Language of document : ECLI:EU:C:2012:781

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 dicembre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Eccezione di irricevibilità – Articoli 228, paragrafo 2, CE e 260, paragrafo 2, TFUE – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie»

Nella causa C‑610/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 22 dicembre 2010,

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, D. Hadroušek e J. Očková, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 2 luglio 2002, Commissione/Spagna (C‑499/99, Racc. pag. I‑6031), comporta – sentenza relativa al recupero degli aiuti che, ai sensi della decisione 91/1/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall’esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), sono stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune –, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

–        ordinare al Regno di Spagna di versare alla Commissione una penalità giornaliera di importo pari ad EUR 131 136 per il ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna, a decorrere dalla pronuncia della sentenza nella presente causa fino all’esecuzione della suddetta sentenza Commissione/Spagna;

–        ordinare al Regno di Spagna di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero di EUR 14 343 per il numero di giorni durante i quali l’infrazione si è protratta, compresi tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna e quella della sentenza adottata nella presente causa o la data in cui tale Stato membro ha posto fine all’infrazione, e

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

I –  Fatti

2        Il 20 dicembre 1989 la Commissione ha adottato la decisione 91/1, con la quale ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dall’esecutivo centrale spagnolo e da vari esecutivi autonomi regionali alle imprese del gruppo Magefesa, sotto forma di garanzie su prestiti, di un prestito a condizioni diverse da quelle di mercato, di sovvenzioni a fondo perduto nonché di un abbuono di interessi creditizi.

3        Per quanto riguarda la presente controversia, il gruppo Magefesa è costituito, in particolare, da quattro imprese industriali produttrici di articoli casalinghi: l’Industrias Domésticas SA (in prosieguo: l’«Indosa»), la Cubertera del Norte SA (in prosieguo: la «Cunosa»), la Manufacturas Gur SA (in prosieguo: la «GURSA») e la Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (in prosieguo: la «MIGSA»).

4        Gli aiuti che, ai sensi della decisione 91/1, sono stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune sono ripartiti, per quanto riguarda gli aiuti concessi dalla Comunità autonoma del Paese basco, nel modo seguente:

–        una garanzia su prestiti di ESP 300 milioni, concessa direttamente all’Indosa;

–        una garanzia su prestiti di ESP 672 milioni concessa alla Fiducias de la cocina y derivados SA, società di gestione costituita nel Paese basco allo scopo di attribuire alle imprese del gruppo Magefesa i suddetti aiuti, e

–        un abbuono di interessi creditizi di ESP 9 milioni.

5        Con la medesima decisione, le autorità spagnole sono state invitate, in particolare, a revocare le garanzie su prestiti, a trasformare il prestito a tasso ridotto in credito a condizioni normali ed a recuperare le sovvenzioni a fondo perduto.

II –  La sentenza Commissione/Spagna

6        Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno di Spagna, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, CE, allo scopo di far dichiarare che quest’ultimo non aveva adottato, entro il termine impartito, le misure necessarie per conformarsi, in particolare, alla decisione 91/1.

7        Nella sua citata sentenza Commissione/Spagna la Corte ha segnatamente statuito che il Regno di Spagna era venuto meno al proprio obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla suddetta decisione, nella parte in cui essa aveva dichiarato illegali e incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi alle imprese Indosa, GURSA, MIGSA e Cunosa.

III –  Il procedimento precontenzioso

8        A seguito della citata sentenza Commissione/Spagna, è intercorso un voluminoso scambio di corrispondenza tra la Commissione e il Regno di Spagna in merito all’esecuzione di detta sentenza.

9        Dagli atti presentati alla Corte emerge che l’Indosa, pur essendo stata dichiarata fallita il 19 aprile 1994, ha proseguito le proprie attività.

10      In risposta alle richieste di informazioni della Commissione del 25 marzo e del 27 luglio 2004 nonché del 31 gennaio 2005, le autorità spagnole hanno in particolare affermato, con lettera del 31 marzo 2005, che l’accordo di liquidazione dell’Indosa era stato approvato il 29 settembre 2004, che tale approvazione era stata contestata senza che ciò avesse determinato effetto sospensivo e che, pertanto, la procedura di liquidazione degli attivi dell’Indosa poteva avere inizio.

11      Con lettere del 5 luglio e del 16 dicembre 2005, la Commissione ha rilevato che, dopo quasi tre anni dalla pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna, l’Indosa proseguiva le proprie attività, la procedura di liquidazione dei suoi attivi non era ancora stata avviata e l’aiuto illegale non era stato recuperato. Inoltre, detta istituzione ha chiesto la cessazione delle attività dell’Indosa e il completamento della liquidazione dei suoi attivi entro e non oltre il 25 gennaio 2006.

12      Nel corso del medesimo anno 2006, la Commissione ha ritenuto che la decisione 91/1 fosse stata eseguita per quanto riguardava la GURSA, la MIGSA e la Cunosa, dato che queste avevano cessato le proprie attività e che i loro attivi erano stati venduti a prezzo di mercato.

13      Con lettera del 30 maggio 2006, il Regno di Spagna ha reso noto che l’accordo di liquidazione dell’Indosa aveva acquisito carattere definitivo il 2 maggio 2006.

14      La Commissione ha tuttavia sostenuto, in una serie di lettere datate, in particolare, 18 ottobre 2006, 27 gennaio 2007 e 26 settembre 2008, che le attività dell’Indosa non erano realmente cessate e che i suoi attivi non erano stati liquidati. Infatti, le informazioni fornite dal Regno di Spagna avrebbero mostrato che le attività dell’Indosa proseguivano attraverso la sua controllata al 100%, la Compañía de Menaje Doméstico SL (in prosieguo: la «CMD»), che era stata costituita dall’amministratore fallimentare dell’Indosa per commercializzare i prodotti dell’impresa e alla quale sono stati trasferiti tutti gli attivi di quest’ultima nonché il suo personale. Ritenendo che gli attivi dell’Indosa non fossero stati trasferiti secondo una procedura aperta e trasparente, la Commissione ha concluso che la CMD proseguiva l’attività sovvenzionata e che, di conseguenza, l’esecuzione effettiva della decisione 91/1 imponeva il recupero degli aiuti incompatibili presso la CMD.

15      Il Regno di Spagna ha risposto con una serie di lettere, fra cui quelle dell’8 ottobre e del 13 novembre 2008 nonché del 24 luglio e del 25 agosto 2009, da cui emerge che la CMD era stata dichiarata fallita il 30 giugno 2008 e che i suoi amministratori giudiziari avevano presentato una domanda di risoluzione collettiva dei contratti di lavoro di tutto il personale, domanda che era stata accolta dal giudice nazionale competente.

