Language of document : ECLI:EU:T:2016:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

1o marzo 2016 (*)

«Aiuti di Stato – Salvataggio di imprese in difficoltà – Aiuto sotto forma di una garanzia dello Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Gravi difficoltà – Diritti procedurali delle parti interessate»

Nella causa T‑79/14,

Secop GmbH, con sede in Flensburg (Germania), rappresentata da U. Schnelle e C. Aufdermauer, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2013) 9119 final, del 18 dicembre 2013, riguardante l’aiuto di Stato SA.37640 – Aiuto per il salvataggio a favore della ACC Compressors SpA – Italia,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La ACC Compressors SpA è una società attiva dal 1960 nella produzione e commercializzazione di compressori per frigoriferi a uso domestico. Essa è controllata al 100% dalla Household Compressors Holding SpA (HCH), che opera solo come holding e non svolge attività di produzione. La ACC Compressors deteneva inizialmente il 100% del capitale della ACC Austria GmbH e, attraverso quest’ultima, il 100% del capitale della ACC Germany GmbH e della ACC USA LLC.

2        Nel 2012 il gruppo ACC ha incontrato difficoltà economiche. Nell’ottobre 2012 era avviato un procedimento di insolvenza nei confronti della ACC Germany. Il 20 dicembre 2012 era avviato un procedimento di insolvenza nei confronti della ACC Austria. La ACC Compressors era dichiarata insolvente il 28 giugno 2013 e sottoposta ad amministrazione straordinaria il 27 agosto 2013. La HCH era dichiarata insolvente il 12 ottobre 2013.

3        Il 20 aprile 2013, a seguito di una gara d’appalto lanciata nell’ambito del procedimento d’insolvenza della ACC Austria, veniva sottoscritto un contratto di vendita degli attivi della ACC Austria tra la Secop Kompressoren GmbH, una controllata della ricorrente, la Secop GmbH, attualmente denominata Secop Austria GmbH, e gli amministratori legali della ACC Austria. Tale contratto era subordinato alla condizione sospensiva della dichiarazione di compatibilità della transazione con il mercato interno da parte della Commissione europea.

4        Il 5 novembre 2013, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione un aiuto per il salvataggio a favore della ACC Compressors.

5        La misura notificata consisteva in una garanzia statale di sei mesi a copertura di linee di credito volte a soddisfare il fabbisogno di liquidità di 13,6 milioni di euro. Tale garanzia doveva consentire il proseguimento delle attività della ACC Compressors nell’attesa della predisposizione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

6        Con decisione dell’11 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi all’acquisto degli attivi della ACC Austria da parte della società ridenominata Secop Austria (in prosieguo: la «decisione sulla concentrazione»), convalidando il contratto concluso il 20 aprile 2013.

7        Il 18 dicembre 2013, con la decisione C(2013) 9119 final, riguardante l’aiuto di Stato SA.37640 – Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors SpA – Italia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro la misura notificata. In particolare essa ha considerato che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma soddisfaceva le condizioni per essere dichiarata compatibile con il mercato interno, quale aiuto per il salvataggio di un’impresa in difficoltà.

8        L’acquisto degli attivi della ACC Austria da parte della Secop Austria riguardava in particolare taluni brevetti, fino ad allora utilizzati anche dalla ACC Compressors per la propria produzione di compressori. Due controversie riguardanti detti brevetti (in prosieguo: i «brevetti controversi») pendono dinanzi a un giudice tedesco e a un giudice italiano tra il gruppo Secop e il gruppo ACC, che si trovano su posizioni opposte in ordine alla questione se tra le stesse sia stato validamente concluso un accordo di licenza (in prosieguo: la «controversia sui brevetti»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2014, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

10      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha sottoposto quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto entro il termine impartito dal Tribunale.

11      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’8 settembre 2015.

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–              annullare la decisione impugnata;

–              condannare la Commissione alle spese.

13      Dopo aver modificato le sue conclusioni nella fase della controreplica, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14      A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente solleva tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, sulla violazione delle forme sostanziali e su un difetto di motivazione, il secondo, sulla violazione dei Trattati e, il terzo, su uno sviamento di potere.

15      Nell’ambito delle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la ricorrente ha indicato, da un lato, che il suo primo motivo doveva essere inteso quale vertente su un difetto d’istruttoria, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).

16      La ricorrente ha indicato, d’altra parte, che il suo terzo motivo doveva essere inteso come vertente su errori di valutazione, in quanto la Commissione non aveva tenuto conto di elementi essenziali del caso di cui era venuta a conoscenza o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza. Essa ha inoltre precisato in udienza di non avere obiezioni a che i suoi motivi primo e terzo, come riqualificati, siano esaminati congiuntamente.

17      È pertanto in tal modo che saranno di seguito esaminati i motivi sollevati dalla ricorrente.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati.

