Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismas (Lituania) il 10 luglio 2017 – UAB „Roche Lietuva“ / VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(Causa C-413/17)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiojo Teismas

Parti

Ricorrente: Uždaroji akcinė bendrovė «Roche Lietuva»

Resistente: Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni degli articoli 2 e 23 e dell’Allegato VI della direttiva 2004/18 1 (in combinato disposto o singolarmente, ma senza limitazione a dette disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che, in una fattispecie in cui un’amministrazione aggiudicatrice – una struttura sanitaria – intenda acquistare forniture (attrezzature e materiali di diagnostica medica) o diritti specifici sulle medesime mediante una procedura di appalto pubblico al fine di poter condurre autonomamente test, il suo potere discrezionale comprende il diritto di definire nelle specifiche tecniche soltanto i requisiti per dette forniture che non descrivono separatamente le singole caratteristiche operazionali (tecniche) e legate all’uso (funzionali) delle attrezzature e/o dei materiali, ma definiscono invece i parametri qualitativi dei test che devono essere effettuati nonché le prestazioni del laboratorio di prova, il cui contenuto deve essere descritto separatamente nel capitolato d’oneri della procedura di aggiudicazione di cui trattasi.

____________

1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).