Language of document : ECLI:EU:C:2011:815

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 dicembre 2011 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame – Ammende – Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione – Ricorso giurisdizionale effettivo»

Nel procedimento C‑386/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2010,

Chalkor AE Epexergasias Metallon, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. E. Gippini Fournier e S. Noë, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. Doherty, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston,

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 maggio 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Chalkor AE Epexergasias Metallon (in prosieguo: la «Chalkor») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea 19 maggio 2010, causa T‑21/05, Chalkor/Commissione, Racc. pag. II‑1895; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha in parte respinto la sua domanda di annullamento o riduzione dell’ammenda inflittale ai sensi dell’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81 CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204) disponeva quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 [CE] o dell’articolo [82 CE],

b)      non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1.

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

3        Il regolamento n. 17 è stato abrogato è sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), applicabile dal 1° maggio 2004.

4        L’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 prevede quanto segue:

«2.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato, (...)

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)

3.      Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

5        L’art. 31 di tale regolamento dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

6        Il preambolo della comunicazione della Commissione «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), applicabile all’epoca dell’adozione della decisione controversa, recita:

«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà [d’ora in poi] sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».

7        Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17».

8        Per quanto riguarda il criterio della gravità, il punto 1, A, degli orientamenti dispone che, per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni sono classificate in tre categorie: infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi.

9        Secondo gli orientamenti, costituiscono infrazioni molto gravi in particolare le restrizioni orizzontali del tipo «cartelli di prezzi» e ripartizione dei mercati. L’importo di base dell’ammenda applicabile è «oltre i 20 milioni di [euro]». Gli orientamenti evidenziano la necessità di differenziare tale importo di base onde tenere conto della natura dell’infrazione commessa, dell’effettiva capacità economica dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, dell’effetto dissuasivo dell’ammenda nonché delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico-economiche delle imprese che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento. Si precisa altresì che in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, potrà essere opportuno tenere conto del peso specifico, e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza, del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione.

10      Per quanto riguarda la durata delle infrazioni, gli orientamenti distinguono tra infrazioni di breve durata, in generale per periodi inferiori a un anno, infrazioni di media durata, in generale per periodi da uno a cinque anni, e infrazioni di lunga durata, in generale per periodi superiori a cinque anni. Per quest’ultimo tipo di infrazioni è prevista una maggiorazione dell’ammenda che per ciascun anno può essere pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione. Gli orientamenti prevedono altresì una maggiorazione delle ammende più consistente per le infrazioni di lunga durata, nell’intento di sanzionare realmente le restrizioni che hanno arrecato un pregiudizio durevole ai consumatori e di aumentare l’interesse dell’impresa a denunciare l’infrazione o a cooperare con la Commissione.

11      A norma del punto 2 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda può essere maggiorato in presenza di circostanze aggravanti quali, in particolare, la recidiva della medesima impresa o delle medesime imprese per un’infrazione del medesimo tipo. Secondo il punto 3 di detti orientamenti, tale importo di base può essere ridotto in caso di circostanze attenuanti particolari, quali il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione, la mancata applicazione di fatto degli accordi o la collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

12      Dal 1° settembre 2006 gli orientamenti sono stati sostituiti dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

13      La comunicazione sulla cooperazione definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la Commissione nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare. Secondo il titolo B di tale comunicazione, in particolare l’impresa che denunci l’intesa alla Commissione prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata o che sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa beneficia di una riduzione pari almeno al 75% dell’ammontare dell’ammenda o della totale non imposizione della medesima. Secondo il titolo D di detta comunicazione, un’impresa può beneficiare di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda se, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione.

14      La comunicazione sulla cooperazione è stata sostituita, a partire dal 14 febbraio 2002, dalla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). Nella causa in esame la Commissione ha tuttavia applicato la comunicazione sulla cooperazione, dato che è questa la comunicazione che le imprese hanno preso in considerazione quando hanno collaborato con la Commissione.

 Fatti

15      La Chalkor è una società di diritto greco, quotata alla Borsa di Atene. Insieme ad altre imprese produttrici di semilavorati in rame e leghe di rame, ha partecipato ad un’intesa volta a fissare i prezzi, a ripartirsi i mercati e a scambiarsi informazioni riservate sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame.

16      In seguito ad accertamenti e indagini, il 3 settembre 2004 la Commissione ha adottato la decisione controversa, di cui un sunto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 luglio 2006 (GU L 192, pag. 21).

17      Ai punti 458 e 459 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi si era manifestata in tre forme distinte, ma connesse. La prima parte del cartello consisteva negli accordi conclusi tra i «produttori SANCO» di un certo tipo di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica (in prosieguo: gli «accordi SANCO»). La seconda parte dell’infrazione di cui trattasi comprendeva gli accordi conclusi tra i «produttori WICU e Cuprotherm» di tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (in prosieguo: gli «accordi WICU e Cuprotherm»). Infine, la terza parte del cartello riguardava gli accordi conclusi nell’ambito di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica (in prosieguo: gli «accordi europei ampliati»).

