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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) e dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)] – Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department / Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

(Cause riunite C-203/15 e C-698/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Trattamento dei dati personali – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Direttiva 2002/58/CE – Articoli 5, 6 e 9, nonché articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Obbligo riguardante la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Autorità nazionali – Accesso ai dati – Assenza di controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente – Compatibilità con il diritto dell’Unione)

Lingue processuali: lo svedese e l’inglese

Giudici del rinvio

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Convenuti: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

In presenza di: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione.

La seconda questione sollevata dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia civile), Regno Unito] è irricevibile.

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1     GU C 221 del 6.7.2015.

    GU C 98 del 14.3.2016.