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Ricorso proposto il 22 novembre 2011 - Anbouba / Consiglio

(Causa T-592/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti : M.-A. Bastin e J.-M. Salva, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso in tutti i suoi elementi;

dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;

autorizzare la riunione del presente ricorso con il ricorso T-563/11;

dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall'atto intero,

di conseguenza,

    -    annullare in parte la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011,     2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011,     espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e il riferimento allo     stesso    come sostenitore del regime attuale in Siria;

    -    in difetto di ciò, annullare la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011,     2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011,     concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

    -    in subordine, dichiarare tali decisione e regolamento inapplicabili nei     confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l'eliminazione del suo nome e     dei riferimenti allo stesso dall'elenco di persone oggetto di misure di sanzione     dell'Unione europea;

condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;

condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi che essenzialmente sono identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-563/11, Anbouba/Consiglio.

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