18      Dal punto 216 della decisione controversa risulta che la Chalkor ha partecipato al cartello degli accordi europei ampliati e che il numero di partecipanti a tale gruppo era, inizialmente, di cinque (in prosieguo: il «Gruppo dei cinque»). Dal suddetto punto risulta che, in seguito al sopraggiungere della Chalkor e di altre tre imprese, il numero dei partecipanti a tale gruppo è aumentato a nove (in prosieguo: il «Gruppo dei nove»). Secondo la Commissione, i membri del Gruppo dei cinque e del Gruppo dei nove hanno tentato di stabilizzare il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica fondandosi sulle quote di mercato di un anno di riferimento per prevedere un obiettivo per le quote di mercato future. Al punto 192 della decisione controversa, l’istituzione ha ritenuto che tali partecipanti si fossero accordati in ordine a scambi di informazioni sensibili, alla ripartizione delle quote di mercato, al controllo dei volumi delle vendite, a un meccanismo di «posizione dominante» per mercato nonché in ordine ad una coordinazione dei prezzi, comprensiva di tabelle, all’applicazione di «coordinamento dei prezzi» e di riduzioni.

19      Per quanto riguarda la durata dell’infrazione commessa dalla Chalkor, la Commissione ha rilevato, al punto 597 della decisione controversa, che l’infrazione di cui trattasi aveva avuto inizio non più tardi del 29 agosto 1998 ed era venuta meno nel mese di settembre 1999.

20      Con la decisione controversa, la Commissione ha inflitto una serie di ammende, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Ai fini della fissazione del loro importo, la Commissione ha applicato la metodologia definita negli orientamenti.

21      Tenendo conto della natura propria dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, dell’estensione del mercato geografico di cui trattasi e della dimensione del mercato stesso, la Commissione ha ritenuto che le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto grave.

22      La Commissione ha individuato nella decisione controversa quattro gruppi che riteneva rappresentativi dell’importanza relativa delle imprese nell’infrazione di cui trattasi. La ricorrente faceva parte della quarta categoria.

23      Dal punto 683 della decisione controversa risulta che le quote di mercato sono state determinate in funzione del fatturato, realizzato da ogni contravventore, proveniente dalle vendite di tubi idrotermosanitari sul mercato complessivo dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. Pertanto, come risulta dal punto 692 di tale decisione, le quote di mercato delle imprese che non vendevano tubi WICU e Cuprotherm sono state calcolate dividendo il loro fatturato relativo ai tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica per la misura complessiva del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e con rivestimento in plastica.

24      La Commissione ha fissato a EUR 9,8 milioni l’importo di partenza dell’ammenda della Chalkor. Come per le altre imprese, la Commissione ha maggiorato del 10% per anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, l’importo di partenza dell’ammenda. Alla Chalkor, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici mesi, doveva essere applicata una maggiorazione del 10% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni ovvero un importo complessivo di EUR 10,78 milioni.

25      In forza del titolo D della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha concesso alla Chalkor una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda. L’importo definitivo dell’ammenda era pertanto pari a EUR 9,16 milioni.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26      A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto sei motivi, attinenti, rispettivamente, alla mancata considerazione del carattere forzato della sua partecipazione al cartello, a un’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda, a un aumento erroneo dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione, all’omessa considerazione delle circostanze attenuanti, a un’applicazione erronea della comunicazione sulla cooperazione e all’importo sproporzionato dell’ammenda.

27      Prima di esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ha ricordato, ai punti 61‑64 della sentenza impugnata, i principi del sindacato giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza.

28      Nell’ambito dell’esame del secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia esaminato la questione se un contravventore che partecipi ad una sola parte di un’intesa commetta un’infrazione meno grave, ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, rispetto ad un contravventore che, nel contesto della medesima intesa, partecipi a tutte le sue parti. Orbene, tale questione era importante nel caso di specie, dal momento che la ricorrente ha partecipato solo agli accordi europei ampliati e non è stata ritenuta responsabile per le altre due parti del cartello, vale a dire gli accordi SANCO nonché gli accordi WICU e Cuprotherm. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto del 10% l’ammenda.

29      Il Tribunale ha respinto gli altri motivi della ricorrente.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

30      La Chalkor chiede alla Corte:

–        di annullare del tutto o parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda di annullamento dell’art. 1 della decisione controversa;

–        di annullare o di ridurre sostanzialmente l’ammenda applicatale o di adottare ogni altra misura ritenuta necessaria, e

–        di condannare la Commissione alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

31      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

32      La Corte, in riunione generale, ha deciso che la causa in esame fosse trattata senza conclusioni e che la trattazione orale avvenisse lo stesso giorno della causa KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P), vertente sulla medesima intesa. Tuttavia, dato che la ricorrente ha sollevato un motivo vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe effettuato un controllo giurisdizionale limitato, motivo sollevato anche dalle ricorrenti sia in tale causa sia nella causa KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P), la cui trattazione orale è avvenuta anteriormente, e relativa ad un’intesa parallela sul mercato dei tubi industriali in rame, le parti sono state invitate a prendere in considerazione, in occasione dell’udienza dibattimentale, le conclusioni di tale causa, presentate il 10 febbraio 2011 dall’avvocato generale Sharpston.

 Sull’impugnazione

33      La Chalkor deduce quattro motivi, vertenti, rispettivamente, su un controllo giurisdizionale erroneo, su una violazione del principio di parità di trattamento, sul carattere illogico ed arbitrario della revisione dell’ammenda a cui il Tribunale ha proceduto e sul difetto di motivazione che consente di giustificare l’ammenda impostale.

