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Impugnazione proposta l’11 luglio 2017 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2017, causa T-115/15, Deza, a.s. / ECHA

(Causa C-419/17 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017, causa T-115/15;

annullare la decisione dell’ECHA del 12 dicembre 2014, n. ED/108/2014;

condannare l’ECHA alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.    Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento REACH. La ricorrente continua a ritenere che la decisione ECHA sia stata adottata ultra vires, in quanto (i) l’ECHA non ha il potere di integrare l’esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante una nuova identificazione di tale sostanza ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ii) l’adozione della decisione dell’ECHA era stata preceduta da una procedura illegittima e iii) la decisione dell’ECHA elude la procedura vincolante prevista dal Consiglio e dal Parlamento europeo ai fini dell’adozione di criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l’identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino.

2.    Il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione dell’ECHA non contrasta con il principio della certezza del diritto laddove i) la decisione dell’ECHA ha creato una situazione giuridica incerta, imprecisa e imprevedibile, che non consente alla ricorrente di comprendere l’esatta portata degli obblighi a suo carico; ii) non vi sono criteri generalmente vincolanti/armonizzati per l’identificazione di sostanze che perturbano il sistema endocrino e iii) l’ECHA non ha il potere di integrare l’esistente identificazione della sostanza DEHP ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH mediante l’identificazione di tale sostanza ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

3.    Il Tribunale ha esaminato la decisione dell’ECHA violando le esigenze del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.

4.    In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della proprietà e il principio della certezza del diritto.

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