18      Il secondo motivo è suddiviso in tre parti, relative rispettivamente alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, alla violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE e alla violazione del principio di parità di trattamento.

19      Occorre anzitutto esaminare congiuntamente la prima e la seconda parte. Infatti tali due parti hanno sostanzialmente ad oggetto la contestazione nel merito della decisione della Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale.

 Sulla prima e sulla seconda parte del secondo motivo, vertenti sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE

20      La ricorrente rileva in sostanza che la Commissione ha commesso un errore nel considerare l’aiuto controverso compatibile con il mercato interno e nel non avviare il procedimento d’indagine formale.

21      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

–       Richiamo della giurisprudenza pertinente

22      In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione è tenuta ad aprire il procedimento d’indagine formale in particolare se, alla luce delle informazioni ottenute nel corso del procedimento di esame preliminare, si trova di fronte a gravi difficoltà di valutazione della misura considerata. Tale obbligo risulta direttamente dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, quale interpretato dalla giurisprudenza, ed è confermato dal combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 4, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, qualora la Commissione rilevi, dopo un esame preliminare, che la misura in questione fa sorgere dubbi circa la sua compatibilità (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, Racc., EU:T:2008:29, punto 328).

23      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE risulta indispensabile quando la Commissione incontra gravi difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato interno. La Commissione può quindi limitarsi alla fase preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE per adottare una decisione favorevole a una misura statale solo se essa è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o che essa, se qualificata come aiuto, sia compatibile con il mercato interno. Se invece questo primo esame induce la Commissione a convincersi del contrario, o non le consente di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità della misura considerata con il mercato interno, la Commissione deve munirsi di tutti i pareri necessari e iniziare, a tale scopo, il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenze del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, Racc., EU:C:1993:239, punto 33; del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 39, e BUPA e a./Commissione, punto 22 supra, EU:T:2008:29, punto 329).

24      Pertanto, spetta alla Commissione stabilire, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della pratica considerata, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell’aiuto necessitino l’avvio di tale procedimento (sentenza del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, Racc., EU:C:1993:197, punto 30). Tale valutazione deve rispettare tre criteri.

25      In primo luogo, l’articolo 108 TFUE limita il potere della Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto con il mercato interno al termine del procedimento d’esame preliminare alle sole misure che non sollevino difficoltà gravi, di modo che questo criterio riveste carattere esclusivo. La Commissione non può quindi rifiutarsi di avviare il procedimento d’indagine formale avvalendosi di altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa (sentenza del 15 marzo 2001, Prayon-Rupel/Commissione, T‑73/98, Racc., EU:T:2001:94, punto 44).

26      In secondo luogo, quando la Commissione è confrontata con gravi difficoltà, essa è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale. Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare tale procedimento, la Commissione fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell’esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente allo scopo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e al dovere di buona amministrazione ad essa incombente, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, difficoltà eventualmente incontrate (sentenza Prayon-Rupel/Commissione, punto 25 supra, EU:T:2001:94, punto 45).

27      In terzo luogo, la nozione di «gravi difficoltà» riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità dell’'aiuto controverso con il mercato interno (v. sentenza Prayon-Rupel/Commissione, punto 25 supra, EU:T:2001:94, punto 47 e la giurisprudenza citata).

28      Nella fattispecie la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che l’aiuto controverso era compatibile con il mercato interno in quanto conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2, in prosieguo: gli «orientamenti»).

29      Occorre ricordare, al riguardo, che l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale rispetto all’ammissione di aiuti in deroga al divieto generale del paragrafo 1 dello stesso articolo, dal momento che la valutazione, in questi casi, della compatibilità o meno di un aiuto di Stato con il mercato interno solleva problemi che comportano la considerazione e l’analisi di fatti e circostanze economiche complessi. Il controllo esercitato dal giudice dell’Unione europea deve quindi, al riguardo, limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché alla verifica dell’esattezza dei fatti materiali, dell’assenza di un errore manifesto di valutazione e dell’inesistenza di uno sviamento di potere. Non compete quindi al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. La Commissione può imporsi orientamenti per l’esercizio dei suoi poteri di valutazione adottando atti quali gli orientamenti, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sulla linea da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato. In tale contesto, spetta al giudice dell’Unione verificare se le condizioni che la Commissione si era imposta siano state rispettate (sentenza del 30 gennaio 2002, Keller e Keller Meccanica/Commissione, T‑35/99, Racc., EU:T:2002:19, punto 77; v. altresì, in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2004, Kronofrance/Commissione, T‑27/02, Racc., EU:T:2004:348, punto 79 e la giurisprudenza citata).

