale essa appartiene.

48      Inoltre, l’articolo 205 quinquies del CIR 1992, prevede che, nel caso in cui in un periodo d’imposta per il quale è ammessa la deduzione per il capitale di rischio non sono stati conseguiti utili o lo sono stati in misura insufficiente, l’esonerazione non accordata per tale periodo può essere applicata in seguito agli utili realizzati nei sette esercizi successivi.

49      Di conseguenza, il rifiuto di prendere in considerazione gli elementi dell’attivo di stabili organizzazioni situate in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e i cui redditi, in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, sono esenti da assoggettamento ad imposta in Belgio non può essere giustificato da ragioni attinenti alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale.

50      Per quanto riguarda la seconda giustificazione addotta dal governo belga, occorre ricordare che la preservazione della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Racc. pag. I‑10837, punto 45; del 7 settembre 2006, N, C‑470/04, Racc. pag. I‑7409, punto 42; del 18 luglio 2007, Oy AA, C‑231/05, Racc. pag. I‑6373, punto 51, e Lidl Belgium, cit., punto 31). Risulta inoltre da giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenze del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C‑540/07, Racc. pag. I‑10983, punto 29, e del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, Racc. pag. I-12273, punto 45).

51      Tuttavia, la circostanza che uno Stato membro, in una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni, conclusa con un altro Stato membro, abbia convenuto che gli utili imputabili ad una stabile organizzazione situata in tale altro Stato membro siano imponibili solo in quest’ultimo Stato e che, di conseguenza, il primo Stato membro non possa esercitare la propria competenza impositiva sugli utili imputabili a detta stabile organizzazione non può sistematicamente giustificare ogni rifiuto di concedere un vantaggio fiscale alla società stabilita nel territorio del primo Stato membro alla quale la stabile organizzazione appartiene.

52      Un rifiuto siffatto equivarrebbe a giustificare un trattamento differenziato per il solo fatto che una società situata in uno Stato membro ha sviluppato un’attività economica transnazionale non idonea a generare entrate fiscali a beneficio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze Marks & Spencer, cit., punto 40, e del 29 marzo 2007, Rewe Zentralfinanz, C‑347/04, Racc. pag. I‑2647, punto 43).

53      Per contro, dalla giurisprudenza risulta che la necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a porre a rischio il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria potestà impositiva in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenze Oy AA, cit., punto 54; dell’8 novembre 2007, Amurta, C‑379/05, Racc. pag. I‑9569, punto 58; del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C‑303/07, Racc. pag. I‑5145, punto 66; del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, Racc. pag. I‑9879, punto 77, e del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, punto 47).

54      La Corte ha così statuito che tale obiettivo mira, in particolare, a preservare la simmetria tra il diritto di assoggettare ad imposta gli utili e la facoltà di dedurre le perdite di una stabile organizzazione, in quanto il fatto di consentire che le perdite di una stabile organizzazione non residente possano essere deducibili dal reddito dalla società principale avrebbe la conseguenza di permettere a quest’ultima di scegliere liberamente lo Stato membro in cui dedurre tali perdite (v., in tal senso, citate sentenze Oy AA, punto 56, e Lidl Belgium, punto 34).

55      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la concessione del vantaggio fiscale di cui trattasi nel procedimento principale non comprometterebbe né il diritto dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società alla quale appartiene la stabile organizzazione, né il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la stabile organizzazione ad esercitare la potestà impositiva nei confronti delle attività realizzate nel proprio territorio e non comporterebbe che redditi normalmente imponibili in uno di tali Stati membri siano spostati verso l’altro Stato.

56      Per quanto attiene, infine, all’argomento del governo belga relativo al parallelismo tra il trattamento che andrebbe accordato alla deduzione fiscale degli interessi sui mutui utilizzati per costituire gli elementi dell’attivo imputabili ad una stabile organizzazione, da un lato, e il trattamento dei capitali propri attribuiti ad una stabile organizzazione, d’altro lato, si deve rilevare che tale governo stesso riconosce il carattere forfettario della deduzione per il capitale di rischio che è calcolata in base ai capitali propri della società interessata e non in proporzione agli utili imponibili prodotti dagli elementi dell’attivo di quest’ultima.

57      Tale governo non può pertanto sostenere che la convenzione Belgio-Paesi Bassi e, segnatamente, le disposizioni di quest’ultima riguardanti la determinazione degli utili di una stabile organizzazione e la presa in considerazione, a tale effetto, delle spese sostenute per i fini perseguiti da siffatta organizzazione ostino a che si tenga conto, per calcolare la deduzione per il capitale di rischio, degli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione i cui redditi, in forza della predetta convenzione, non sono imponibili Belgio.

58      In tali circostanze, la restrizione creata dalla normativa controversa nel procedimento principale non può essere giustificata da ragioni attinenti alla necessità di garantire la ripartizione equilibrata delle potestà impositive tra gli Stati membri.

59      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla questione posta si deve rispondere che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, allorché gli utili di tale stabile organizzazione non sono imponibili nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, mentre invece gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato membro sono presi in considerazione a tale effetto.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, allorché gli utili di tale stabile organizzazione non sono imponibili nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, mentre invece gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato membro sono presi in considerazione a tale effetto.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.