16      Con lettere del 18 agosto e del 7 e 21 settembre 2009, la Commissione ha chiesto che le venisse trasmesso un calendario dettagliato indicante la data esatta della cessazione delle attività della CMD nonché maggiori informazioni sul procedimento di cessione dei suoi attivi, compresa la prova che detta cessione era stata effettuata a condizioni di mercato. Tale istituzione ha altresì chiesto al Regno di Spagna di fornire prove idonee a dimostrare che gli aiuti dichiarati incompatibili erano stati ammessi al passivo della CMD come debiti della massa fallimentare.

17      Con lettere del 21 settembre e del 13 e 21 ottobre 2009, il Regno di Spagna ha risposto, in sostanza, che la CMD aveva cessato le proprie attività il 30 luglio 2009, senza tuttavia fornire alla Commissione il calendario dettagliato da questa richiesto.

18      Il 3 settembre 2009 alcuni ex dipendenti della CMD hanno creato una società a responsabilità limitata a partecipazione operaia, denominata Euskomenaje 1870 SLL (in prosieguo: l’«Euskomenaje»), la cui attività consiste nella fabbricazione e nella commercializzazione di articoli casalinghi e di piccoli elettrodomestici.

19      A seguito della costituzione di detta società, i curatori fallimentari della CMD hanno autorizzato la cessione provvisoria degli attivi di quest’ultima all’Euskomenaje fino alla conclusione della procedura di liquidazione della CMD.

20      Il 23 novembre 2009 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, CE, una lettera di diffida. In tale lettera la Commissione dichiarava che, previo esame delle osservazioni di tale Stato membro, o in loro mancanza, essa si riservava il diritto di emettere, se del caso, un parere motivato ai sensi di tale disposizione.

21      Il 26 gennaio 2010 il Regno di Spagna ha risposto alla lettera di diffida segnalando che l’Indosa e la CMD erano in corso di liquidazione ed avevano cessato le loro attività.

22      Il 22 marzo 2010 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida supplementare, invitandolo, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2,, TFUE, a presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della stessa. In tale lettera, la Commissione ha precisato che, previo esame delle osservazioni di detto Stato membro, o in loro mancanza, essa si riservava il diritto di adire la Corte ai sensi della medesima disposizione.

23      Con lettere del 2 e del 9 giugno 2010, il Regno di Spagna ha comunicato le iniziative intraprese per l’esecuzione della sentenza Commissione/Spagna. Esso ha indicato, in particolare, che la Comunità autonoma del Paese basco non figurava nell’elenco dei creditori della CMD per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione 91/1, ma intendeva costituirsi nella procedura fallimentare di tale società per chiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi a detti aiuti. Il 10 giugno 2010 la Comunità autonoma ha dichiarato un credito di EUR 16 828,34. Successivamente, quest’ultima ha corretto a più riprese tale dichiarazione, aumentando l’importo del credito in questione, il quale ammonta, secondo la sua ultima dichiarazione del 7 dicembre 2011, ad EUR 22 683 745.

24      Con lettera del 7 luglio 2010, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione il piano di liquidazione della CMD e l’ordinanza del competente giudice nazionale del 22 giugno 2010 che lo approvava. Da detto piano risulta che gli aiuti illegali di cui trattasi non figurano tra i crediti riconosciuti. Tale piano prevede, inoltre, che l’insieme degli attivi della CMD debba essere venduto ai suoi creditori, ossia essenzialmente ai dipendenti della CMD, attraverso una compensazione parziale dei loro crediti, a meno che non sia presentata un’offerta migliore entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione di detto piano.

25      Non convinta dalle spiegazioni fornite dal Regno di Spagna, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

26      Con ordinanza del presidente della Corte del 13 maggio 2011, la Repubblica ceca è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.

IV –  Sviluppi successivi alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte

27      Con ordinanza del 12 gennaio 2011, lo Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao (Spagna) ha ordinato la cessazione dell’attività della CMD e la chiusura dei suoi stabilimenti.

28      Il 3 marzo 2011 la Comunità autonoma del Paese basco ha presentato una domanda dinanzi a detto giudice diretta a far cessare l’attività dell’Euskomenaje che si svolgeva negli impianti della CMD.

29      Il 10 marzo 2011 la suddetta Comunità ha proposto appello avverso l’ordinanza del 22 giugno 2010 recante approvazione del piano di liquidazione della CMD.

30      Con ordinanza del 16 gennaio 2012, l’Audiencia Provincial di Bizkaia (Spagna) ha annullato tale ordinanza e ha disposto la liquidazione degli attivi della CMD in condizioni di concorrenza libera, trasparente e aperta ai terzi.

31      Con ordinanza del 4 aprile 2012 dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao, è stato ammesso al passivo della CMD un credito di EUR 22 683 745 in favore della Comunità autonoma del Paese basco.

V –  Sulla ricevibilità

A –  Argomenti delle parti

32      Il Regno di Spagna, sostenuto dalla Repubblica ceca, contesta la ricevibilità del presente ricorso, in quanto la Commissione avrebbe omesso di inviargli un parere motivato ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, CE, disposizione, questa, applicabile nella fattispecie, dato che il procedimento è stato avviato il 20 novembre 2009, ossia prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Orbene, tale disposizione prevederebbe tanto la messa in mora dello Stato interessato quanto la notifica allo stesso di un parere motivato.

33      Il Regno di Spagna deduce che, nella misura in cui l’articolo 260, paragrafo 2, TFUE possa essere interpretato nel senso che elimina la tappa relativa all’emissione di un parere motivato, l’applicazione retroattiva di tale disposizione ad un procedimento avviato prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sarebbe contraria ai principi della certezza del diritto, di irretroattività delle norme che prevedono sanzioni meno favorevoli e di legalità dei reati e delle pene.

34      Inoltre, dal punto 42 della sentenza del 4 luglio 2000, Commissione/Grecia (C‑387/97, Racc. pag. I‑5047), emergerebbe che le regole enunciate in una nuova disposizione di un trattato sarebbero applicabili solamente qualora tutte le fasi del procedimento precontenzioso si siano svolte dopo l’entrata in vigore di detto trattato.

35      Inoltre, il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, non conterrebbe disposizioni che consentono l’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE ad un procedimento avviato prima dell’entrata in vigore di detto Trattato.

36      In subordine, il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 260, paragrafo 2, TFUE non può essere interpretato nel senso che la tappa relativa all’emissione di un parere motivato è stata eliminata dalla fase precontenziosa. L’interpretazione contraria ridurrebbe le garanzie procedurali e i diritti della difesa dello Stato membro interessato.