 Sul primo e sul secondo motivo, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto, per il fatto che il Tribunale ha effettuato un controllo giurisdizionale limitato, e su una violazione del principio di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

34      Con il primo motivo la ricorrente critica il metodo adottato dal Tribunale per verificare se l’ammenda inflittale fosse adeguata, corretta e proporzionale alla gravità e alla durata della condotta illecita attribuitale. Con il secondo motivo, essa censura al Tribunale di non aver tenuto conto delle differenze che distinguono il suo comportamento da quello del Gruppo dei cinque e, di conseguenza, di non aver sufficientemente individualizzato la sanzione. Occorre esaminare insieme questi due motivi attinenti al controllo della sanzione da parte del Tribunale.

35      La ricorrente contesta innanzitutto il metodo di controllo descritto dal Tribunale ai punti 61‑64 della sentenza impugnata. Tali punti recitano:

«61      Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla decisione [controversa], se la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, nella misura in cui dovrebbe accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e motivato sufficientemente in diritto. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da una parte, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altra, del metodo generale ivi indicato (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 252‑255, 266, 267, 312 e 313).

62      L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, [cit.], punto 267).

63      Pertanto, nei settori in cui la Commissione ha conservato un potere discrezionale, per esempio in ordine alla percentuale di maggiorazione a causa della durata, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punti 64 e 79).

64      Il margine di discrezionalità della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza anche di merito (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punti 60-62, e sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4491, punto 181)».

36      Basandosi su una perizia del sig. F. Jacobs allegata all’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha fatto uso della propria competenza estesa al merito, ma si è limitato a verificare che la Commissione avesse applicato gli orientamenti. La ricorrente critica in particolare il punto 177 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto i suoi argomenti per il fatto che sono intesi a rimettere in questione indirettamente il sistema di calcolo degli importi delle ammende instaurato dagli orientamenti. Orbene, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non sarebbe vincolato dagli orientamenti, ma sarebbe esso stesso tenuto a verificare se l’ammenda è proporzionata alla gravità del comportamento illecito.

37      L’obbligo di controllo approfondito sarebbe rafforzato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’art. 261 TFUE, in combinato disposto con gli artt. 47 e 49 della Carta. Conformemente alle spiegazioni relative alla Carta, il suo art. 47 attua nel diritto dell’Unione la tutela sancita dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). La ricorrente fa valere a tale riguardo che i procedimenti in materia di diritto della concorrenza dinanzi alla Commissione sono procedimenti a carattere penale ai sensi della CEDU. Di conseguenza, essendo la Commissione un organo amministrativo e non un «tribunale indipendente e imparziale», il Tribunale, qualora sia adito di un ricorso, sarebbe tenuto a procedere ad un controllo giurisdizionale completo, sia in fatto che in diritto, delle decisioni della Commissione, vale a dire che dovrebbe esaminare tutte le circostanze pertinenti e statuire su tutti gli elementi di fatto basandosi sulla propria valutazione indipendente.

38      La ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale non abbia proceduto ad un controllo giurisdizionale adeguato e che, in particolare, non abbia tenuto conto della breve durata dell’infrazione e del suo ritiro volontario dal cartello prima che la Commissione avviasse le proprie indagini. La ricorrente critica inoltre i punti 143‑145 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale fa riferimento all’ampio margine discrezionale della Commissione per quanto riguarda la determinazione della percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia a torto limitato il proprio controllo giurisdizionale ad un semplice controllo di legittimità.

39      Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che essa andava qualificata come vittima e non come iniziatore. In tal senso, l’avrebbe trattata alla stregua delle altre imprese, tenendo conto unicamente del volume delle vendite e non della colpevolezza della ricorrente. Allo stesso modo, avrebbe tenuto conto, a torto, del volume delle vendite in Grecia, mentre tale territorio manifestamente non era interessato dal comportamento illecito.

40      In udienza, la ricorrente ha ritenuto che l’argomento relativo al carattere penale, ai sensi dell’art. 6 della CEDU, dei procedimenti in materia di concorrenza non fosse pertinente per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale, dovendo questo rispettare gli stessi criteri sia nel caso in cui i procedimenti siano considerati far parte del nucleo centrale del diritto penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sia nel caso in cui facciano parte del diritto amministrativo, come sostenuto dalla Commissione. Per contro, la qualifica di «procedimenti penali» sarebbe rilevante al fine di valutare i procedimenti dinanzi alla Commissione relativi all’art. 6 della CEDU. A tale riguardo la ricorrente ha formulato diverse critiche.

41      Sempre in udienza, la ricorrente ha criticato l’incoerenza del Tribunale per quanto riguarda il suo controllo nelle cause di concorrenza. In talune delle sue sentenze, come le sentenze 11 dicembre 2003, causa T‑59/99, Ventouris/Commissione (Racc. pag. II‑5257), nonché 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione (Racc. pag. II‑1181), il Tribunale eserciterebbe un controllo approfondito, mentre in altre cause, come nella presente, farebbe riferimento all’ampio margine discrezionale della Commissione ed utilizzerebbe il criterio del manifesto errore di valutazione.

