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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 16 ottobre 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Causa C-596/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2011/64/UE del 21 giugno 2011 1 debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto delle definizioni di prodotti del tabacco ivi contenute negli articoli 2, 3 e 4, essa disciplina anche il prezzo dei prodotti del tabacco condizionati.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 15 della direttiva del 21 giugno 2011, nella misura in cui enuncia il principio della libera determinazione dei prezzi dei prodotti del tabacco, debba essere interpretato nel senso che vieta una regola di fissazione dei prezzi di tali prodotti con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, che ha l’effetto di impedire ai produttori di prodotti del tabacco di modulare i loro prezzi in funzione di eventuali differenze nel costo di condizionamento di detti prodotti.

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1 Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176, pag. 24).