37      In ulteriore subordine, detto Stato membro ritiene che l’articolo 288, primo comma, TFUE – secondo cui, per esercitare le loro competenze, le istituzioni dell’Unione europea adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri – imponga l’emissione di un parere motivato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

38      La Commissione chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna.

B –  Giudizio della Corte

39      Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il procedimento per inadempimento per omessa esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro era disciplinato dall’articolo 228, paragrafo 2, CE.

40      Ai termini di tale disposizione, se la Corte dichiarava che uno Stato membro era venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE e se, successivamente, la Commissione riteneva che lo Stato membro in questione non avesse preso i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte che dichiarava detto inadempimento comportava, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formulava un parere motivato che precisava i punti sui quali lo Stato membro in questione non si era conformato a detta sentenza.

41      Il procedimento precontenzioso previsto all’articolo 228, paragrafo 2, CE, consisteva così di due tappe successive, vale a dire la messa in mora dello Stato membro interessato e la formulazione di un parere motivato rivolto a quest’ultimo.

42      A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’articolo 260, paragrafo 2, TFUE dispone che, se la Commissione ritiene che lo Stato membro interessato non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte che dichiara un inadempimento comporta, essa, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte.

43      Come emerge dallo stesso tenore letterale dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, tale disposizione ha modificato lo svolgimento del procedimento precontenzioso eliminando la tappa relativa all’emissione di un parere motivato. A seguito di detta modifica, tale procedimento si compone di una sola tappa, vale a dire la messa in mora dello Stato membro interessato.

44      Nel presente ricorso, occorre determinare se un procedimento precontenzioso avviato prima della data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vale a dire il 1° dicembre 2009, ma ancora pendente dopo tale data, sia disciplinato dall’articolo 228, paragrafo 2, CE o dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

45      Occorre a tale riguardo ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (sentenze dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia, C‑334/08, Racc. pag. I‑6869, punto 60; del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata; ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 88, nonché del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, punto 47).

46      Orbene, le disposizioni che disciplinano lo svolgimento del procedimento precontenzioso e che precisano, in particolare, le tappe di cui esso si compone rientrano tra le norme procedurali applicabili in materia. Infatti, la messa in mora dello Stato membro interessato e il parere motivato rivolto a quest’ultimo sono solamente mezzi procedurali volti a far rispettare l’obbligo, incombente su tale Stato, di adottare le misure che la sentenza della Corte che ha dichiarato l’inadempimento comporta. Pertanto, le tappe di cui tale procedimento si compone non hanno attinenza, in quanto tali, con gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati e con le sanzioni che possono essere loro inflitte in caso di violazione di tali obblighi.

47      Di conseguenza, le norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento precontenzioso, previste all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, sono norme procedurali applicabili, in quanto tali, sin dall’entrata in vigore di detta disposizione. Ne consegue che tali norme trovano applicazione in ogni ricorso per inadempimento proposto dopo la data della loro entrata in vigore, e ciò sebbene il procedimento precontenzioso sia stato avviato prima di tale data.

48      I principi della certezza del diritto, di irretroattività delle sanzioni più severe e di legalità dei reati e delle pene, invocati dal Regno di Spagna, non rimettono in discussione le suesposte considerazioni.

49      Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, si deve ricordare che esso esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a, cit., punto 68).

50      A tale riguardo, occorre sottolineare che gli Stati membri avevano piena conoscenza tanto del loro obbligo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione di una sentenza della Corte che dichiara un inadempimento di Stato, quanto delle conseguenze che potrebbero derivare dalla violazione di tale obbligo, essendo queste ultime state enunciate nel diritto primario dell’Unione ben prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Di conseguenza, gli Stati membri non possono avvalersi del principio della certezza del diritto per opporsi all’applicazione immediata delle nuove norme procedurali contenute nell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

51      Parimenti, quanto ai principi di irretroattività delle norme più severe e della legalità dei reati e delle pene, è sufficiente rilevare che il Trattato FUE non ha apportato alcuna modifica in merito, da un lato, all’obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per l’esecuzione di una sentenza della Corte che dichiara un inadempimento e, dall’altro, alle sanzioni cui sono soggetti gli Stati membri in caso di violazione di tale obbligo.

52      Il Regno di Spagna non può neppure fondatamente lamentare una violazione dei suoi diritti della difesa, dato che, nella fattispecie, esso ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni in risposta tanto alla lettera di diffida quanto alla lettera di diffida supplementare. Inoltre, tale Stato membro era stato informato, con quest’ultima lettera, del fatto che la Commissione intendeva adire la Corte in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

53      Quanto alla conclusione che il Regno di Spagna trae dalla citata sentenza Commissione/Grecia, secondo cui le norme enunciate in una nuova disposizione di un trattato sarebbero applicabili solamente qualora tutte le fasi del procedimento precontenzioso si siano svolte dopo l’entrata in vigore di tale trattato, è necessario osservare che essa deriva da una lettura erronea di detta sentenza.

54      Infatti, l’eccezione di irricevibilità sollevata nella causa sfociata nella citata sentenza Commissione/Grecia si fondava sulla premessa secondo cui il procedimento precontenzioso era stato avviato prima dell’entrata in vigore del Trattato UE nella versione anteriore al Trattato di Lisbona. Al fine di respingere tale eccezione, è stato sufficiente per la Corte rilevare che, contrariamente a quanto affermato dallo Stato membro interessato, tutte le fasi di detto procedimento erano intervenute dopo l’entrata in vigore del suddetto Trattato. Tuttavia, dalla stessa sentenza non può dedursi che se una delle suddette fasi si fosse svolta prima dell’entrata in vigore del Trattato in questione la Corte sarebbe giunta alla conclusione opposta.

55      Neppure gli argomenti dedotti dal Regno di Spagna in via subordinata meritano accoglimento. Quanto all’affermazione secondo cui l’articolo 260, paragrafo 2, TFUE non avrebbe eliminato la tappa relativa alla formulazione di un parere motivato nel corso del procedimento precontenzioso, occorre rinviare alle considerazioni esposte al punto 43 della presente sentenza. Per quanto riguarda l’argomento vertente sull’articolo 288, primo comma, TFUE, è sufficiente osservare che tale disposizione non ha alcuna attinenza con il procedimento di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

56      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna dev’essere respinta.

VI –  Sull’inadempimento

A –  Argomenti delle parti

57      La Commissione addebita al Regno di Spagna di non aver adottato le misure che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna comporta, con riferimento agli aiuti illegali concessi all’Indosa (in prosieguo: gli «aiuti illegali di cui trattasi»). Infatti, benché quest’ultima sia stata dichiarata fallita sin dal 1994, tali aiuti non sono stati recuperati né iscritti al passivo del fallimento di tale impresa.