42      Riferendosi all’errore individuato dal Tribunale per quanto riguarda il fatto che la ricorrente non ha partecipato a tutti gli accordi, essa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto essere ancor più attento nell’esercizio del suo controllo relativo all’adeguamento dell’ammenda alla gravità dell’infrazione.

43      La Commissione precisa che la nozione di «piena giurisdizione» ai fini della CEDU non è identica alla nozione di «competenza giurisdizionale anche di merito» attribuita alle giurisdizioni dell’Unione dal Trattato FUE e dalla legislazione dell’Unione. Ai fini della CEDU, è un organo «avente piena giurisdizione» l’entità che ha il potere di «riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione impugnata». Tale sarebbe il caso del Tribunale. La competenza estesa al merito in materia di ammende conferita dal Trattato e dalla legislazione dell’Unione al Tribunale, che consente a quest’ultimo di sostituire la propria valutazione dell’ammenda a quella della Commissione, andrebbe oltre quanto necessario per conformarsi alla CEDU, dal momento che la CEDU richiede solo che la giurisdizione possa verificare l’esistenza di errori fattuali. Il motivo della ricorrente, secondo cui il Tribunale non potrebbe limitarsi ad un controllo di legittimità, ma sarebbe tenuto a controllare la proporzionalità dell’ammenda, non corrisponderebbe pertanto al criterio applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

44      La Commissione risponde infine alle diverse critiche specifiche della sentenza impugnata.

 Giudizio della Corte

45      Le ricorrenti fanno valere l’art. 6 della CEDU nonché la Carta per contestare, da un lato, i principi del sindacato giurisdizionale, e più in particolare il modo in cui il Tribunale ha dichiarato di dover tener conto dell’ampio margine discrezionale della Commissione, nonché, dall’altro, il modo in cui il Tribunale ha esercitato il proprio controllo nella presente causa.

46      Quando statuisce nell’ambito di un’impugnazione, il ruolo della Corte è quello di verificare se il Tribunale ha commesso errori di diritto nel modo in cui ha statuito sul ricorso di cui era investito.

47      Di conseguenza, occorre verificare se il Tribunale, nella presente causa, abbia esercitato il controllo al quale è tenuto, senza tener conto della descrizione astratta e dichiaratoria del sindacato giurisdizionale che figura ai punti 61‑64 della sentenza impugnata, dal momento che tale descrizione non costituisce una risposta ai motivi dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso e risulta non fornire il necessario sostegno al dispositivo della sentenza impugnata.

48      Non è inoltre pertinente l’argomento vertente sulla pretesa mancanza di coerenza del Tribunale nel controllo che esso effettua nelle cause in materia di concorrenza. Nella presente impugnazione è infatti la sentenza impugnata ad essere sottoposta al controllo della Corte e non il complesso della giurisprudenza del Tribunale.

49      Inoltre, la Corte non è tenuta a procedere d’ufficio ad un controllo completo della sentenza impugnata, bensì a rispondere ai motivi dedotti dalla ricorrente.

50      In udienza, la ricorrente ha considerato che l’argomento relativo al carattere penale, ai sensi dell’art. 6 della CEDU, dei procedimenti in materia di concorrenza non è pertinente per quanto riguarda il controllo giurisdizionale, dovendo questo rispettare gli stessi criteri sia nel caso in cui i procedimenti siano considerati far parte del nucleo centrale del diritto penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sia nel caso in cui facciano parte del diritto amministrativo.

51      Come inoltre rilevato dalla ricorrente nella sua impugnazione, l’art. 47 della Carta attua nel diritto dell’Unione la tutela sancita dall’art. 6, n. 1, della CEDU. Occorre pertanto riferirsi unicamente a questa prima disposizione.

52      Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’art. 47 della Carta (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑279/09, DEB, Racc. pag. I‑13849, punti 30 e 31; ordinanza 1° marzo 2011, causa C‑457/09, Chartry, Racc. pag. I‑819, punto 25, nonché sentenza 28 luglio 2011, causa C‑69/10, Samba Diouf, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

53      Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle istituzioni è stato disciplinato dai Trattati istitutivi. Oltre al controllo di legittimità, attualmente definito all’art. 263 TFUE, è stato previsto un controllo esteso al merito per quanto riguarda le sanzioni previste dai regolamenti.

54      Per quanto riguarda il controllo di legittimità, la Corte ha statuito che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenze 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I‑987, punto 39, nonché 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punti 56 e 57).

55      Per quanto riguarda la sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza, l’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 stabilisce che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Il medesimo testo figura all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003.

56      La Corte ha dichiarato che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per la Comunità europea (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 129; Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 242, nonché 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I‑7415, punto 96).

57      La Corte ha altresì indicato che devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 91).

58      Questa elevata quantità di elementi richiede alla Commissione un esame approfondito delle circostanze dell’infrazione.

59      Per considerazioni attinenti alla trasparenza, la Commissione ha adottato gli orientamenti, in cui indica a quale titolo prenderà in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno esserne tratte riguardo all’importo dell’ammenda.

60      Gli orientamenti, a proposito dei quali la Corte ha dichiarato che enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (sentenza 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 91), si limitano a descrivere il metodo di valutazione dell’infrazione adottato dalla Commissione e i criteri che quest’ultima si obbliga a seguire nel determinare l’importo dell’ammenda.