–       Sulla pretesa qualità di nuova impresa della ACC Compressors

30      In primo luogo la ricorrente sostiene che, a seguito della vendita degli attivi della ACC Austria i brevetti controversi non potrebbero più essere utilizzati dalla ACC Compressors, che dovrebbe, pertanto, essere considerata come un’impresa emersa dalla liquidazione di un’impresa preesistente e, quindi, come un’impresa di recente costituzione, ai sensi del punto 12 degli orientamenti. Infatti, senza poter utilizzare i brevetti controversi, la ACC Compressors non disporrebbe di strutture sufficientemente sviluppate per poter essere ammessa a beneficiare di un aiuto per il salvataggio e, in particolare, non sarebbe assimilabile all’impresa con la stessa denominazione che fabbricava compressori dal 1960.

31      Il punto 12 di tali orientamenti è redatto nel modo seguente:

«Ai sensi dei presenti orientamenti, un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un’impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell’attivo di un’impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (...)».

32      Evidentemente, lo scopo perseguito dal punto 12 degli orientamenti è quello di evitare che siano costituite imprese non vitali o attività deficitarie che, fin dalla loro creazione, sarebbero dipendenti dall’aiuto pubblico. A tal fine, la precisazione fornita nella seconda frase di tale punto riguarda in particolare il caso della cessione degli elementi dell’attivo di una persona giuridica preesistente a un’altra persona giuridica, di recente costituzione o preesistente. Pertanto, è l’entità economica nella quale gli elementi dell’attivo acquisiti siano stati recentemente integrati a poter essere, eventualmente, qualificata come nuova impresa. Riguardo alla persona giuridica che cede gli elementi dell’attivo, lo scopo di un’operazione siffatta potrebbe proprio essere il salvataggio di quest’ultima.

33      La ricorrente sostiene, tuttavia, che la menzione «ad esempio», che figura al punto 12 degli orientamenti, indica che la qualificazione di un’impresa come di «recente» costituzione può risultare non solo dalla rilevazione, da parte del beneficiario dell’aiuto, degli elementi dell’attivo di un’altra società, ma altresì dal trasferimento di attivi dal beneficiario a un’altra società, come, nel caso di specie, il trasferimento degli attivi della ACC Austria, controllata della ACC Compressors, alla Secop Austria.

34      Per i motivi di seguito esposti, una siffatta interpretazione dev’essere, nel caso di specie, respinta.

35      In primo luogo, la ACC Compressors e la ACC Austria facevano inizialmente parte di una sola e medesima impresa, in quanto tali due società producevano gli stessi prodotti, in due siti diversi, ma sotto una medesima direzione economica. Al momento della cessione delle attività produttive della ACC Austria, divenuta effettiva l’11 dicembre 2013, data dell’adozione della decisione sulla concentrazione (v. precedenti punti 3 e 6), il volume di attività di tale impresa era certamente ridotto, poiché le attività relative al sito di produzione in Austria non ne facevano più parte. Pertanto, l’impresa cui l’aiuto controverso, approvato il 18 dicembre 2013, è stato concesso, comprendeva soltanto gli elementi produttivi della ACC Compressors. Nondimeno, quest’ultima dirigeva l’impresa di cui trattasi sia prima che dopo detta cessione, e, come la ricorrente ha ammesso al punto 46 del ricorso, essa proseguiva, dopo la data di adozione della decisione impugnata, anche se in maniera ridotta, la produzione e la commercializzazione di compressori, che costituivano le attività tradizionali di tale impresa. Pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, si trattava della stessa impresa che fabbricava compressori dal 1960.

36      In secondo luogo, l’interpretazione proposta dalla ricorrente è contraria allo scopo del punto 12 degli orientamenti, quale illustrato al precedente punto 32. Infatti, nell’ipotesi di una cessione di elementi dell’attivo, non rileva l’entità costituita dalle attività economiche conservate dalla società cedente, ai fini della qualificazione come «impresa di recente costituzione», bensì l’entità costituita dalle attività economiche della società cessionaria, nella quale sono stati integrati gli elementi dell’attivo ceduti. È d’altronde normale e ragionevole per un’impresa in difficoltà cedere determinati elementi dell’attivo e focalizzare l’attività sul proprio nucleo centrale di competenze, che si guardi al profilo geografico o a quello del settore di attività, al fine di accrescere le probabilità di una ripresa economica. Il punto 39 degli orientamenti prevede infatti espressamente la cessione di elementi dell’attivo quale misura di prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza, nel contesto dell’esame di un piano di ristrutturazione al fine della concessione di aiuti per la ristrutturazione. Una sistematica esclusione dell’impresa cedente dal beneficio di aiuti per il salvataggio in conseguenza di una siffatta vendita di elementi dell’attivo sarebbe contraria alla finalità generale degli orientamenti.

37      La pendenza di un contenzioso legale sui brevetti controversi tra la ACC Compressors e la Secop Austria non può condurre a una diversa valutazione.