58      Inoltre, le attività dell’Indosa sarebbero state proseguite, nonostante la dichiarazione di fallimento di tale società, in un primo tempo dall’Indosa stessa, poi, in un secondo tempo, dalla sua controllata al 100%, vale a dire la CMD. Inoltre, il trasferimento degli attivi dall’Indosa alla CMD sarebbe stato effettuato in maniera non trasparente e senza una procedura di gara.

59      Quanto alla CMD, società che, successivamente, è stata a sua volta dichiarata fallita, la Commissione ritiene che le autorità spagnole non abbiano dimostrato che il credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi è stato iscritto al passivo nell’ambito della procedura fallimentare di tale società prima della scadenza del termine impartito nella lettera di diffida supplementare. Infatti, l’elenco definitivo dei crediti inviato alla Commissione il 1° dicembre 2009 non riprenderebbe quello relativo alla restituzione di detti aiuti, circostanza che sarebbe stata espressamente confermata dalle autorità spagnole nelle loro lettere del 2 e del 9 giugno 2010.

60      Il Regno di Spagna afferma, invece, di aver adottato tutte le misure possibili ai fini dell’esecuzione della decisione 91/1 e della citata sentenza Commissione/Spagna.

61      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi nell’ambito della procedura fallimentare della CMD, tale Stato membro sostiene che la Comunità autonoma del Paese basco ha adottato una serie di iniziative, descritte al punto 23 della presente sentenza, ai fini dell’iscrizione di tale credito.

62      Quanto, in secondo luogo, alla cessazione dell’attività sovvenzionata, il Regno di Spagna ammette che questa si è protratta nei locali della CMD tramite l’Euskomenaje. Tale Stato membro ritiene, tuttavia, di aver compiuto quanto necessario per porre termine a questa attività.

63      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la vendita degli attivi della CMD, il Regno di Spagna sostiene, facendo riferimento alla sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia (C‑496/09, Racc. pag. I‑11483), che è sufficiente, ai fini dell’esecuzione di un obbligo di recupero di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, che sia iscritto al passivo fallimentare il credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione, non essendo quindi più richiesta la vendita a prezzo di mercato degli attivi del beneficiario di tale aiuto.

64      Infine, il Regno di Spagna afferma che i creditori pubblici non hanno potuto accelerare la liquidazione della CMD, svolgendosi questa sotto la sorveglianza di un giudice e secondo il procedimento previsto dalla normativa nazionale applicabile.

B –  Giudizio della Corte

65      Al fine di determinare se il Regno di Spagna abbia adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Spagna, occorre verificare se gli importi degli aiuti illegali di cui trattasi siano stati restituiti dall’impresa beneficiaria dei medesimi. Occorre rilevare, al riguardo, che la controversia sottoposta alla Corte verte unicamente sugli aiuti concessi all’Indosa.

66      In via preliminare, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 228, paragrafo 2, CE, la data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi di tale disposizione si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v. sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, C‑304/02, Racc. pag. I‑6263, punto 30, e del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, C‑369/07, Racc. pag. I‑5703, punto 43).

67      Poiché il Trattato FUE ha eliminato, nel procedimento per inadempimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la tappa relativa all’emissione di un parere motivato, come rilevato al punto 43 della presente sentenza, occorre utilizzare come data di riferimento per valutare la sussistenza di un simile inadempimento quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida formulata ai sensi di tale disposizione.

68      Nel caso di specie, dato che la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida supplementare, la data di riferimento menzionata al punto precedente è quella della scadenza del termine fissato in tale lettera, vale a dire il 22 maggio 2010.

69      Orbene, è pacifico che, a tale data, gli aiuti illegali di cui trattasi versati all’Indosa non erano stati recuperati presso la medesima.

70      Inoltre, è pacifico che i suddetti aiuti devono essere recuperati presso la CMD, società dichiarata fallita il 30 giugno 2008 dopo essere succeduta all’Indosa, a sua volta dichiarata fallita il 19 aprile 1994.

71      Qualora gli aiuti illegittimamente versati debbano essere recuperati presso un’impresa in stato di fallimento o soggetta a procedura fallimentare diretta alla realizzazione dell’attivo e all’accertamento del passivo, non ha alcuna incidenza sull’obbligo di recupero, secondo costante giurisprudenza, il fatto che detta impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento (v., in particolare, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑280/05, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, 52/84, Racc. pag. 89, punto 14; del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», C‑142/87, Racc. pag. I‑959, punti 60‑62; del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, Racc. pag. I‑3925, punto 85, e del 14 aprile 2011, Commissione/Polonia, C‑331/09, Racc. pag. I‑2933, punto 60).

73      Nella fattispecie, è pacifico che la Comunità autonoma del Paese basco ha presentato solamente il 10 giugno 2010 una domanda di iscrizione al passivo del credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi nell’ambito della procedura fallimentare della CMD; occorre precisare che tale domanda riguardava solo una minima parte degli aiuti la cui restituzione era stata imposta dalla decisione 91/1. Tale domanda è stata successivamente oggetto di varie rettifiche, l’ultima delle quali è stata presentata il 7 dicembre 2011. Orbene, tutti questi atti sono stati compiuti dopo la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida supplementare.

74      È quindi necessario rilevare che, al 22 maggio 2010, data di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida supplementare, il credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi non era stato iscritto al passivo nell’ambito della procedura fallimentare della CMD.

75      In tali circostanze, il Regno di Spagna non può sostenere di aver adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna.

76      Di conseguenza, occorre dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida supplementare formulata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, tutte le misure che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna comporta – sentenza relativa, in particolare, al recupero presso l’Indosa degli aiuti che, ai sensi della decisione 91/1, sono stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune –, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo.

VII –  Sulle sanzioni pecuniarie

A –  Sulla penalità

1.     Argomenti delle parti

77      La Commissione ritiene che, nella fattispecie, l’imposizione di sanzioni pecuniarie sia necessaria, in considerazione del fatto che l’attività che ha beneficiato degli aiuti illegali si è protratta per oltre 22 anni dopo l’adozione della decisione 91/1, tramite, in un primo tempo, la CMD e, in un secondo tempo, l’Euskomenaje.

78      Per quanto riguarda gli sviluppi intervenuti dopo la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida supplementare, la Commissione ritiene che essi non abbiano posto fine all’inadempimento dichiarato nella citata sentenza Commissione/Spagna.

79      Pur ammettendo che il credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi è stato infine iscritto al passivo fallimentare a seguito dell’ordinanza del 4 aprile 2012 dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao, la Commissione ritiene che l’attività sovvenzionata prosegua nei locali della CMD tramite l’Euskomenaje.

