Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 31 marzo 2016 – Sadikou Gnandi / Stato belga

(Causa C-181/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Sadikou Gnandi

Resistente: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare1 , che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell’attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall’articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall’articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall’articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri - sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.

____________

1 GU L 348, pag. 98.