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Ricorso presentato l(8 maggio 2007 - KONE e a./Commissione

(Causa T-151/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KONE Corp. (Helsinki, Finlandia), KONE GmbH (Hannover, Germania) e KONE BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Vinje, Solicitor, avv.ti D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, J. Flynn, QC e D. Scannell, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l'art. 2, n. 2, della decisione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE GmbH e disporre l'annullamento dell'ammenda, ovvero imporre un'ammenda di importo inferiore rispetto a quello determinato dalla decisione della Commissione;

annullare l'art. 2, n. 4, della decisione della Commissione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE BV e ridurre l'importo dell'ammenda rispetto a quello determinato dalla Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, sul fondamento dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators), in base alla quale alle ricorrenti, insieme ad altre imprese, era stata imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate infrazioni dell'art. 81, n 1, CE mediante la ripartizione dei mercati, in virtù di intese e/o concertazioni per l'attribuzione di appalti e contratti di vendita, montaggio, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

Le ricorrenti, KONE Corporation e le sue filiali, KONE GmbH e KONE BV, contestano la decisione impugnata solo riguardo all'imposizione di ammende a KONE considerata nel suo insieme, per la partecipazione, da parte di quest'ultima, ad infrazioni in Germania e nei Paesi Bassi.

Rispetto all'infrazione che ha avuto luogo in Germania, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel determinare l'importo dell'ammenda. In particolare, le ricorrenti rivendicano anzitutto che la Commissione non ha applicato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002 1, in quanto (i) la Commissione avrebbe dovuto concedere a KONE l'immunità ai sensi dei punti 8(b) e 8(a) della comunicazione o alternativamente, (ii) avrebbe dovuto ridurre l'ammenda delle ricorrenti in conformità con l'ultimo comma del punto 23 della detta comunicazione.

Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, n. 2, del regolamento (CE) n. 17 e dell'articolo 65, n. 5, del trattato CECA del 1998 2 (in prosieguo: gli "orientamenti sulle ammende del 1998") in quanto (i) non avrebbe tenuto conto, per la determinazione dell'ammenda, delle dimensioni del mercato rilevante e (ii) non avrebbe debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte delle ricorrenti, come dimostrato dal riconoscimento, da parte della Commissione, di una riduzione solo dell'1 %, per quanto riguarda tale contributo.

In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non ha osservato i principi base del diritto comunitario, in quanto (i) avrebbe violato il principio del legittimo affidamento non informando tempestivamente le ricorrenti sull'indisponibilità dell'immunità; in quanto poi (ii) avrebbe violato il principio di parità di trattamento, trattando diversamente ricorrenti in situazioni simili rispetto al regime d'immunità dalle ammende e dato che (iii) avrebbe violato i diritti di difesa delle ricorrenti nel rifiutare loro l'accesso ai documenti.

Relativamente all'infrazione che ha avuto luogo nei Paesi Bassi, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel rifiutare loro qualunque riduzione dell'ammenda e nel fissare il relativo l'importo a EUR 79 750 000. In particolare, le ricorrenti ritengono anzitutto che la Commissione non abbia attuato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002, non avendo ridotto l'ammenda delle ricorrenti in considerazione della collaborazione e delle informazioni fornite durante il procedimento amministrativo. In secondo luogo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento e di parità di trattamento. Le ricorrenti, infine, sostengono che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti sulle ammende del 1998, non avendo tenuto conto delle circostanze attenuanti in favore delle ricorrenti e non avendo debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte di queste ultime.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

2 - GU 1998 C 9, pag. 3.