80      La Commissione rammenta, peraltro, che il piano di liquidazione della CMD prevedeva la vendita dei suoi attivi agli ex dipendenti di quest’ultima, che avrebbero nel frattempo costituito l’Euskomenaje al fine di proseguire l’attività sovvenzionata. Anche se l’approvazione di tale piano è stata annullata da un’ordinanza dell’Audiencia Provincial di Bizkaia del 16 gennaio 2012, tale annullamento non inciderebbe sull’attuale utilizzo, da parte dell’Euskomenaje, degli attivi della CMD. Infatti, i curatori fallimentari di quest’ultima società avrebbero autorizzato l’Euskomenaje a utilizzare i suoi attivi a titolo provvisorio e gratuito.

81      Per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, la Commissione, basandosi sulla sua comunicazione SEC(2005) 1658, del 13 dicembre 2005, relativa all’applicazione dell’articolo 228 CE (GU 2007, C 126, pag. 15), aggiornata il 20 luglio 2010 [SEC(2010) 923], propone che esso sia calcolato moltiplicando un importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata. Il risultato ottenuto verrebbe poi moltiplicato per un fattore che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro inadempiente, sia del numero di voti di cui questo dispone in seno al Consiglio dell’Unione europea.

82      Nella fattispecie, la Commissione ritiene che una penalità di EUR 131 136 al giorno sia adeguata alle circostanze e commisurata all’inadempimento in questione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Tale importo si ricaverebbe dalla moltiplicazione di un importo forfettario di base di EUR 640 al giorno, di un coefficiente di gravità di 5 su una scala da 1 a 20, di un coefficiente di durata di 3 su una scala da 1 a 3 e, infine, di un fattore fisso, detto «fattore n», che riflette la capacità finanziaria del Regno di Spagna, vale a dire 13,66.

83      Quanto, anzitutto, alla gravità dell’infrazione, la Commissione ricorda che le disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato rivestono carattere fondamentale. Inoltre, il recupero degli aiuti illegali di cui trattasi non avrebbe dovuto scontrarsi con gravi difficoltà, dato che tale recupero doveva essere effettuato presso una sola società. Per quanto riguarda, poi, la durata dell’infrazione, l’inadempimento si sarebbe protratto per un periodo di oltre 22 anni, ossia a decorrere dalla notifica della decisione 91/1. Quanto, infine, alla periodicità della penalità, la Commissione ritiene che questa debba essere giornaliera.

84      Il Regno di Spagna afferma che, nel caso di specie, non devono essere imposte sanzioni pecuniarie, considerati, in particolare, gli sviluppi diretti ad assicurare l’esecuzione della decisione 91/1 e della citata sentenza Commissione/Spagna intervenuti dopo la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida supplementare.

85      In primo luogo, le iniziative intraprese dalla Comunità autonoma del Paese basco ai fini dell’iscrizione del credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi, come quelle descritte al punto 23 della presente sentenza, avrebbero condotto, in particolare, all’ordinanza del 4 aprile 2012, con la quale lo Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao avrebbe ammesso l’iscrizione, in favore di detta Comunità, di un credito pari ad EUR 22 683 745, relativo alla restituzione di tali aiuti. Peraltro, contrariamente alle stime della Commissione, l’importo degli aiuti in questione sarebbe di EUR 22 469 459, e non di EUR 22 683 745.

86      In secondo luogo, con ordinanza del 12 gennaio 2011, lo Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao avrebbe ordinato la cessazione dell’attività della CMD e la chiusura dei suoi stabilimenti commerciali. La Comunità autonoma del Paese basco avrebbe inoltre chiesto al medesimo giudice, il 3 marzo 2011, di ordinare la cessazione effettiva dell’attività esercitata dall’Euskomenaje nei locali della CMD.

87      Quanto all’utilizzo da parte dell’Euskomenaje dei diritti di proprietà industriale della Magefesa, fra i quali figura il marchio Magefesa, il Regno di Spagna rileva che il piano di liquidazione di quest’ultima società prevede l’attribuzione diretta di tali diritti all’Euskomenaje. La Comunità autonoma del Paese basco si sarebbe tuttavia opposta a detto piano e avrebbe chiesto il congelamento dell’uso dei medesimi diritti. Tale Comunità avrebbe altresì proposto che la cessione dei diritti in parola avvenga secondo un procedimento di gara e a seguito di una pubblicità diffusa a livello dell’Unione europea. Tali proposte non avrebbero tuttavia avuto seguito.

88      In terzo luogo, pur sostenendo che il piano iniziale di liquidazione della CMD, approvato dall’ordinanza del competente giudice nazionale del 22 giugno 2010, prevedeva una procedura di gara aperta, senza condizioni e trasparente, il Regno di Spagna fa valere che la Comunità autonoma del Paese basco ha proposto appello contro tale ordinanza. Orbene, il 16 gennaio 2012, quest’ultima sarebbe stata annullata dall’Audiencia Provincial di Bizkaia, la quale ha ordinato che la liquidazione degli attivi della CMD sia effettuata in condizioni di concorrenza libera e trasparente.

89      In ogni caso, il Regno di Spagna afferma, richiamandosi alla citata sentenza 17 novembre 2011, Commissione/Italia, che, al fine di dimostrare che la decisione 91/1 e la citata sentenza Commissione/Spagna sono state eseguite, è sufficiente dimostrare che le autorità nazionali hanno dato prova di diligenza al fine di far iscrivere al passivo fallimentare il credito relativo agli aiuti illegali di cui trattasi.

90      Quanto all’importo della penalità proposto dalla Commissione, il Regno di Spagna deduce che esso è sproporzionato. Tale Stato membro sostiene, in proposito, che il presente procedimento riguarda una sola delle quattro società del gruppo Magefesa che hanno beneficiato dei suddetti aiuti. Per questo motivo, l’importo forfettario di base dovrebbe corrispondere a un quarto dell’importo forfettario proposto dalla Commissione, ossia EUR 160 al giorno.

91      Inoltre, poiché gli aiuti illegali di cui trattasi sono stati concessi da una Comunità autonoma che rappresenterebbe il 6,24% del prodotto interno lordo spagnolo (in prosieguo: il «PIL») e il diritto nazionale obbliga il governo spagnolo a ripercuotere le sanzioni eventualmente inflitte nella presente causa sulle autorità infrastatali responsabili del mancato rispetto del diritto dell’Unione, l’importo forfettario di base dovrebbe, secondo detto Stato membro, essere fissato ad EUR 9,98 al giorno, corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di EUR 160 per 6,24%.