38      Infatti, alla data dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione poteva tenere conto soltanto della situazione di fatto e di diritto della ACC Compressors quale si presentava alla data suddetta; tutt’al più essa doveva prendere in considerazione la prevedibile evoluzione di tale situazione, all’orizzonte del periodo per il quale l’aiuto per il salvataggio era concesso, ossia sei mesi (v. precedente punto 5). Orbene, come la Commissione giustamente rileva, alla data dell’adozione della decisione impugnata la ACC Compressors utilizzava ancora i brevetti controversi per fabbricare compressori, circostanza di cui essa doveva tenere conto, e nulla indicava che tale situazione avrebbe potuto cambiare nei sei mesi successivi.

39      Inoltre, si deve rilevare che la pendenza del contenzioso sui brevetti non era pertinente ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’aiuto controverso. Vero è che, se mai la Secop Austria fosse risultata vittoriosa nel contenzioso sui brevetti, la AC Compressors avrebbe rischiato di non poter più utilizzare i brevetti controversi e di dover quindi cessare la produzione di un’importante gamma di compressori, detta «Kappa». Tuttavia, ciò dipendeva anche da se, a seguito di un’eventuale soccombenza in giudizio, la ACC Compressors avrebbe potuto ottenere una licenza per lo sfruttamento di tali brevetti. Inoltre, non si poteva escludere a priori che essa potesse compensare l’eventuale cessazione della sua attività nella produzione di compressori «Kappa» con lo sviluppo di altre gamme di prodotti o di altre attività. In ogni caso, si deve considerare che la Commissione non poteva anticipare l’esito della controversia sui brevetti pendente dinanzi ai giudici nazionali alla data dell’adozione della decisione impugnata, sostituendo la propria valutazione a quella dei giudici competenti investiti di detta controversia.

40      Occorre infine respingere l’argomento della ricorrente, esposto in udienza, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, nel contesto del procedimento relativo alla concentrazione, la stessa ACC Compressors aveva indicato che, in caso di acquisizione da parte della Secop Austria degli attivi della ACC Austria, essa non avrebbe potuto continuare a fabbricare compressori poiché non avrebbe più potuto utilizzare i brevetti controversi.

41      Infatti, nella decisione sulla concentrazione la Commissione ha esaminato gli argomenti della ACC Compressors e ha constatato che, riguardo alla controversia sui brevetti esistente tra le due parti, non era escluso che esse concludessero un accordo di licenza. La Commissione aveva quindi già constatato, nel contesto del procedimento in materia di concentrazione, che gli argomenti della ACC Compressors relativi all’impossibilità per la stessa di continuare a produrre compressori senza una licenza relativa ai brevetti controversi erano infondati o, quanto meno, ipotetici.

42      Pertanto, detti argomenti non costituivano informazioni determinanti per la valutazione della relazione concorrenziale tra la ACC Compressors e la Secop, cosicché non si può rimproverare alla Commissione di non averne tenuto conto nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato.

–       Sull’asserzione che l’aiuto controverso si limita a «rinviare l’inevitabile»

43      In secondo luogo, la ricorrente rileva che l’aiuto controverso non avrebbe dovuto essere concesso in quanto si limitava a «rinviare l’inevitabile», ai sensi del punto 72 degli orientamenti.

44      Il punto 72 degli orientamenti in parola precisa quanto segue:

«La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un’operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l’impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l’inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell’“aiuto una tantum”) (...)».

45      Nella sistematica del punto 72 degli orientamenti, il fatto che un aiuto per il salvataggio non debba semplicemente servire a mantenere la situazione esistente e a rinviare l’inevitabile è quindi menzionato, a titolo illustrativo, per giustificare il principio dell’aiuto una tantum, sancito nello stesso punto 72. Infatti, nella logica di tale punto, la circostanza che sia chiesto un secondo aiuto per il salvataggio – in un periodo di dieci anni dalla concessione di un primo aiuto per il salvataggio – può dimostrare che il primo aiuto ha soltanto mantenuto la situazione esistente e rinviato l’inevitabile. Nel caso di specie, è sufficiente osservare, da un lato, che, in base alle constatazioni effettuate al punto 38 della decisione impugnata, non contestate dalla ricorrente, l’aiuto controverso è il primo aiuto per il salvataggio concesso alla ACC Compressors e, dall’altro, che la ricorrente si è limitata ad affermare che l’aiuto controverso non faceva che «rinviare l’inevitabile», senza giustificare tale affermazione. Infine, nella misura in cui la ricorrente basi la sua affermazione sulla controversia sui brevetti, è stato sopra constatato che tale elemento non era pertinente ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno.