61      Occorre rammentare l’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione. Tale obbligo riveste nel caso di specie un’importanza del tutto particolare. Spetta alla Commissione motivare la propria decisione e, in particolare, spiegare la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato degli elementi considerati (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 87). La presenza di una motivazione deve essere verificata d’ufficio dal giudice.

62      Peraltro, il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dalla ricorrente a sostegno dei motivi dedotti. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.

63      Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’art. 17 del regolamento n. 17 e attualmente dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’art. 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in tal senso, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 692).

64      Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi.

65      Tale condizione procedurale non contraddice la regola secondo cui, per infrazioni alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione. Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti, è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri indizi, volte a dimostrare che le proprie censure sono fondate.

66      La mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo.

67      Il controllo previsto dai Trattati implica dunque che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo delle ammende. Non risulta quindi che il controllo di legittimità di cui all’art. 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, sia contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva che figura all’art. 47 della Carta.

68      Si devono ora esaminare le diverse critiche formulate dalla ricorrente nei confronti della sentenza impugnata.

69      La ricorrente critica innanzitutto il punto 177 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto i suoi argomenti per il fatto che sono intesi a rimettere in questione indirettamente il sistema di calcolo degli importi delle ammende instaurato dagli orientamenti. Orbene, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non sarebbe vincolato dagli orientamenti, ma sarebbe esso stesso tenuto a verificare se l’ammenda è proporzionata alla gravità del comportamento illecito.

70      A tale riguardo occorre rilevare che, al punto 175 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto una delle censure della ricorrente riferendosi ad un chiarimento fornito dalla Commissione e non contestato dalla ricorrente. Al punto 176 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che, anche a voler ritenere che la ricorrente possa far valere il fatto che l’importo dell’ammenda inflittale sia tale da indebolire la sua competitività per dimostrare il suo carattere sproporzionato, è giocoforza rilevare che essa non ha presentato elementi concreti al riguardo. Come ricordato ai punti 64‑66 della presente sentenza, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, il Tribunale è tenuto non ad esercitare un controllo d’ufficio di una decisione della Commissione, bensì a statuire sui motivi di illegittimità sottopostigli da un ricorrente. Nel caso di specie, la ricorrente non può censurare al Tribunale di non aver statuito su motivi non sottopostigli o che non erano stati concretizzati in critiche e su elementi di prova che consentono al Tribunale di esercitare un controllo effettivo della decisione controversa.

71      In ogni caso, al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale, senza commettere errori di logica, ha dimostrato che la ricorrente tentava di contestare, ancora una volta, la fissazione dell’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione. Al punto 179 di tale sentenza, il Tribunale ha giustamente respinto la critica della ricorrente secondo cui, tenuto conto della maggiorazione dell’ammenda in ragione del 10% per ogni anno di partecipazione all’infrazione, la percentuale mensile di ammenda è tanto più bassa quanto maggiore è il tempo durante il quale l’impresa partecipa al cartello, ricordando che gli orientamenti costituiscono un’autolimitazione da parte della Commissione. A tale riguardo, occorre ricordare che la durata di un’infrazione è menzionata in quanto tale dal legislatore dell’Unione come elemento da considerare per fissare l’importo delle ammende e che, in assenza di criteri definiti dal legislatore, gli orientamenti consentono di precisare l’influenza di tale elemento sul calcolo dell’ammenda.

72      In secondo luogo, la ricorrente critica il fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della breve durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente stessa. Una critica siffatta è tuttavia fondata sulla premessa secondo cui la durata dell’infrazione sarebbe stata inferiore a quella presa in considerazione dalla Commissione nella decisione controversa. Va nondimeno rilevato che, ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che precisa gli elementi costitutivi dell’infrazione. Alla luce di tale giurisprudenza, esso ha verificato, ai punti 131‑133 della suddetta sentenza, quando aveva avuto avvio e, ai punti 134 e 135 della stessa sentenza, quando aveva avuto termine il periodo di durata dell’infrazione. Avendo rilevato che la Commissione non aveva commesso errori nella valutazione di tali fatti, esso ha respinto il motivo.

73      Nella sua impugnazione la ricorrente non contesta tale valutazione dei fatti, contestazione che sarebbe in ogni caso irricevibile dal momento che la valutazione dei fatti non rientra nel sindacato della Corte. Pertanto è giocoforza constatare che la critica relativa alla mancata considerazione della durata dell’infrazione è fondata su una premessa erronea e dev’essere respinta.

74      In terzo luogo, la ricorrente critica il Tribunale per il fatto che non avrebbe tenuto conto del suo ritiro volontario dal cartello prima che la Commissione avviasse le proprie indagini. Il Tribunale ha tuttavia ricordato, al punto 151 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui la Commissione non ha l’obbligo di accordare una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione che sia già terminata anteriormente ai primi interventi di tale istituzione e, al punto 152 di tale sentenza, il fatto che il ritiro volontario della Chalkor dal cartello sia stato sufficientemente preso in considerazione nel calcolo della durata del periodo di infrazione considerato riguardo ad essa. Ne consegue che la censura della ricorrente non è fondata.

75      In quarto luogo, la ricorrente critica i punti 143‑145 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale fa riferimento all’ampio margine discrezionale della Commissione per quanto riguarda la determinazione della percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia a torto limitato il proprio sindacato giurisdizionale ad un semplice controllo della conformità agli orientamenti della percentuale di maggiorazione dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione.