92      Per quanto riguarda il coefficiente di gravità dell’infrazione, il suddetto Stato membro propone che sia fissato a 1, dato che le autorità nazionali avrebbero fatto tutto il possibile per eseguire la citata sentenza Commissione/Spagna. Inoltre, il valore delle vendite effettuate dall’Indosa, dalla CMD e dall’Euskomenaje tra il 1986 ed il 2010 sarebbe diminuito, in termini reali, del 77,7%, mentre il personale restante rappresenterebbe appena il 3,3% di quello del 1986. La quota del mercato di riferimento detenuta nel 2002 dall’Indosa sarebbe stata assai più elevata di quella detenuta nel 2010 dall’Euskomenaje, essendo tale quota passata dall’8,4% al 4,1%. Tali dati dimostrerebbero la netta diminuzione della distorsione della concorrenza imputabile alla prosecuzione dell’attività da parte dell’Euskomenaje.

93      In merito al coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, esso dovrebbe essere fissato a 1, poiché tale durata andrebbe nella fattispecie valutata, secondo il Regno di Spagna, alla luce della durata media dei procedimenti fallimentari nel medesimo, vale a dire 1 114 giorni.

94      Di conseguenza, il Regno di Spagna propone un importo di EUR 136,33 al giorno a titolo di penalità.

95      Con riferimento alla periodicità della penalità, il suddetto Stato membro sostiene che essa dovrebbe essere non giornaliera, ma trimestrale, poiché, in applicazione del diritto nazionale, gli amministratori giudiziari presentano le loro relazioni trimestralmente.

2.     Giudizio della Corte

a)     Osservazioni preliminari

96      Avendo dichiarato che il Regno di Spagna non si è conformato, entro il termine impartito nella lettera di diffida supplementare, alla citata sentenza Commissione/Spagna, la Corte può infliggere a tale Stato membro il pagamento di una penalità soltanto se l’inadempimento perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

97      È pertanto importante verificare la sussistenza di tale condizione.

b)     Sulla persistenza dell’inadempimento

98      Al fine di determinare se l’inadempimento addebitato al Regno di Spagna sia proseguito fino all’esame dei fatti di specie da parte della Corte, si devono valutare i provvedimenti che, secondo detto Stato membro, sono stati adottati dopo il termine fissato nella lettera di diffida supplementare.

99      A tale riguardo, occorre ricordare, come rilevato al punto 72 della presente sentenza, che, nel caso in cui l’impresa beneficiaria degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune sia stata dichiarata fallita, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione di tali aiuti.

100    Nella fattispecie, la Comunità autonoma del Paese basco ha chiesto, il 10 giugno 2010, l’iscrizione di un credito di EUR 16 828,34 relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi. Poiché tale importo era manifestamente inferiore alla totalità degli aiuti in questione, tale Comunità lo ha corretto a più riprese, portandolo, secondo la sua ultima dichiarazione del 7 dicembre 2011, ad EUR 22 683 745, somma che corrisponde alle stime del credito in parola effettuate dalla Commissione. Con ordinanza dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao del 4 aprile 2012, tale credito è stato iscritto al passivo della CMD per un importo pari a quest’ultima somma.

101    Alla luce di questi ultimi sviluppi, non occorre esaminare l’affermazione del Regno di Spagna secondo cui l’importo degli aiuti discussi è di EUR 22 469 459 e non di EUR 22 683 745.

102    Occorre dunque rilevare che il credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali di cui trattasi è stato iscritto al passivo nell’ambito della procedura fallimentare riguardante la CMD.

103    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, tale circostanza non è di per sé sola sufficiente a soddisfare l’obbligo di esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna.

104    Infatti, come già più volte dichiarato dalla Corte, l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione consente di porsi in regola con l’obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività (v., in tal senso, sentenze Commissione/Belgio, cit., punti 14 e 15; Commissione/Polonia, cit., punti 63‑65, nonché del 13 ottobre 2011, Commissione/Italia, C‑454/09, punto 36).

105    È necessario ricordare, a tale proposito, che il recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto gode sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti (v., in tal senso, sentenze del 4 aprile 1995, Commissione/Italia, C‑348/93, Racc. pag. I‑673, punto 27, e Commissione/Polonia, cit., punto 56).

106    Orbene, qualora un’impresa beneficiaria degli aiuti illegali sia fallita e sia stata costituita una società al fine di proseguire parte delle attività dell’impresa fallita, la prosecuzione di tale attività, senza l’integrale recupero degli aiuti in questione, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale di cui detta società ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, una simile società in tal modo costituita può essere tenuta, ove continui a godere di detto vantaggio, al rimborso degli aiuti in parola. Così è, segnatamente, nel caso in cui si dimostri che tale società continua effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio di detti aiuti, in particolare qualora essa proceda all’acquisto degli attivi della società in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di una società siffatta ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, cit., punto 86). Ciò vale, in particolare, qualora il versamento di un prezzo conforme alle condizioni di mercato non sia sufficiente a neutralizzare il vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio degli aiuti illegali.

107    In una simile ipotesi, l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo agli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune non è di per sé sufficiente a rimuovere la distorsione concorrenziale così determinatasi.

108    Le suesposte considerazioni non sono contraddette dalla citata sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia. Infatti, da tale sentenza non emerge che, a condizione che il credito relativo agli aiuti in questione fosse stato iscritto al passivo nell’ambito della procedura fallimentare relativa al beneficiario dei medesimi, quest’ultimo poteva proseguire la propria attività, anche in caso di mancato recupero integrale di detti aiuti.

109    Al punto 69 della presente sentenza è stato rilevato che, nel caso di specie, gli aiuti illegali di cui trattasi non sono stati effettivamente recuperati. Occorre pertanto verificare se, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, persista il vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio di detti aiuti illegali.

110    A tale riguardo, da vari elementi del fascicolo presentato alla Corte emerge che l’Euskomenaje continua effettivamente a godere di tale vantaggio. Infatti, gli sviluppi intervenuti successivamente nell’ambito della procedura fallimentare della CMD suggeriscono che questi erano diretti a garantire la perennità dell’attività sovvenzionata, nonostante il fatto che gli aiuti illegali di cui trattasi non fossero stati integralmente recuperati.