46      Di conseguenza occorre disattendere tale argomento della ricorrente.

–       Sulla considerazione degli aiuti precedenti di cui è asserita la riscossione

47      In terzo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione non ha tenuto conto dell’effetto cumulato dell’aiuto controverso con le prestazioni che si asseriscono versate in precedenza attraverso la Cassa Integrazione. Secondo la stessa, la Cassa Integrazione è una cassa per la concessione di indennità di disoccupazione parziale, le cui prestazioni sono considerate dalla Commissione come aiuti di Stato.

48      Il punto 23 degli orientamenti è formulato come segue:

«Qualora all’impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all’articolo 14 del [regolamento n. 659/1999], nell’esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell’effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati».

49      Occorre quindi rilevare che il punto 23 degli orientamenti prevede espressamente che venga preso in considerazione l’effetto cumulato di aiuti precedenti e di un nuovo aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione soltanto nel caso di aiuti illegali, oggetto di una decisione negativa con ordine di recupero che non sia stato ancora eseguito dallo Stato membro interessato. In base a tale disposizione la Commissione ha peraltro chiesto alle autorità italiane una dichiarazione secondo cui la ACC Compressors non aveva ricevuto siffatti aiuti non recuperati (decisione impugnata, punto 40).

50      Orbene, è assodato che le prestazioni che sarebbero state versate mediante la Cassa Integrazione, di cui la Commissione afferma di non avere avuto conoscenza, non hanno formato oggetto di una decisione negativa di quest’ultima. La formulazione degli orientamenti e, in particolare, del loro punto 23, non obbligava quindi la Commissione a tenere conto di tali pretesi aiuti.

51      Quanto alla questione se una siffatta presa in considerazione fosse necessaria in mancanza di ogni obbligo in tal senso espressamente menzionato negli orientamenti, si deve rilevare che le peculiarità degli aiuti per il salvataggio ostano a che si tenga conto dell’effetto cumulato degli aiuti anteriori non indicati al punto 23 degli orientamenti. Infatti, il punto 15 degli orientamenti definisce gli aiuti per il salvataggio come segue:

«Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un’impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un’acuta crisi di liquidità o nell’insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L’aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell’impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio».

52      Da tale definizione discende che, sia per la limitazione della misure ammissibili (garanzie dei prestiti o prestiti), sia per la loro natura temporanea e reversibile (fine della garanzia e rimborso del prestito entro sei mesi al massimo, con riserva di presentazione, scaduto questo termine, di un piano di ristrutturazione o di liquidazione) e per la loro limitazione alle sole misure necessarie alla sopravvivenza temporanea dell’impressa di cui trattasi, gli aiuti per il salvataggio, come l’aiuto controverso, hanno effetti molto limitati sul mercato interno, come la Commissione giustamente rileva. Tali effetti limitati, unitamente all’urgenza degli aiuti per il salvataggio, giustificano la circostanza che la Commissione normalmente li esamini ricorrendo a una procedura semplificata, ai sensi del punto 30 degli orientamenti, cercando di adottare una decisione nel termine di un mese, se gli aiuti soddisfino determinati criteri. Orbene, la presa in considerazione dell’effetto cumulato di ogni eventuale aiuto anteriore che si asserisce illegale, renderebbe impossibile il rispetto di tale termine e non sarebbe quindi compatibile con il carattere urgente di tale esame e gli effetti limitati di tali aiuti sulla concorrenza.

53      Inoltre, una considerazione degli aiuti anteriori diversi da quelli definiti al punto 23 degli orientamenti – che formano già oggetto di una decisione negativa finale della Commissione – obbligherebbe la Commissione a esaminare, in via incidentale, detti aiuti precedenti, la cui qualificazione come aiuti e come aiuti illegali può essere controversa tra essa e lo Stato membro interessato, e che devono, in caso, essere oggetto di un procedimento e di una decisione diversi. Ciò potrebbe condurre, infine, sia a negare un aiuto per il salvataggio, in base a un esame superficiale degli aiuti precedenti, mentre questi ultimi potrebbero poi rivelarsi legittimi o non costituire un aiuto, sia a ritardare indebitamente la decisione sull’aiuto per il salvataggio. Pertanto, un siffatto modo di procedere sembra altresì incompatibile con le esigenze derivanti dal principio di certezza del diritto.

54      Per tali ragioni, si deve considerare che la Commissione non può essere tenuta a tenere conto dell’effetto cumulato dei pretesi aiuti precedenti con un aiuto per il salvataggio al di là delle fattispecie indicate al punto 23 degli orientamenti.

55      Di conseguenza, tale argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.

–       Sulla presa in considerazione della prassi di vendita in perdita che la ACC Compressors sostiene di aver applicato

56      In quarto luogo la ricorrente considera che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del rischio che l’aiuto controverso potesse permettere alla ACC Compressors di protrarre la politica di vendita in perdita che la stessa avrebbe praticato dal 2013.