76      A tale riguardo, occorre fare rimando ai principi che si evincono dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende e ricordati ai punti 56 e 57 della presente sentenza. La grande quantità di elementi da considerare offre necessariamente alla Commissione diverse possibilità di valutazione, ponderazione e stima di tali elementi al fine di sanzionare adeguatamente l’infrazione. Tale istituzione rimane tuttavia soggetta a determinati obblighi.

77      Va ricordato, come già affermato al punto 71 della presente sentenza, che la durata di un’infrazione è menzionata in quanto tale dal legislatore dell’Unione come elemento da considerare per fissare l’importo delle ammende e che, in assenza di criteri definiti dal legislatore, gli orientamenti consentono di precisare l’influenza di tale elemento sul calcolo dell’ammenda. Il Tribunale non ha quindi commesso errori nel controllare la conformità del calcolo della Commissione agli orientamenti.

78      In ogni caso, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non si è limitato a tale controllo di conformità agli orientamenti, ma ha verificato esso stesso, al punto 145 della sentenza impugnata, l’adeguatezza della sanzione.

79      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che essa andava qualificata come vittima, ma l’ha trattata alla stregua delle altre imprese, tenendo conto unicamente del volume delle vendite e non della colpevolezza della ricorrente medesima. Occorre tuttavia rilevare che, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui pressioni esercitate su un’impresa non liberano la stessa dalla propria responsabilità nella partecipazione ad un’infrazione (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 369 e 370; sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑17/99, KE KELIT/Commissione, Racc. pag. II‑1647, punto 50, e 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 63). Ne consegue che la presente critica è fondata su una premessa erronea, vale a dire che la ricorrente sarebbe una vittima e non una partecipante responsabile dell’infrazione.

80      In sesto luogo, la ricorrente critica il Tribunale per il fatto che avrebbe tenuto conto, a torto, del volume delle vendite in Grecia, mentre tale territorio manifestamente non era interessato dal comportamento illecito. Tale critica si fonda tuttavia su una premessa erronea per quanto riguarda l’esclusione della Grecia dal territorio interessato dal cartello. A tale riguardo occorre rilevare che, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non ha contestato la conclusione della Commissione, espressa al punto 17 della decisione controversa, secondo cui il territorio dello Spazio economico europeo (SEE), territorio di cui la Grecia fa parte, costituiva il mercato geografico rilevante interessato dal cartello.

81      In ogni caso, risulta dalle affermazioni stesse della ricorrente, come sintetizzate al punto 117 della sentenza impugnata, che essa ha partecipato al cartello per timore di rappresaglie, vale a dire di dumping, da parte del Gruppo dei cinque sul mercato greco. Tali affermazioni sono sufficienti a stabilire che la sua partecipazione al cartello è stata motivata dalla preoccupazione di essere al riparo dalla concorrenza sul mercato greco. La critica non è pertanto fondata.

82      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che le critiche della ricorrente non sono fondate. Sebbene più volte, segnatamente ai punti 62, 63 o 143 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia riferito al «margine di discrezionalità sostanziale» o all’ampio «potere discrezionale» della Commissione, tali riferimenti non hanno impedito al Tribunale di esercitare il pieno e completo controllo, in fatto e in diritto, al quale esso è tenuto.

83      I motivi primo e secondo devono pertanto essere respinti.

 Sui motivi terzo e quarto, vertenti rispettivamente sul carattere irrazionale ed arbitrario della revisione dell’ammenda inflitta alla Chalkor e sul relativo difetto di motivazione della sentenza impugnata

 Argomenti delle parti

84      Questi due motivi riguardano i punti 105‑113 e 182‑184 della sentenza impugnata. Occorre esaminarli insieme.

85      I punti 105‑113 della sentenza impugnata recitano come segue:

«105      (...) Il Tribunale ritiene (...), nell’esercizio della sua competenza anche di merito, che l’importo di [partenza] assunto dalla Commissione sia adeguato rispetto alla gravità dell’insieme delle tre parti del cartello e che occorra ridurre l’importo di [partenza] dell’ammenda inflitta alla Chalkor per tener conto della circostanza che essa è stata ritenuta responsabile dalla Commissione unicamente per la sua partecipazione alla terza parte del cartello.

106      Si devono peraltro respingere gli argomenti della Commissione esposti ai precedenti punti 83 e 84 in quanto possano essere intesi nel senso che fanno valere che la mancata partecipazione della ricorrente agli accordi SANCO sia stata sufficientemente ripercossa sull’importo di [partenza] specifico dell’ammenda che le è stata inflitta. Tale argomento si fonda sulla premessa che la quota di mercato della Chalkor, che non vendeva tubi SANCO, sia stata calcolata sulla base del cumulo del fatturato di tutti i produttori di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica, ivi comprese le vendite di tubi SANCO.

107      Orbene, gli accordi SANCO e gli accordi europei ampliati hanno riguardato il medesimo mercato rilevante, e cioè quello dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica. Pertanto, la Commissione sarebbe stata tenuta, anche in assenza di accordi SANCO, a tener conto del fatturato generato dalle vendite dei tubi SANCO per calcolare la quota di mercato della ricorrente sul mercato rilevante.