111    In particolare, dal fascicolo emerge che:

–        il piano di liquidazione della CMD, approvato con ordinanza del 22 giugno 2010 dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao, prevedeva, in sostanza, la vendita in blocco di tutti gli attivi di detta società ai suoi creditori – costituiti, essenzialmente, dai suoi ex dipendenti – attraverso una compensazione parziale dei loro crediti, con la precisazione che il credito relativo agli aiuti illegali di cui trattasi non figurava, all’epoca, tra i crediti riconosciuti;

–        poco prima dell’approvazione di tale piano, l’Euskomenaje, la cui attività è sostanzialmente identica a quella esercitata fino ad allora dalla CMD, era stata appena costituita dagli ex dipendenti di quest’ultima;

–        il piano di liquidazione della CMD perseguiva «chiaramente l’obiettivo di continuità dell’attività attraverso una società di nuova costituzione che non si accoll[asse] la responsabilità dei debiti della CMD», come emerge da una lettera inviata il 17 febbraio 2011 dal governo basco al presidente del consiglio di amministrazione dell’Euskomenaje;

–        l’Euskomenaje utilizza la proprietà industriale della Magefesa, fra cui il marchio Magefesa, che le era stata attribuita in maniera diretta, cioè senza procedura di gara e senza alcun corrispettivo, come emerge, in particolare, dalle lettere del 3 dicembre 2010 e del 10 marzo 2011 inviate dalla Comunità autonoma del Paese basco allo Juzgado de Primera Instancia n. 10 di Bilbao;

–        l’opposizione della Comunità autonoma del Paese basco alla summenzionata attribuzione non è stata accolta;

–        sebbene, su appello proposto dalla Comunità autonoma del Paese basco posteriore all’adizione della Corte, il piano di liquidazione della CMD sia stato annullato con ordinanza del 16 gennaio 2012 dell’Audiencia Provincial di Bizkaia, gli amministratori fallimentari di tale società avevano nel frattempo autorizzato la cessione provvisoria dei suoi attivi all’Euskomenaje fino alla conclusione della procedura di liquidazione della CMD, e questo senza alcun corrispettivo, senza pubblicità, senza trasferimento di titoli di proprietà e «in contraddizione con i principi elementari di gestione di una procedura concorsuale», come emerge, segnatamente, dalla lettera menzionata al terzo trattino del presente punto;

–        nonostante l’ordinanza del 12 gennaio 2011 che dispone la cessazione dell’attività della CMD e la chiusura dei suoi stabilimenti, l’Euskomenaje continua a fabbricare articoli casalinghi negli impianti della CMD, facendo uso dei suoi immobili, dei suoi macchinari e della sua proprietà industriale, come risulta dalla domanda presentata il 3 marzo 2011 dalla Comunità autonoma del Paese basco dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Bilbao, diretta appunto alla cessazione dell’attività dell’Euskomenaje che continuava a svolgersi negli impianti della CMD.

112    Alla luce di questi elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, occorre concludere che il vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio degli aiuti illegali di cui trattasi persiste, ragion per cui l’iscrizione, avvenuta medio tempore, dei crediti relativi al recupero di tali aiuti al passivo fallimentare non è sufficiente per conformarsi alla decisione 91/1 e alla citata sentenza Commissione/Spagna.

113    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che l’inadempimento addebitato al Regno di Spagna si è protratto fino all’esame dei fatti di specie da parte della Corte.

114    Alla luce di ciò, la Corte dichiara che la condanna del Regno di Spagna al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario appropriato al fine di indurre quest’ultimo ad adottare i provvedimenti necessari per mettere fine all’inadempimento constatato e per garantire la completa esecuzione della decisione 91/1 nonché della citata sentenza Commissione/Spagna.

c)     Sull’importo della penalità

i)     Osservazioni preliminari

115    Va rammentato che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze del caso di specie, le sanzioni pecuniarie da adottare (v. sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 86, e del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, C‑177/04, Racc. pag. I‑2461, punto 58).

116    A tal fine, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta da tale istituzione (v. sentenze del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo, C‑70/06, Racc. pag. I‑1, punto 34, e del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 112).

117    Quanto all’imposizione di una penalità, la Corte ha già dichiarato che una simile sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro inadempiente dia esecuzione ad una sentenza di condanna per inadempimento e modifichi il suo comportamento per mettere fine all’infrazione addebitatagli (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 91).

118    Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, la Corte è tenuta a fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. citate sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 103, e del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 61).

119    Così, nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (v. citate sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 104; del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 62, e Commissione/Portogallo, punto 39).

ii)  Sulla durata dell’infrazione

120    La durata dell’infrazione dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti, e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (v. citate sentenze del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 71, e Commissione/Portogallo, punto 45).

121    Alla luce di ciò, non avendo potuto il Regno di Spagna dimostrare che l’inadempimento del suo obbligo di eseguire pienamente la citata sentenza Commissione/Spagna è effettivamente cessato, si deve ritenere che detto inadempimento perduri da oltre dieci anni, il che costituisce un lasso di tempo eccezionalmente lungo.

122    Inoltre, è importante considerare che, dalla data di adozione della decisione 91/1 fino alla data di esame dei fatti da parte della Corte, sono trascorsi più di 22 anni.

123    Una simile durata è ancor più criticabile nella fattispecie, dato che il numero dei beneficiari degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione 91/1 era basso, che essi erano nominativamente identificati nella medesima decisione nonché nella citata sentenza Commissione/Spagna e che le somme esatte da recuperare erano precisate in tale decisione. In tali condizioni, l’esecuzione della suddetta sentenza Commissione/Spagna non doveva scontrarsi con gravi difficoltà.

124    Neppure la durata media della procedura fallimentare, invocata dal Regno di Spagna al fine di spiegare il proprio ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna, può giustificare un simile ritardo, considerato, in particolare, il fatto che tale Stato membro ha intrapreso vere e proprie iniziative volte a porre fine all’inadempimento in questione solamente poco tempo prima della data in cui la Corte è stata adita dalla Commissione e persino, in buona parte, successivamente a tale data, come emerge dai punti 23‑31 della presente sentenza.

iii)  Sulla gravità dell’infrazione

125    Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, occorre ricordare il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato (sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 118).

126    Infatti, le norme su cui si fondano tanto la decisione 91/1 quanto la citata sentenza Commissione/Spagna sono espressione di uno dei compiti fondamentali affidati all’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, ossia l’instaurazione di un mercato interno, nonché del protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, che, in forza dell’articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei Trattati, ai sensi del quale il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata (v. sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, cit., punto 60).

127    L’importanza delle disposizioni dell’Unione violate in un caso come quello di specie si riflette in particolare nel fatto che, con il rimborso degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, viene rimossa la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dai medesimi e che, con detta restituzione, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva beneficiato sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (v., in tal senso, citate sentenze del 4 aprile 1995, Commissione/Italia, punto 22, e Germania/Commissione, punto 75).

128    Quanto all’inadempimento accertato nella presente causa, occorre rilevare che la citata sentenza Commissione/Spagna è stata eseguita nei confronti di tre dei quattro beneficiari degli aiuti illegali di cui alla decisione 91/1. Inoltre, è pacifico che gli aiuti concessi all’Indosa costituiscono, approssimativamente, solamente un quinto del totale degli aiuti presi in considerazione da tale decisione e dalla citata sentenza Commissione/Spagna.