57      Al riguardo è sufficiente constatare che la ricorrente si limita a rilevare una politica di vendita in perdita della ACC Compressors, senza produrre nessun elemento giustificativo o di prova a sostegno di tale affermazione. Ciò considerato, tale argomento della ricorrente va respinto.

–       Sui calcoli presentati dalla Commissione

58      In quinto luogo, la ricorrente ha rilevato, nel ricorso, che i calcoli presentati dalla Commissione nel contesto della valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’aiuto controverso erano inesatti e per essa incomprendibili, senza avere accesso al fascicolo.

59      Dato che nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale la ricorrente ha rinunciato a tale censura, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla Commissione nel controricorso, non occorre più statuire al riguardo.

60      Poiché tutte le censure sollevate nella prima e nella seconda parte del secondo motivo devono essere respinte, tali parti devono essere interamente respinte.

 Sulla terza parte del secondo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

61      La ricorrente sostiene di non avere avuto l’occasione di presentare il proprio punto di vista nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, avviato in favore della ACC Compressors, per opporsi alla concessione dell’aiuto controverso a quest’ultima, nel caso, nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Per contro, la ACC Compressors avrebbe avuto l’occasione, nell’ambito del procedimento relativo alla concentrazione, di opporsi all’acquisizione degli elementi dell’attivo della ACC Austria da parte della Secop Austria. Secondo la stessa, si tratta di una violazione del principio della parità di trattamento, poiché la relazione di concorrenza tra il gruppo ACC e il gruppo Secop doveva essere esaminata nei due procedimenti.

62      Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, Racc., EU:C:2008:728, punto 23 e la giurisprudenza citata).

63      Al riguardo, in primo luogo occorre constatare che, sia nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, sia nell’ambito di quello in materia di concentrazione, le concorrenti delle imprese interessate non hanno alcun diritto a essere chiamate d’ufficio nel procedimento, e ciò, in particolare, nell’ambito della prima fase del procedimento, nella quale la Commissione procede a una valutazione preliminare sia dell’aiuto controverso, sia della concentrazione notificata.

64      Infatti, in materia di aiuti di Stato, secondo una giurisprudenza costante, si deve distinguere, in primo luogo, la fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, da un lato, dalla fase di esame prevista al paragrafo 2 dello stesso articolo, dall’altro. È solo nell’ambito di tale ultima fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione, che il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze Cook/Commissione, punto 24 supra, EU:C:1993:197, punto 22; Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 23 supra, EU:C:1998:154, punto 38, e del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Racc., EU:C:2005:761, punto 34). Ne consegue che le parti interessate, diverse dallo Stato membro interessato, comprese le concorrenti del beneficiario dell’aiuto, come la ricorrente nel caso di specie, non hanno alcun diritto a intervenire nel procedimento nella fase di esame preliminare.

65      In secondo luogo, in materia di concentrazione, l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»), quale attuato dall’articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento n. 139/2004 (GU L 133, pag. 1), prevede che la Commissione possa sentire – d’ufficio – persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che hanno effettuato la notifica e dalle altre parti del progetto di concentrazione, ma che essa sia obbligata in tal senso solo al soddisfacimento di due condizioni: che tali persone abbiano un interesse sufficiente e chiedano di essere sentite (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, Racc., EU:T:1997:186, punti 108 e 109).

66      In secondo luogo, per contro, si deve rilevare che la posizione della ACC Compressors nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione non era soltanto quella di un’impresa concorrente della Secop Austria quale impresa che ha notificato la concentrazione, ma anche quella di un’«altra parte interessata», ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento n. 802/2004, in quanto, come società controllante della ACC Austria, la cui totalità degli attivi doveva essere venduta, essa doveva essere equiparata alla cedente di tali attivi e aveva quindi la qualità di parte nel progetto di concentrazione. Orbene, a differenza delle concorrenti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, in fine, del regolamento sulle concentrazioni, le parti interessate hanno il diritto di manifestare il proprio punto di vista in ogni fase del procedimento, inclusa la fase preliminare (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 1994, Air France/Commissione, T‑3/93, Racc., EU:T:1994:36, punto 81, e del 20 novembre 2002, Lagardère e Canal+/Commissione, T‑251/00, Racc., EU:T:2002:278, punti 93 e 94).

67      Pertanto, si deve constatare che la situazione della ricorrente, nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato che ha portato alla decisione impugnata, è diversa da quella della ACC Compressors nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione che ha portato alla decisione sulla concentrazione, in quanto la ACC Compressors aveva il diritto di essere sentita prima dell’adozione di quest’ultima decisione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione si sia astenuta, prima di adottare la decisione impugnata, dal dare alla ricorrente l’occasione di far valere il suo punto di vista, non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento.