108      Per contro, quanto agli accordi WICU e Cuprotherm, la situazione è differente. Tali accordi hanno riguardato prodotti non sostituibili ai tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica. Infatti, dal [punto] 459 della decisione [controversa] risulta che i tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica costituiscono mercati rilevanti distinti.

109      Pertanto, nel calcolare la quota di mercato della ricorrente, che era attiva sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica, alla luce del fatturato realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e di quello realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, alla ricorrente è stata effettivamente attribuita una quota di mercato più debole e, pertanto, un importo di [partenza] specifico inferiore a quello che sarebbe stato fissato se la sua quota di mercato fosse stata calcolata unicamente in considerazione del fatturato realizzato sul mercato sul quale essa ha effettivamente partecipato al cartello.

110      In secondo luogo, quanto alla questione se il fatto che la cooperazione nell’ambito del Gruppo dei cinque sia stata più intensa di quella esistente nell’ambito del Gruppo dei nove giustificasse un trattamento differenziato riguardo alle ammende, si deve rilevare quanto segue.

111      Il Gruppo dei cinque e il Gruppo dei nove hanno entrambi operato nel contesto della terza parte del cartello, per la quale la ricorrente è ritenuta responsabile. Al [punto] 690 della decisione [controversa], la Commissione ha rilevato che il fatto che la ricorrente non facesse parte del Gruppo dei cinque era dovuto alle sue dimensioni. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione.

112      Pertanto, non si può contestare alla Commissione di aver concluso che si sia adeguatamente tenuto conto della gravità della partecipazione della ricorrente agli accordi europei ampliati con la ripartizione per categorie dei contravventori che la Commissione ha effettuato sulla base delle loro quote di mercato.

113      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve solo modificare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente al fine di riflettere la sua mancata partecipazione agli accordi SANCO. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate nel prosieguo, ai punti 183‑186».

86      I punti 182‑184 della sentenza impugnata recitano come segue:

«182      (...) si deve riformare la decisione [controversa] nella parte in cui la Commissione, nel fissare l’importo dell’ammenda, non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha partecipato agli accordi SANCO.

183      Quanto al resto, i rilievi della Commissione esposti nella decisione [controversa] nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato nel caso di specie restano invariati. L’importo finale dell’ammenda è pertanto calcolato come segue.

184      L’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto del 10% per tener conto della minore gravità della sua partecipazione al cartello rispetto a quella dei “produttori SANCO”. Il nuovo importo di [partenza] dell’ammenda inflitta alla ricorrente è pertanto fissato in EUR 8,82 milioni».

87      Con il suo terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha avuto ragione nel concludere, al punto 104 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento, omettendo di prendere in considerazione, nel calcolo dell’importo delle ammende, il fatto che la ricorrente aveva partecipato solo a una parte del cartello, a differenza del gruppo composto dalla KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, dalla KME France SAS, già Tréfimétaux SA, nonché dalla KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA, dalla Wieland-Werke AG e dal gruppo costituito dalla Boliden AB, dall’Outokumpu Copper Fabrication AB, già Boliden Fabrication AB, e dall’Outokumpu Copper BCZ SA, già Boliden Cuivre & Zinc SA. Esso avrebbe tuttavia ridotto del 10% l’ammenda in maniera arbitraria, sebbene una siffatta riduzione appaia decisamente troppo esigua per riflettere le circostanze peculiari e sostanzialmente incontestate in cui si trovava la Chalkor.

88      Il Tribunale non avrebbe tuttavia seguito un’impostazione di principio per rivedere l’importo dell’ammenda, come ad esempio basare la riduzione sulla parte delle vendite di tubi SANCO sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica, vale a dire una riduzione dell’ammenda corrispondente al 49% o al 37% a seconda del mercato considerato, oppure ridurre l’ammenda per tener conto dell’erronea inclusione, nella base di calcolo dell’ammenda, del fatturato realizzato in Grecia. Si sarebbe invece limitato ad avallare l’impostazione matematica raccomandata dalla Commissione e a ridurre l’ammenda in modo arbitrario, senza seguire un’impostazione basata su determinati principi e coerente dal punto di vista matematico.

89      La ricorrente confronta tale decisione del Tribunale con quella adottata dallo stesso nella citata sentenza Ventouris/Commissione. Le stesse ragioni di equità e di proporzionalità di cui al punto 219 di tale sentenza avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ridurre del 49% l’ammenda, tenendo conto dell’esclusione dei mercati SANCO nonché WICU e Cuprotherm dal più ampio mercato dei tubi in rame, o del 37%, tenendo conto dell’esclusione del mercato SANCO dal mercato più ristretto dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica.

90      Con il suo quarto motivo, la ricorrente censura al Tribunale di non aver motivato correttamente la sentenza impugnata. Esso avrebbe ridotto del 10% l’importo di partenza dell’ammenda per tener conto della minore gravità della partecipazione della ricorrente al cartello rispetto a quella dei «produttori SANCO», ma non avrebbe fornito alcuna indicazione che consenta di comprendere per quali motivi ha ritenuto che una riduzione del 10% fosse idonea a risolvere il problema. Non precisando alcuno dei criteri sui quali si è basato, il Tribunale non consentirebbe alla Corte di determinare se la sentenza impugnata sia o meno in contrasto con il principio di proporzionalità e se l’ammenda, come fissata dal Tribunale, rifletta in maniera adeguata la gravità della partecipazione della Chalkor all’infrazione.