129    Ciò premesso, è pacifico che nessuna parte degli aiuti concessi all’Indosa è stata ad oggi recuperata.

130    Inoltre, benché il Regno di Spagna abbia assai recentemente adottato una serie di iniziative che testimoniano una seria volontà di porre fine all’inadempimento di cui trattasi, non vi è dubbio che tali iniziative sono intervenute solamente poco tempo prima della data in cui la Corte è stata adita e persino, in buona parte, successivamente a tale data. Tale Stato membro non ha dunque dato prova della diligenza richiesta per numerosi anni.

iv)  Sulla capacità finanziaria del Regno di Spagna

131    Per quanto attiene alla capacità finanziaria del Regno di Spagna, occorre tenere conto della recente evoluzione dell’inflazione e del PIL di tale Stato membro, quale si presenta alla data di esame dei fatti da parte della Corte.

132    A tale riguardo, non può essere ammesso l’argomento del Regno di Spagna secondo cui la capacità finanziaria deve, nella fattispecie, riflettere quella della Comunità autonoma del Paese basco e non quella dello Stato membro in quanto tale. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione del recupero di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’articolo 260 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze del potere centrale e regionale sul piano interno, tuttavia, a norma del medesimo articolo, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell’Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., a proposito dell’articolo 226 CE, sentenza del 10 giugno 2004, Commissione/Italia, C‑87/02, Racc. pag. I‑5975, punto 38).

v)     Sulla periodicità della penalità

133    Quanto alla periodicità della penalità, si deve infliggere allo Stato membro convenuto una penalità su base giornaliera.

134    A tale riguardo, la domanda del Regno di Spagna diretta a che la penalità sia inflitta su base trimestrale non può essere accolta, considerate, da un lato, la durata estremamente lunga dell’inadempimento accertato e, dall’altro, l’urgente necessità di porre immediatamente fine al medesimo.

vi)  Conclusione

135    Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che l’imposizione di una penalità di importo pari ad EUR 50 000 al giorno sia adeguata.

136    Tenuto conto dell’insieme di tali elementi, occorre condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo pari ad EUR 50 000 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Spagna, a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino a quella di esecuzione di detta sentenza Commissione/Spagna.

B –  Sulla somma forfettaria

1.     Argomenti delle parti

137    La Commissione propone di applicare, per il calcolo della somma forfettaria, il metodo consistente nell’individuare un importo di base fissato ad EUR 210 al giorno, moltiplicato, in un primo momento, per un coefficiente di gravità ed un «fattore n», i cui valori sono identici a quelli proposti per il calcolo della penalità (rispettivamente 5 e 13,66) e, in un secondo momento, per il numero di giorni in cui l’inadempimento si è protratto. Così, l’importo della somma forfettaria dovrebbe essere pari al risultato della moltiplicazione di EUR 14 343 per il numero di giorni trascorsi tra la data di pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna e quella dell’esecuzione, da parte dello Stato membro, dei suoi obblighi o, in mancanza, quella di pronuncia della presente sentenza.

138    Facendo leva sugli stessi argomenti dedotti a proposito della penalità, il Regno di Spagna propone che l’importo di base della somma forfettaria sia diviso per quattro così da riflettere il fatto che l’esecuzione della sentenza è stata effettuata con riferimento a tre dei quattro beneficiari degli aiuti illegali di cui trattasi e, successivamente, sia moltiplicato per 6,24% per tenere conto del fatto che questa cifra corrisponde alla quota del Paese basco nel PIL spagnolo. L’importo di base sarebbe quindi di EUR 3,28. Occorrerebbe poi applicare un coefficiente di gravità e un fattore fisso «n» identici a quelli proposti per la penalità. Pertanto, l’importo della suddetta somma forfettaria dovrebbe essere pari al risultato della moltiplicazione di EUR 44,80 per il numero di giorni in cui l’inadempimento si è protratto.

139    Il Regno di Spagna chiede, inoltre, che il periodo intercorrente tra la data di proposizione dell’eccezione di irricevibilità da esso sollevata nella presente causa e la data in cui la Corte avrà statuito su tale eccezione sia sottratto, ai fini del calcolo della somma forfettaria, dal numero di giorni in cui l’inadempimento si è protratto.

2.     Giudizio della Corte

140    Occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel settore considerato, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 143).

141    L’imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione (in tal senso, sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 144).

142    Nella presente causa, il complesso degli elementi di diritto e di fatto che hanno condotto all’inadempimento constatato sono un indice della circostanza che la prevenzione effettiva della futura ripetizione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria.

143    In tali circostanze, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare l’importo della somma forfettaria in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 146).

144    Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi come il periodo durante il quale l’inadempimento addebitato si è protratto a partire dalla sentenza che lo ha constatato e la gravità dell’infrazione (v. sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, cit., punto 94).

145    Le circostanze di cui tenere conto risultano, in particolare, dalle considerazioni esposte ai punti 120‑130 della presente sentenza, relative alla durata e alla gravità dell’inadempimento. È stato così rilevato, da una parte, che l’inadempimento perdura da oltre dieci anni a partire dalla data di pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna, nonché da oltre 22 anni dalla data di adozione della decisione 91/1, e, dall’altra, che l’esecuzione di tale sentenza non doveva scontrarsi con gravi difficoltà, atteso che il numero dei beneficiari degli aiuti illegali di cui trattasi era basso, che essi erano nominativamente identificati e che le somme da recuperare erano precisate in tale decisione.

146    Quanto alla domanda del Regno di Spagna enunciata al punto 139 della presente sentenza, questa non può essere accolta, dato che l’esame compiuto dalla Corte dell’eccezione di irricevibilità sollevata da detto Stato membro nella presente controversia non ha alcuna relazione con la durata dell’inadempimento addebitato.

147    Sulla base dell’insieme di tali elementi, la Corte ritiene fatta una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie fissando in EUR 20 milioni l’importo della somma forfettaria che il Regno di Spagna dovrà assolvere.

148    Si deve, di conseguenza, condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 20 milioni.

VIII –  Sulle spese

149    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, a tenore del quale gli Stati membri intervenuti nella lite sopportano le proprie spese, occorre decidere che la Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida supplementare emessa il 18 marzo 2010 dalla Commissione europea in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 2 luglio 2002, Commissione/Spagna (C‑499/99), comporta – sentenza relativa, in particolare, al recupero presso l’Industrias Domésticas SA degli aiuti che, ai sensi della decisione 91/1/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall’esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici, sono stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune – il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2)      Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo pari ad EUR 50 000 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Spagna, a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza fino a quella di esecuzione della medesima sentenza Commissione/Spagna.

3)      Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 20 milioni.

4)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

5)      La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.