68      Occorre pertanto respingere la terza parte del secondo motivo e, di conseguenza, il motivo nella sua integralità.

 Sul primo e sul terzo motivo, quali riqualificati, basati su un difetto d’istruttoria e su errori di valutazione

69      La ricorrente imputa alla Commissione, al riguardo, di non aver tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione sulla concentrazione (v. punto 6 supra), seppure pertinenti ed essenziali ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno, e di aver ritenuto sufficienti, al riguardo, le informazioni fornite dalle autorità italiane e dalla ACC Compressors quale beneficiaria. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la ACC Compressors aveva indicato, nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione, che, senza ottenere licenze relative ai brevetti controversi essa non sarebbe stata più in grado di continuare a svolgere le sue attività sul mercato dei compressori per frigoriferi a uso domestico (v. punto 40 sopra).

70      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

71      Si deve rilevare, in limine, che la Commissione non contesta i fatti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo, vale a dire che essa non abbia tenuto conto, nel presente contenzioso in materia di aiuti di Stato, delle informazioni da essa raccolte nell’ambito del procedimento conclusosi con la decisione sulla concentrazione. Le parti si trovano quindi opposte soltanto rispetto a due questioni, ossia, da un lato, quella relativa al diritto (e anche all’obbligo) della Commissione di tenere conto di dette informazioni e, dall’altra, quella relativa alla pertinenza di dette informazioni ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno.

 Sulla portata dell’obbligo istruttorio della Commissione nell’ambito della fase di esame preliminare.

72      Poiché il primo motivo, quale riqualificato, verte su un difetto d’istruzione, occorre anzitutto delimitare la portata dell’obbligo istruttorio della Commissione nell’ambito della fase di esame preliminare.

73      Come ricordato al punto 64 supra, la fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale con i Trattati dei progetti d’aiuto ad essa notificati.

74      Dalla giurisprudenza si evince inoltre che, per ottenere l’approvazione di nuovi aiuti, o di aiuti modificati, in deroga alle norme del Trattato, spetta allo Stato membro interessato, in forza del proprio obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga (sentenza del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C‑364/90, Racc., EU:C:1993:157, punto 20; del 6 aprile 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, T‑17/03, Racc., EU:T:2006:109, punto 48, e del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T‑68/03, Racc., EU:T:2007:253, punto 36).

75      Gli obblighi procedurali summenzionati sono peraltro ripresi e precisati, con riferimento al procedimento preliminare, dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafi 1e 2, del regolamento n. 659/1999.

76      Ne risulta che, nell’ambito del procedimento di esame preliminare, la Commissione può, in linea di principio, attenersi agli elementi forniti dallo Stato membro in questione – eventualmente, a seguito di una domanda complementare della Commissione (sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc., EU:T:2005:219, punti 40 e 41) – e che essa non è tenuta a procedere di propria iniziativa all’istruzione relativa a tutte le circostanze se le informazioni fornite dallo Stato membro che effettua la notifica le permettono di acquisire la convinzione, a seguito di un primo esame, che la misura in parola non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o, se qualificata come aiuto, sia compatibile con il mercato interno (v. la giurisprudenza citata al punto 23 supra).

77      Peraltro, se dovesse risultare, in seguito, che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato erano incomplete o errate rispetto ad elementi essenziali, al punto di rimettere in discussione la valutazione della Commissione rispetto alla compatibilità con il mercato interno dell’aiuto quale effettivamente posto in esecuzione, si tratterebbe in tal caso di un aiuto nuovo non notificato e, pertanto, illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999, il che giustificherebbe l’avvio di un nuovo procedimento da parte della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, Racc., EU:T:2011:493, punti da 177 a 180).

78      Nella fattispecie, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 37 e 39, la circostanza che un contenzioso giurisdizionale in ordine ai brevetti controversi sia in corso tra la ACC Compressors e la Secop Austria non poteva incidere sull’esito della valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’aiuto controverso. Di conseguenza, non esisteva alcun obbligo per la Commissione di tenere conto delle affermazioni fatte dalla ACC Compressors al riguardo nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione.

 Sul divieto per la Commissione di utilizzare ad altri fini le informazioni raccolte in un procedimento in materia di concentrazione

79      Inoltre, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, le informazioni raccolte in applicazione di detto regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l’indagine o per l’audizione per il quale sono state richieste.

80      Tale disposizione vietava in linea di principio alla Commissione di utilizzare, nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, le informazioni che le erano state trasmesse nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione.

81      La ricorrente rileva tuttavia che la giurisprudenza della Corte ha ridotto l’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento sulle concentrazioni nella misura in cui, quando la Commissione viene incidentalmente a conoscenza di talune informazioni nel corso di un procedimento in materia di diritto della concorrenza, e qualora tali informazioni indichino l’esistenza di una violazione di altre norme sulla concorrenza, essa può avviare un altro procedimento per verificare l’esattezza di dette informazioni o per completarle, in particolare richiedendo gli stessi documenti e utilizzandoli a fini di prova.

