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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) - Centre hospitalier universitaire de Besançon / Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(Causa C-495/10) 

(Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Ambito di applicazione - Regime nazionale che prevede, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, l'obbligo di risarcire i danni subiti da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell'ambito delle cure fornite, anche in mancanza di colpa imputabile a tali strutture)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Centre hospitalier universitaire de Besançon

Convenuti: Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Conseil d'État - Interpretazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29) - Responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei loro pazienti - Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che consenta ad una vittima di ottenere, anche in assenza di colpa, il risarcimento del danno cagionato dal malfunzionamento dei prodotti difettosi - Limitazione della responsabilità del prestatore di servizi

Dispositivo

La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell'ambito di una prestazione di servizi quale l'erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Quest'ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima.

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1 - GU C 30 del 29.1.2011.