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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 novembre 2017 – Kiss Gyula / CIB Bank Zrt. e altri

(Causa C-621/17)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Kiss Gyula

Convenuti: CIB Bank Zrt., Kiss Emil, Kiss Gyuláné

Questioni pregiudiziali

Se il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, in un contratto di mutuo stipulato con i consumatori, tale requisito è soddisfatto da una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, che determina in modo preciso l’importo delle spese, delle commissioni e degli altri oneri (in prosieguo, congiuntamente: le «spese») a carico del consumatore, il relativo metodo di calcolo e il momento in cui devono essere pagati, la quale, tuttavia, non precisa a fronte di quali servizi specifici vengono pagate dette spese; oppure, se esso debba essere interpretato nel senso che il contratto deve altresì indicare quali siano tali servizi specifici. In quest’ultimo caso, se sia sufficiente che il contenuto del servizio reso possa dedursi dalla denominazione della spesa.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la clausola contrattuale in materia di spese utilizzata nella presente fattispecie, senza che sia possibile individuare inequivocabilmente, in base al contratto, quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, determina, a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).