82      Si deve rilevare, al riguardo, che sebbene le informazioni raccolte in applicazione del regolamento sulle concentrazioni non possono essere direttamente utilizzate come mezzi di prova in un procedimento non disciplinato da tale regolamento, esse costituiscono tuttavia indizi che possono, in caso, essere presi in considerazione per giustificare l’avvio di un procedimento sul fondamento di una diversa base giuridica (v., per analogia, per l’ipotesi di utilizzo da parte di un’autorità di concorrenza nazionale di informazioni raccolte nell’ambito di un procedimento in materia di intese a livello dell’Unione, sentenze del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, Racc., EU:C:1989:379, punti da 18 a 20, e del 16 luglio 1992, Asociación Española de Banca Privada e a., C‑67/91, Racc., EU:C:1992:330, punti 39 e 55).

83      Nel caso di specie, la ricorrente non contesta alla Commissione di essersi astenuta dall’avviare un procedimento in materia di aiuti di Stato sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione, ma le imputa di non aver tenuto conto di queste ultime nell’ambito del procedimento in materia di aiuti già in corso. Si deve quindi considerare che, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 82 supra, la Commissione aveva quanto meno il diritto, nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, di chiedere la produzione di informazioni o di documenti di cui era venuta a conoscenza nell’ambito del procedimento in materia di concentrazione, se tali informazioni o documenti erano pertinenti ai fini dell’esame dell’aiuto controverso.

84      La ricorrente sostiene inoltre, basandosi su diverse sentenze dei giudici dell’Unione, che è possibile derogare al divieto previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni se vi siano elementi di connessione tra diversi procedimenti avviati dinanzi alla Commissione. Nel caso di specie, tali elementi di connessione tra il procedimento in materia di concentrazione e quello in materia di aiuti di Stato sarebbero rappresentati dalla ristrutturazione del gruppo HCH e dalla vendita degli attivi della ex ACC Austria, nonché dalle relative conseguenze per la ACC Compressors.

85      Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che la Commissione deve, per principio, evitare le incoerenze che possono sopravvenire nell’esecuzione delle diverse disposizioni del diritto dell’Unione. Tale obbligo della Commissione di rispettare la coerenza tra le disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato rileva in particolare nel caso in cui tali altre disposizioni perseguono altresì lo scopo di una concorrenza non falsata nel mercato interno (v. sentenza del 31 gennaio 2001, RJB Mining/Commissione, T‑156/98, Racc., EU:T:2001:29, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

86      Ne risulta, in particolare, che adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato interno, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato interno causato da singoli operatori economici (sentenza RJB Mining/Commissione, punto 85 supra, EU:T:2001:29, punto 113). Per analogia, si deve considerare che, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato, la Commissione deve tenere conto delle conseguenze di una concentrazione che essa sta valutando nell’ambito di un altro procedimento, laddove le condizioni di tale concentrazione sono tali da influenzare la valutazione del pregiudizio alla concorrenza che può essere arrecato dall’aiuto di cui trattasi. Se del caso, la Commissione potrebbe allora essere tenuta a presentare una richiesta allo Stato membro interessato, al fine di inserire le informazioni di cui trattasi nel procedimento in materia di aiuti di Stato.

87      Orbene, dato che la controversia sui brevetti non era pertinente ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno (v. punti 37 e 39 supra), un obbligo siffatto non esisteva nel caso di specie.

88      Ne consegue che occorre respingere i motivi primo e terzo, come riqualificati.

89      Poiché tutti i motivi della ricorrente devono essere respinti, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Secop GmbH è condannata alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o marzo 2016.

Firme

Indice


Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati.

Sulla prima e sulla seconda parte del secondo motivo, vertenti sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE

– Richiamo della giurisprudenza pertinente

– Sulla pretesa qualità di nuova impresa della ACC Compressors

– Sull’asserzione che l’aiuto controverso si limita a «rinviare l’inevitabile»

– Sulla considerazione degli aiuti precedenti di cui è asserita la riscossione

– Sulla presa in considerazione della prassi di vendita in perdita che la ACC Compressors sostiene di aver applicato

– Sui calcoli presentati dalla Commissione

Sulla terza parte del secondo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

Sul primo e sul terzo motivo, quali riqualificati, basati su un difetto d’istruttoria e su errori di valutazione

Sulla portata dell’obbligo istruttorio della Commissione nell’ambito della fase di esame preliminare.

Sul divieto per la Commissione di utilizzare ad altri fini le informazioni raccolte in un procedimento in materia di concentrazione

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.