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Ricorso proposto il 4 ottobre 2007 - FIFA / Commissione

(Causa T-385/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (rappresentanti: R. Denton, E. Batchelor e F. Young, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione, in particolare, i suoi artt. 1 e 2;

condannare la Commissione alle sue spese e alle spese sostenute dalla FIFA in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE 1, uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o di eventi di altro tipo considerati "di particolare rilevanza per la società". Gli eventi contenuti in tale lista non possono essere oggetto di diritti esclusivi di trasmissione che impediscano ad una parte importante del pubblico in tale Stato membro di vedere l'evento in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE 2, con la quale la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Belgio ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, era compatibile con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente allega che l'elenco belga limita la sua libertà di fornire servizi in quanto le impedisce di concedere ad enti radiotelevisivi stranieri diritti esclusivi per la trasmissione in diretta della Coppa del mondo della FIFA per il mercato belga, e che l'elenco di tutte le partite della Coppa del mondo della FIFA, prescindendo dalla loro popolarità, non è giustificato, né proporzionato, né necessario.

La ricorrente fa inoltre valere che l'elenco belga limita la libertà di stabilimento in quanto impedisce alla ricorrente di assegnare licenze a nuovi entrati nel mercato che desiderano utilizzare la trasmissione di eventi sportivi di grande rilievo per stabilirsi nel mercato belga.

La ricorrente lamenta inoltre che l'elenco belga viola i suoi diritti di proprietà, privandola dell'esclusività per quanto concerne i suoi diritti di trasmissione, che, a suo parere, sono riconosciuti dal diritto comunitario quali essenza della tutela della proprietà intellettuale.

Infine, la ricorrente afferma che l'elenco belga, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, non è stato redatto in modo chiaro e trasparente.

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1 - Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

2 - Decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).