91      La Commissione sostiene che tali motivi sono irricevibili per il fatto che la ricorrente chiede alla Corte una nuova valutazione dell’importo dell’ammenda, valutazione che non rientra nelle competenze della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

92      In subordine, essa sostiene che la ricorrente, con il suo terzo motivo, si limita a criticare la sentenza impugnata, senza tuttavia precisare il fondamento giuridico sul quale il Tribunale avrebbe dovuto prendere una decisione diversa. In risposta al quarto motivo, la Commissione sostiene in particolare che taluni passaggi della sentenza impugnata, diversi da quelli considerati dalla ricorrente, spiegano perché il Tribunale ha respinto determinati argomenti dedotti dalla ricorrente per contestare l’importo della riduzione dell’ammenda.

 Giudizio della Corte

93      Occorre innanzitutto rinviare ai punti 80 e 81 della presente sentenza per quanto riguarda le vendite in Grecia.

94      Si deve constatare che il Tribunale, ai punti 105‑113 e 183 della sentenza impugnata, ha motivato la propria decisione di modificare l’importo dell’ammenda. Ha innanzitutto precisato, al punto 109 di tale sentenza, che il metodo di calcolo della quota di mercato della ricorrente andava a favore di questa, poiché era stata calcolata dividendo il suo fatturato per un importo rappresentante il fatturato realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e di quello realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, mentre non le era stata contestata alcuna partecipazione agli accordi WICU e Cuprotherm, relativi ai tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica.

95      Esso ha inoltre rilevato, al punto 111 della sentenza impugnata, che la ricorrente non contestava il fatto, constatato al punto 692 della decisione controversa, che la sua mancata partecipazione al Gruppo dei cinque fosse dovuta alle sue dimensioni. Ha in tal modo risposto all’argomento della ricorrente, sintetizzato al punto 77 della sentenza impugnata, secondo cui la cooperazione sarebbe stata di media intensità tra i membri del Gruppo dei nove rispetto a quella tra i membri del Gruppo dei cinque, ed ha approvato, tramite il suo rimando al punto 690 della decisione controversa, l’argomento della Commissione secondo cui la partecipazione della ricorrente al cartello non era stata qualitativamente o quantitativamente diversa da quella degli altri contravventori.

96      Al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha approvato il principio della misura della gravità dell’infrazione con la ripartizione per categorie dei contravventori effettuata sulla base delle loro quote di mercato. Ha confermato, al punto 183 di tale sentenza, la sua piena approvazione del metodo di calcolo delle ammende.

97      Una siffatta motivazione costituisce una prova sufficiente degli elementi presi in considerazione dal Tribunale per ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente. La scelta di ridurre l’ammenda di un importo forfettario non può essergli contestata, tenuto conto dell’impossibilità di ponderare precisamente ogni elemento, essendo taluni di essi favorevoli ed altri sfavorevoli alla ricorrente.

98      La ricorrente non può inoltre dimostrare una violazione del principio di proporzionalità basandosi solamente su un fatturato che esclude gli accordi SANCO nonché WICU e Cuprotherm o solo gli accordi SANCO. Occorre infatti ricordare che il fatturato del mercato oggetto di un cartello non è che uno dei numerosi elementi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l’importo della sanzione.

99      Per quanto riguarda il confronto con il metodo utilizzato dal Tribunale nella citata sentenza Ventouris/Commissione, occorre precisare che, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la Commissione aveva sanzionato la Ventouris Group Enterprises SA per due infrazioni, mentre ne aveva commessa una sola, quando invece, nella presente causa, la ricorrente ha partecipato solo ad una parte di un’infrazione complessa, ma unica. Risulta peraltro dal punto 221 della citata sentenza Ventouris/Commissione che il Tribunale ha modificato l’importo dell’ammenda, rispettando l’economia della decisione impugnata ed il metodo applicato dalla Commissione per determinare l’ammenda. Ciò è precisamente quanto ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, quando, ai suoi punti 112 e 183, ha approvato i metodi di valutazione della gravità dell’infrazione e di calcolo dell’ammenda da parte della Commissione.

100    Ne consegue che nessun argomento che consenta di mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata può essere dedotto da tale confronto con la citata sentenza Ventouris/Commissione, anche qualora fosse pertinente nonostante il fatto che quest’ultima sentenza riguarda una controversia distinta, in cui il ricorrente ha formulato motivi diversi da quelli dedotti nella presente causa, e che ha dato luogo ad un dibattito in contraddittorio al quale la Chalkor non ha partecipato.

101    Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente mette in discussione l’equità del Tribunale, occorre dichiarare che una decisione del Tribunale che sia fondata solo sull’equità non può in alcun caso essere oggetto di un controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

102    Alla luce del complesso di tali elementi, i motivi terzo e quarto risultano infondati.

103    Di conseguenza, non può essere accolto nessuno dei motivi addotti dalla Chalkor a fondamento della sua impugnazione, che, pertanto, dev’essere respinta.

 Sulle spese

104    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di questo medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Chalkor, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese della presente causa.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Chalkor AE Epexergasias Metallon è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.